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Prorogati alcuni adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro

E’ stata approvata la proroga di alcuni termini in scadenza previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare al 30 giugno 2009 quella relativa agli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha approvato un Decreto Mille proroghe che reca, tra le altre cose, anche la proroga dei termini legislativi in scadenza.
Tale decreto ha spostato alcuni termini previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, a suo tempo in parte già rinviati con la legge n.129/2008, art. 4, commi 2 e 2 bis e cioè al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi alla comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno, al divieto delle visite preassuntive, all’invio del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) per i contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008, nonché al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi.
Riguardo al rinvio del termine per la valutazione dei rischi, si evidenzia che il nuovo differimento riguarda esclusivamente le novità contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e non anche la valutazione dei rischi come regolata dall'art.4 del D. Lgs. n. 626/1994, disciplina che rimane transitoriamente in vigore.
L’art 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 disponeva che: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data". Con il nuovo Testo unico quindi, viene introdotto un documento importante ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, che risulta essere strettamente complementare ai contratti d’appalto e pertanto molto vicino al D. Lgs. n.163/06.
Anche nelle pubbliche amministrazioni vige l’obbligo di redigere il DUVRI da parte del datore di lavoro, che nello specifico valuterà i rischi derivanti da possibili interferenze delle lavorazioni date in appalto e lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’ente stesso.

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Certificazione della produzione del calcestruzzo

Le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno introdotto importanti novità per il settore del calcestruzzo preconfezionato, fra le quali va sicuramente annoverato anche l’ambito della certificazione del Sistema di Controllo del Processo produttivo cosiddetto FPC – Factory Production Control.
Le Norme introducono infatti l’obbligo per tutti gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato di dotarsi di adeguate procedure di controllo del processo produttivo.
Tale controllo deve essere certificato da un ente terzo indipendente e in possesso di determinate caratteristiche stabilite dal provvedimento e garantite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici mediante un’autorizzazione rilasciata a seguito di un decreto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La certificazione FPC dovrà essere posseduta da ciascun impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato. In base al parere formale fornito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 10 marzo 2006, per calcestruzzo prodotto con processo industrializzato “si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso”.
Rientrano in questa casistica:
• calcestruzzo prodotto in impianti fissi
• calcestruzzo prodotto nell’ambito di impianti e stabilimenti industrializzati di prefabbricazione (fissi)
• calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati istallati nei cantieri (temporanei).
Non deve invece essere assoggettato a controllo del processo di produzione in fabbrica da parte di organismi terzi indipendenti il calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato, ovvero quello prodotto direttamente in cantiere, in genere in quantità limitate, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati. Tale tipologia di calcestruzzo deve essere prodotta sotto la diretta vigilanza del direttore dei lavori il quale deve accertare la qualificazione iniziale delle miscele o meglio la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato.
Un elemento fondamentale da tenere presente è che la certificazione FPC non va assolutamente confusa con la certificazione ISO 9001, la quale è volontaria e può essere adottata dalle imprese per applicare all’intera azienda un Sistema di Gestione per la Qualità.
L’attività di certificazione del Sistema di Controllo del Processo in stabilimento di preconfezionamento si configura piuttosto come analoga a quella prevista proprio nel d.p.r. 246/93 riguardo l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione ai fini della marcatura CE (dir. 89/106/CE).
PER INFORMAZIONI SULLA NOSTRA ATTIVITA' CONSULENZIALE RELATIVA AL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO POTETE CONTATTARCI ALLO 0934542970 E-MAIL: info@studiolobrutto.eu

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L'INAIL: l'autocerticazione della sicurezza deve essere spedita alle direzioni provinciali del lavoro

All'atto della richiesta del DURC all'INAIL le imprese non sono più tenute a presentare autocertificazione circa l'inesistenza di violazioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Tale autocertificazione la dovranno inviare alle competenti direzioni provinciali del lavoro. Lo precisa la stessa INAIL nella nota n°6898/08, anticipando le istruzioni in merito del Ministero del Lavoro in arrivo con una circolare di prossima emanazione. Il mancato rispetto della sicurezza costituisce causa ostativa al rilascio del DURC per un tempo predeterminato che va dai 3 mesi ai 24 mesi. L'efficacia sospensiva si consuma automaticamente allo spirare del termine prefissato, poichè il regolamento non richiede la rimozione dell'infrazione che ha dato luogo allo stop al rilascio del DURC. Il vincolo opera unicamente nei confronti dei datori di lavoro e con esclusivo riferimento al DURC richiesto per benefici.

No a mail e fax indesiderati

Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio il consenso. Prosegue l'azione del Garante contro lo spamming. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati. In tutti i casi il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all'uso dei dati. Dagli accertamenti è risultato, infatti, che le società ricavavano le informazioni personali da elenchi telefonici "categorici" (come le Pagine Gialle) e da registri pubblici, anche tramite Internet, e inviavano sistematicamente lo spam. Le società non richiedevano il consenso prima dell'invio dei messaggi promozionali. Alcune di queste fornivano l'informativa con la richiesta di consenso insieme alla pubblicità, contestualmente all'invio del primo fax o e-mail che aveva già un contenuto di carattere commerciale. L'Autorità ha ribadito, invece, che quando si usano sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è comunque necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici.

Nelle linee guida dell'ISPESL, aggiornate al Testo Unico, le indicazioni per le imprese

Valutazione dei rischi sempre preventiva all'avvio dell'attività lavorativa. In caso di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazioni dei luoghi di lavoro l'operazione di valutazione dei rischi deve precedere il via libera alla produzione e avvenire anche già nella fase di progettazione del luogo di lavoro o degli impianti al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi. Le linee guida rilasciate dall'ISPESL riguardano i rischi derivanti dagli agenti fisici, le cui norme regolamentarie sono contenute nel Titolo III del T. U. sulla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, non prescindono dai principi generali della valutazione dei rischi, operazione, ricorda l'ISPESL, che interessa tutte le aziende. Il documento che riporta la valutazione dei rischi va inteso come un unico e complessivo atto di ricognizione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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Milleproroghe

Il d.lgs. n°113 del 30.6.08, ha previsto una serie di proroghe, tra le altre, per quanto concerne il settore della prevenzione incendi, l'art.6 ha ulteriormente prorogato, al 30 giugno 2009, il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 9 aprile 1994.

Modifiche al TU sicurezza

il 25 giugno è stato pubblicato in G.U. il decreto legge n°112, con il quale il Governo ha previsto una serie di disposizioni di carattere urgente finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività dell'Italia oltre che alla stabilizzazione della finanza pubblica. Tra le varie novità e argomenti trattati, ve ne sono alcuni attinenti alla disciplina propria della sicurezza sul lavoro che hanno portato ad alcune modifiche al d.lgs. n°81; in particolare, è stata eliminata la sanzione prevista a carico del datore di lavoro di munire i propri lavoratori che svolgono attività in regime di appalto di apposita tessera di riconoscimento, ed è stato eliminato uno dei tre casi in cui gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, ovvero "in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale".

Privacy: regole interne per la cancellazione dei dati

La scheda cliente non può essere conservata all'infinito. Ogni azienda deve fissarsi una regola interna per la cancellazione dei dati. Tanto più che alcuni nominativi potrebbero non essere utili per promozioni commerciali o comunque non aggiornati. La scadenza di conservazione, se non deriva da un obbligo normativo, deve essere frutto di una autoregolamentazione aziendale. Questo il principio posto a base di un provvedimento del Garante che ne ha dato notizia nella newsletter del 1° luglio. Nella stessa newletter il Garante ha informato del rinnovo delle Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili. Queste ultime, senza significative modifiche, saranno efficaci dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009. Le autorizzazioni servono a legittimare il trattamento di dati sensibili nel settore privato. I sette provvedimenti, in corso di pubblicazione in G.U. riguardano, come di consueto, datori di lavoro, operatori sanitari, associazioni, banche, assicurazioni, liberi professionisti, investigatori privati che per ragioni di lavoro utilizzano dati sensibili.

Privacy: il cambio di rotta del Garante. Meno formalismi e più sostanza

Il Garante, con provvedimento del 19 giugno, ha eliminato adempimenti rituali, costosi ed inutili focalizzando gli aspetti di tutela sostanziale della persona. Il provvedimento, in G.G. n°152 dell'1 luglio, si rivolge ai soggetti pubblici e privati. Queste le novità in materia di semplificazione:
Marketing: chi ha venduto un prodotto o fornito un servizio può utilizzare senza il consenso i recapiti dell'interessato ai fini dell'invio di materiale pubblicitario, per il compimento di proprie ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali. Rimane fermo che non è possibile utilizzare dati sensibili per profilare il cliente. Inoltre, l'interessato, al momento della racolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione, deve essere informato sulla possibilità di opporsi al trattamento in maniera agevole e gratuita. Informativa: l’obiettivo è semplificare l’informativa rispetto allo svolgimento di correnti finalità amministrative e contabili. Diventa una unica informativa con una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, ispirata ad essenzialità e sinteticità. È consigliata una prima infortiva breve, di cui il Garante fornisce un modello e che può essere inserita negli spazi utili nel materiale cartaceo. Alla prima può seguire una seconda informativa completa messa a disposizione anche sul sito web o comunque facilmente disponibile (affissione in bacheca). Informative specifiche o ad hoc sono necessarie solo per particolari trattamenti: raccolta dati genetici, forme inusuali di utilizzazione, o in caso di rischi specifici per gli interessati (per esempio forme di uso di dati biometrici, impronte digitali, controllo delle attività dei lavoratori, videosorveglianza). Nomina incaricato: altre semplificazioni riguardano la nomina di incaricato del trattamento. Sono da evitare singole nomine e preferire le nomine collettive. Consenso: il Garante afferma in maniera chiara a non chiedere il consenso degli interessati quando il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili, nonché quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico. Notificazione: il Garante richiama a non effettuare notifiche inutili non previste per legge.
Fac-simile di informativa breve da inserire nelle comunicazioni al cliente:
"Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportati sul sito web......"

Sicurezza degli impianti negli edifici

Colpo di spugna sul decreto per la sicurezza degli impianti negli edifici. La nuova manovra finanziaria prevede l'abrogazione integrale del decreto ministeriale n°37/2008 che ha introdotto una serie di obblighi di certificazione e garanzia a carico di chi vende o loca un immobile. La bozza di manovra prevede la sparizione dell'obbligo di riportare nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esplicita garanzia del venditore che gli impianti siano dotati di dichiarazione di conformità. Rimarrebbe comunque l'obbligo per i proprietari di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonchè il libretto d'uso e manutenzione e di consegnarli agli acquirenti ed inquilini. Quest'ultimo punto è sanzionato con multe che vanno da € 100,00 ad € 1.000,00 a seconda dell'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità e alle circostanze del caso.

08_06

Slitta a gennaio 2009 la nuova valutazione dei rischi

Ci sarà più tempo per valutare i rischi aziendali. L'obbligo per le imprese, imposto dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di identificare i pericoli derivanti dal tipo di attività è in scadenza il 29 luglio. Ma slitterà al 1° gennaio 2009 (in linea con il rinvio già disposto della comunicazione all'Inail degli infortuni di un giorno). La proroga è stata inserita, un po' inattesa, nel disegno di legge di conversione del Dl 97/08. Nel prosieguo dell'iter a Palazzo Madama (l'Aula esaminerà l'articolato dall'8 luglio) non dovrebbero esserci ripensamenti. Il Dl 97/08 dovrà essere poi trasformato in legge con il via libera della Camera entro il 2 agosto. Il congelamento delle norme sulla valutazione dei rischi, del resto, risponde a un preciso intento dell'Esecutivo. Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, non ha mai fatto mistero di non condividere l'impianto del decreto legislativo 81/08 (in molte parti già entrato in vigore il 15 maggio 2008) e di volerlo sottoporre a una verifica generale. Per Sacconi va superata la spaccatura che si è verificata durante la precedente legislatura tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati nella predisposizione delle nuove regole a tutela della salute dei lavoratori. E una pausa di riflessione può rivelarsi utile per tutti. Il dicastero del Welfare si proporrà come un interlocutore "terzo" tra le parti sociali che sono state esortate a esprimere avvisi comuni sugli aspetti più controversi del Testo unico. Ad esempio, in materia di organismi bilaterali e di rappresentanza dei lavoratori all'interno delle realtà produttive. Contemporaneamente, però, Sacconi ha dato mandato agli uffici tecnici del ministero di potenziare alcune misure delineate nel D.lgs. n° 81 e di accelerarne l'attuazione: a partire dalla formazione e dalla vigilanza. Si stanno già tenendo da qualche settimana incontri con le parti sociali, le Regioni, le Asl e gli altri soggetti interessati per dare vita a piani straordinari di controlli nei cantieri e nelle fabbriche e ad iniziative di prevenzione e formazione da avviare subito dopo l'estate. Infine, potrebbero essere apportate modifiche all'attuale quadro delle regole sulla valutazione dei rischi e all'apparato sanzionatorio per riequilibrare quello che Sacconi ha più volte definito come un testo troppo sbilanciato sugli elementi repressivi.

Stress da lavoro con regole UE

Recepite le norme europee sullo stress da lavoro. Imprese e sindacati infatti hanno sottoscritto un accordo interconfederale di recepimento delle direttive CE. Un passo avanti, quindi, verso la nuova valutazione dei rischi. L'accordo europero appena recepito è richiamato espressamente dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza che lo ascrive tra le norme da seguire per la valutazione di tutti i rischi aziendali. Quest'ultima, pertanto, deve prendere in considerazione i casi di stress riconducibili al lavoro. Questo stress, in base alle disposizioni UE, è un problema dei datori di lavoro e dei lavoratori che, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, tipo di contratto o di rapporto di lavoro. Al fine dell'individuazione dei problemi di stress l'accordo fornisce alcuni indicatori non esaustivi: alto assenteismo, elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali, lamentele frequenti da parte dei lavoratori. Una volta indetificato il problema spetta al datore di lavoro individuare le misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.

D.Lgs. sulle proroghe: 2 rinvii in materia di sicurezza sul lavoro

Il decreto legge n°97/2008 ordina il rinvio all'1 gennaio 2009 delle disposizioni in tema di comunicazione da parte del datore di lavoro all'INAIL o all'IPSEMA, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, oltre a quello nel quale è avvenuto l'infortunio. Alla stessa data devono scattare anche le disposizioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e visite mediche: quest'ultime non potranno più essere effettuate in fase preassuntiva.

La sicurezza sul lavoro anche nel settore agricolo

Con l'entrata in vigore del Testo Unico, i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di una azienda agricola e/o forestale devono essere considerati a tutti gli effetti "luoghi di lavoro". Tale novità comporta per i datori di lavoro l'obbligo di adeguarli ai requisiti prescritti nell'Allegato IV del d.lgs. n°81/08. Per esempio, le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione e nemmeno con i dormitori e devono avere pavimenti impermeabili. Il datore di lavoro che disattende alle prescrizioni è punibile con l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino ad € 10.000,00. Tra l'altro, le imprese agricole dovranno dotarsi di adeguati mezzi di pronto soccorso (le aziende che occupano almento 5 lavoratori devono tenere il pacchetto di medicazione, quando il numero superi le 50 unità dovranno munirsi della cassetta di pronto soccorso, devono, altresì, tenere a disposizione dei lavoratori addetti al bestiame i mezzi di dinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive).

08_05

Slitta la comunicazione INAIL degli infortuni di un solo giorno

E' stata rinviata la nuova denuncia Inail sugli infortuni di almeno un giorno oltre a quello dell'evento. Poichè finalizzata ai fini statistici ed informativi, la nuova comunicazione entrerà in vigore solo dopo che saranno operative le regole di funzionamento del Sinp, il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Il rinvio è stato formalizzato dal Ministero del lavoro tramite la nota n°6587 del 21 maggio. Il Ministero precisa, anche, che nulla è mutato rispetto agli altri adempimenti previsti ai fini assicurativi e relativi alla denunzia degli infortuni ed all'obbligo di annotazione dell'evento sull'apposito registro.

Stop alle aziende se violano le norme sulla sicurezza

Violare le norme sulla sicurezza, dal 15 maggio, può significare il blocco dell'attività dell'impresa. Il Testo Unico riscrive completamente la disciplina relativa al provvedimento di sospensione dell'attività della azienda, abrogando le vecchie disposizioni. Lo stop può colpire qualunque attività d'impresa nel caso di gravi violazioni così come riportato nel seguente elenco:
  • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • mancata elaborazione del piano di gestione delle emergenze;
  • mancata formazione ed addestramento;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile;
  • mancata elaborazione del piano sicurezza e coordinamento;
  • mancata elaborazione del POS;
  • mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
  • mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione;
  • mancato utilizzo della cintura di sicurezza contro le cadute dall'alto;
  • mancanza delle protezioni verso il vuoto;
  • mancata applicazione delle armature di sostegno;
  • mancanza di protezione contro il rischio di elettrocuzione;
  • mancata notifica all'organo competente del rischio di esposizione ad amianto.

Infortuni sul lavoro: diffuso dall'INAIL il modello di comunicazione

Diffuso il modello che i datori di lavoro/dirigenti devono utilizzare per la comunicazione degli infortuni ai fini statistici previsto dal nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/2008, infatti, prevede che vengano segnalati all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'infortunio. La segnalazione deve essere effettuata a mezzo fax o per posta ordinaria, inviando alla Sede Inail competente il modulo di comunicazione. Le Sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l'utilizzo del modulo, purché riportino la seguente dicitura: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza". Per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio on line, che è invece dedicata alle finalità assicurative.

E' entrato in vigore il Testo Unico sulla Sicurezza

Dal 15 maggio è in vigore il decreto legislativo 81/08, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ma con tre deroghe: il termine per l'aggiornamento della valutazione dei rischi, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i campi elettromagnetici e quella delle norme riguardanti le radiazioni ottiche, ad esempio i raggi laser. Le norme sui campi elettromagnetici (titolo VIII capo IV) entreranno in vigore il 30 aprile 2012. La nuova data deriva dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea» L114 del 26 aprile 2008 della direttiva 2008/46/CE, che ha modificato l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2004/40/CE, articolo citato al comma 3 dell'articolo 306 del decreto 81/08. Lo stesso articolo 306 prevede l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti le radiazioni ottiche il 26 aprile 2010. Le due proroghe non significano però che non si debba effettuare la valutazione dei rischi sull'esposizione dei lavoratori a questi agenti fisici fino alle nuove date, ma solamente che i valori limite fissati per legge entreranno in vigore a quelle date. Infatti è sempre un obbligo del datore effettuare una valutazione di tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere esposto durante la propria attività. Si consiglia, pertanto, di non tener conto di queste proroghe, in quanto un ispettore potrebbe considerare incompleto un documento di valutazione dei rischi nel quale questi, se esistenti, non siano stati considerati e quindi valutati. La vera proroga riguarda il documento sulla valutazione dei rischi. L'articolo 306 concede 90 giorni di tempo dalla pubblicazione per applicare le nuove disposizioni. Il nuovo documento deve, quindi, essere predisposto entro il 29 luglio 2008. È evidente che se il documento in possesso del datore di lavoro contiene già tutti gli elementi previsti dalla nuova legislazione, cioè se la valutazione è stata effettuata correttamente tenendo conto di tutti i rischi e di tutte le situazioni lavorative presenti nell'azienda, il datore non deve fare assolutamente nulla. Per esempio, se la valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi è già stata effettuata separatamente per i lavoratori di sesso diverso, questa già rispetta i disposti di legge e non richiede, per questo rischio, nessun aggiornamento. Dovranno invece preoccuparsi quei datori che, nonostante il decreto legislativo 626/94 in vigore da molti anni, non hanno mai fatto la valutazione dei rischi, in quanto la nuova legge prevede in questo caso la chiusura dell'attività. Le altre disposizioni del Testo unico entrano in vigore il 15 maggio. Alcune tuttavia sono di difficile applicazione immediata, come la comunicazione a Inail o Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dall'attività di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. È evidente che se questa segnalazione deve essere effettuata a fini statistici, occorre che sia redatta su moduli predisposti per una successiva elaborazione elettronica. Questi modelli non esistono, ma il non aver comunicato l'infortunio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro. Si consiglia pertanto di utilizzare, fino a quando non saranno disposti appositi moduli, quelli predisposti per la denuncia di infortuni superiori a tre giorni. Altro problema difficile da risolvere entro domani è l'obbligo di registrazione dell'informazione, della formazione e dell'addestramento fornito ai singoli lavoratori sul «libretto formativo del cittadino», come imposto dall'articolo 37. Questo libretto viene rilasciato dalle Regioni, per cui è impensabile che possa essere distribuito a tutti entro domani. Si consiglia, quindi, di indicare su un registro interno appositamente predisposto tutte le informazioni, le formazioni e gli addestramenti erogati ai dipendenti (dirigenti, preposti e lavoratori) dal 15 maggio in avanti.

Pubblicato sulla G.U. il nuovo T.U. sulla sicurezza sul lavoro

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 109/L alla Gazzetta ufficiale del 30 aprile 2008 n. 101 il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori.
Il provvedimento sostituirà lo "storico" D.lgs. n°626/1994, ampliando il campo di applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, rafforzando il ruolo delle rappresentanze dei medesimi e semplificando alcuni obblighi formali nonchè inasprendo il sistema sanzionatorio a carico dei datori di lavoro.

ATTENZIONE: Il D.Lgs. 81/2008 entrerà in vigore:
- il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione)
- il 29 luglio 2008: le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale)
- le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Per scaricare il Testo legislativo cliccate sul seguente link:

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Toppi dati per le "fidelity card": interviene il Garante

Troppi dati per le "carte di fedeltà". Il Garante privacy ha vietato a quattro società - di un gruppo di cinque sottoposto a controlli - l'uso di dati personali trattati in modo illecito: troppi i dati raccolti per i programmi di fidelizzazione, moduli poco chiari e con informazioni incomplete, impossibilità di esprimere liberamente il consenso per i trattamenti di dati a fini di marketing. Supermercati, catene di negozi, agenzie di viaggi raggiunti dal divieto non potranno più utilizzare i dati e dovranno conformarsi alle misure prescritte. Prosegue senza sosta, anche attraverso accertamenti della Guardia di finanza, l'azione del Garante a tutela dei consumatori che aderiscono ai programmi di fidelizzazione promossi da operatori economici della grande distribuzione, telefonia, trasporti, viaggi. Gli accertamenti, effettuati a livello nazionale, rientrano nel piano di verifiche programmate per accertare la corretta applicazione della normativa privacy e in particolare del provvedimento sulle "fidelity card" adottato nel febbraio del 2005. Il quadro che emerge dalle verifiche mostra numerose irregolarità. Innanzitutto le società raccolgono troppi dati: oltre a nome, cognome luogo e data di nascita necessari per attribuire sconti, premi o bonus connessi all'uso della carta, richiedono anche titolo di studio, e-mail, professione e numero dei componenti del nucleo familiare. Dati ritenuti non pertinenti ed eccedenti dal Garante che ne ha quindi vietato l'uso ed ha ordinato alle società di cancellarli o di renderli anonimi. Altre irregolarità sono state riscontrate nelle informative date ai consumatori e nella raccolta del consenso. Gli operatori dovranno riformulare l'informativa, sia cartacea sia on line, specificando, in particolare, quali dati sia obbligatorio indicare al momento dell'adesione al progetto e quali siano invece facoltativi. Dovranno inoltre precisare i diritti (di accesso, rettifica, cancellazione) che la normativa riconosce e chiarire che il consenso per autorizzare l'uso dei dati per altre finalità (marketing, profilazione) è libero. E, soprattutto, dovranno mettere il consumatore in condizione di poter scegliere liberamente se e quali trattamenti di dati autorizzare. Scelta che non era invece possibile effettuare in alcuni dei moduli esaminati, dove con un'unica firma si aderiva al programma di fidelizzazione ma si autorizzava anche l'utilizzo dei dati a fini di marketing. Per quanto riguarda poi l'uso di dati facoltativi raccolti a fini statistici il Garante ha prescritto alle società di adottare opportuni accorgimenti che impediscano di ricondurre i dati all'interessato fin dal momento della raccolta.

Privacy in albergo: vietato spiare i gusti dei clienti

Occorre un consenso specifico del cliente per l'uso dei dati a fini di marketing. Anche quando raccolgono via web, a fini di marketing, informazioni su gusti abitudini o preferenze dei clienti, le catene alberghiere devono richiedere uno specifico consenso per poter utilizzare quei dati. Per le finalità di marketing e di promozione commerciale la richiesta di consenso deve essere chiaramente distinta dal resto della scheda normalmente utilizzata per la raccolta dei dati ai fini della fornitura del semplice servizio alberghiero.
Lo ha ribadito il Garante con un provvedimento, adottato a seguito di una serie di accertamenti, con il quale ha vietato ad una catena alberghiera il trattamento dei dati raccolti illecitamente mediante il proprio sito. La catena alberghiera, a differenza di quanto correttamente fatto per i moduli sottoposti ai clienti presso le sedi degli alberghi, non aveva messo a punto un modello on line di richiesta del consenso conforme alla disciplina della privacy. Il modulo presente nella scheda da compilare via web non consentiva, infatti, al cliente di esprimere un consenso libero e specifico al trattamento dei dati a scopo commerciale.
Oltre al divieto di trattamento i dati illecitamente raccolti, la società alberghiera dovrà individuare specifiche modalità per la richiesta del consenso per finalità di marketing.

Prosegue l'iter del decreto sulla sicurezza

Prosegue l’iter del Decreto Legislativo sulla Salute e Sicurezza sul lavoro. Dopo l’approvazione, il 1 aprile, da parte del Consiglio dei Ministri, lo scorso 9 aprile il Presidente della Repubblica, Napolitano, ha emanato il Decreto, in attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123. In particolare il Decreto Legislativo prevede l’istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro; l’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché dei requisiti della delega di funzioni; l’individuazione degli obblighi e delle responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione; la definizione dell’oggetto e delle modalità di valutazione del rischio; la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio; l’obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore; titoli e requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria; le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi; le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali; il nuovo apparato sanzionatorio.

Sicurezza sul lavoro: il CDM approva il decreto

Via libera definitivo dal consiglio dei Ministri al decreto legislativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo ha annunciato il ministro della salute, Livia Turco. "Ce l'abbiamo fatta, il decreto legislativo non era scontato - ha commentato il responsabile del Lavoro Cesare Damiano - è il testo più avanzato nella legislazione europea". "La legge prevede un cambiamento di mentalità nei confronti della sicurezza, puntando sull'assunzione di responsabilità piuttosto che sulla punizione o sulla proibizione. - ha detto il ministro Turco - E' stato introdotto il libretto sul rischio sanitario, è stato rafforzato il rapporto tra luogo di lavoro e Asl, è stata rinvigorita la figura del medico competente, è stata promosso l'attività per la formazione dei datori di lavoro ed è stata introdotta anche la figura del rappresentante della sicurezza nei luoghi di lavoro". Il presidente del Senato Franco Marini ha definito l'approvazione della legge "un fatto importantissimo e una questione di civiltà". Marini, che stamane ha incontrato, nel cantiere di piazza Conca d'Oro, un gruppo di lavoratori edili della metropolitana di Roma, ha ricordato che il Presidente della Repubblica "da più di un anno si rivolge al sottoscritto e al presidente della Camera per sollecitarci a far camminare il più rapidamente possibile i provvedimenti che riguardano la sicurezza sul lavoro perchè in Italia gli incidenti mortali sui luoghi di lavoro hanno una incidenza molto più alta che negli altri paesi e l'edilizia è uno dei settori più esposti, proprio ieri si sono verificati tre casi drammatici". La nuova normativa prevede piena tutela contro gli incidenti a tutte le lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli a tempo determinato "flessibili", a domicilio e a distanza come nel caso del telelavoro. Per combattere le morti bianche, le aziende che non rispetteranno le regole sulla sicurezza (comprese quelle per la messa in regola dei dipendenti) saranno tagliate fuori dalla possibilità di lavorare per le opere pubbliche; e le imprese che hanno oltre il 20% di lavoratori in nero verranno sanzionate. Il testo prevede poi provvedimenti a favore della formazione e iniziative scolastiche per favorire una migliore cultura della sicurezza. Le sanzioni introdotte dal decreto sono state però ampiamente contestate da Confindustria e da altre associazioni imprenditoriali. "Inasprendo le pene non si salva nemmeno una vita umana perché bisogna prevenire. L'impianto è tutto spostato sulle sanzioni e non sulle regole", ha detto nei giorni scorsi il presidente degli industriali Luca Cordero di Montezemolo.

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Il documento sui rischi da interferenze

L'art.7, comma 3, del d.lgs. n°626/94, modificato dalla legge n°123/07, ha introdotto l'obbligo di redigere un documento, da allegare ai contratti di appalto in cui siano descritti i rischi specifici derivanti da eventuali interferenze tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore, ovvero delle eventuali interferenze dovute alla compresenza dei lavoratori di più imprese sul luogo di esecuzione delle opere. Sebbene da un'intepretazione letterale della norma sembrerebbe trattarsi di un obbligo solo per il committente, un'interpretazione logico-sistematica conduce prudenzialmente a concludere che destinatari sono tutte le parti: committente, appaltatore, sub-appaltatore e prestatore d'opera. Il documento non è sostitutivo bensì integrativo del documento di valutazione dei rischi che sia il datore di lavoro committente sia i singoli appaltatori erano già tenuti ad elaborare. La violazione del nuovo obbligo è sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00.

Conversazioni in macchina: addio privacy

In un mondo in cui non si fa altro che parlare di privacy, la Cassazione, con una sentenza del 18 marzo 2008, scagiona definitivamente 21 investigatori privati che avevano intercettato delle coppie appartate in alcuni parcheggi pubblici. In Italia le norme sulla privacy tutelano luoghi come l'abitazione o la privata dimora. L'automobile che si trova in una pubblica via non è ritenuta luogo di privata dimora e per questo non merita la tutela.

SPECIALE: Il nuovo T.U. sulla sicurezza sul lavoro

Gli infortuni sul lavoro: che cosa cambia
Struttura e punti criti del provvedimento
I destinatari: il decreto si applica a tutte le aziende private, al settore pubblico e a tutte le attivitàa rischio. Riguarda sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, ma anche i collaboratori a progetto e chi ha un contratto di co.co.co. la cui prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Le regole valgono anche per le prestazioni occasionali.
Come è composto: il Testo unico è formato da 303 articoli. E' diviso in 13 titoli (più 52 allegati per le regole tecniche): disposizioni generali, luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro, misure per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale dei carichi, agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive, disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale, abrogazione delle leggi precedenti.
La valutazione dei rischi: La valutazione dei rischi diventa di assoluta centralità per garantire l'effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro. Il datore dovrà considerare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di sesso, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Gli esiti di questa valutazione dovranno confluire in un documento di valutazione dei rischi, nel quale dovranno essere inserite le eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
Sanzioni ed attenuanti: Vengono specificate in modo più dettagliato le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza, graduata in base al settore e ai tipi di rischio. Previsto l'arresto da 4 a 8 mesi (o l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro) per il datore che, ad esempio, non effettua la valutazione dei rischi. E' previsto il solo arresto da 6 a 18 mesi se la violazione avviene nelle aziende che operano in settori pericolosi. In caso di contravvenzione punita con il solo arresto, l'imputato, se adempie tardivamente agli obblighi, può sostituire la pena con una somma tra gli 8.000 e i 24.000 euro.
Formazione e prevenzione: Ai lavoratori deve essere data un'adeguata informazione su rischi per la salute, sicurezza nel posto di lavoro, procedure di primo soccorso, regole antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro. Il datore deve comunicare ai dipendenti il nome del RSPP e degli addetti al SPP, e assicurare che ricevano un'adeguata formazione per prevenire i rischi legati alle proprie mansioni.
Rappresentante dei lavoratori: Oltre al RLS, si istituisce la figura del rappresentante dei lavoratori a livello territoriale (Rist): serve a controllare l'applicazione delle misure di sicurezza nelle piccole aziende che non hanno l'Rls. Le aziende prive di Rls finanziano il Fondo a sostegno alla PMI istituito presso l'INAIL. Si introduce il rappresentante dei lavoratori di sito produttivo (RLSS).
Controlli e coordinamento: E' confermata la competenza delle Regioni che, tramite le Asl, vigilano sull'applicazione delle misure. Per l'edilizia continua a vigilare il Ministero del Lavoro. Coordina le attività di vigilanza un comitato istituito presso il Ministero della Salute. Rivisti e potenziati i comitati regionali. Con il "Patto per la salute" i controlli annuali passano dagli attuali 75.000 ai futuri 250.000.
Le prospettive: Fino all'approvazione definitiva del T.U. restano in vigore le vecchie regole del d.lgs. 626, modificate dalla L. 123/07. Il T.U. sarà trasmesso alle commissioni parlamentari che entro 40 giorni dovranno esprimere il parere di conformità sul testo. Le Regioni saranno chiamate ad esprimere il loro parere nella Conferenza Stato-Regioni. Tale parere dovrà arrivare prima di quello delle commissioni parlamentari. Se le commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni non danno i loro pareri entro 40 giorni, il Governo potrebbe approvare in via definitiva lo schema di decreto legislativo. Se non si riesce ad approvare definitivamente il T.U. resteranno in vigore le norme attuali e verrà meno la possibilità di dare seguito alla delega contenuta nell'art.1 della L. 123/07. Nella nuova legislatura il Governo dovrà ottenere un nuovo mandato dal Parlamento per rimettere mano alla normativa. Se invece il decreto è approvato le sue disposizioni diventano efficaci dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo Governo avrà dodici mesi di tempo per varare decreti correttivi od integrativi della nuova disciplina.

Dati biometrici con cautela

Una telefonata prima di mandare una proposta commerciale con sistemi automatizzati, oppure posta elettronica, sms o fax. Il primo contatto salva da contestazioni privacy. Anche se i dati del destinatario sono presi dagli elenchi telefonici categorici (cioè relativi ad attività economiche). La prima telefonata serve a presentarsi e a chiedere il consenso a ricevere future proposte commerciali. Lo ha specificato il Garante della Privacy con due provvedimenti pubblicati il 29 febbraio 2008. Il Garante è anche intervenuto in materia di dati biometrici bacchettando le banche per un uso disinvolto delle impronte digitali e del volto delle persone. Agli istituti di credito è stato dato tempo fino al 14 marzo 2008 per regolarizzarsi.

Il Testo Unico sulla sicurezza arriva al Consiglio dei Ministri

Sanzioni ridotte nell'ultima versione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che approda al Consiglio dei Ministri per il primo OK. I tecnici dei ministeri del lavoro, della salute e della giustizia hanno limato funo all'ultimo le previsioni contenute negli articoli del Titolo I, per andere incontro alle richieste del mondo imprenditoriale che ha definito l'apparato sanzionatorio eccessivamente punitivo. Così se rimane l'arresto come sanzione esclusiva nel caso di mancata valutazione dei rischi nelle aziende più esposte, gli altri datori potranno beneficiare di un alleggerimento delle pene nei casi di valutazione dei rischi non conforme alle prescrizioni normative attraverso l'esclusione dal campo di applicazione di alcuni adempimenti ritenuti meramente formali.

Disagio sociale in TV: privacy da tutelare

"E' giusto e necessario documentare situazioni di disagio sociale e povertà, ma questo non deve far dimenticare ai media che la dignità della persona deve essere sempre e comunque tutelata". Il garante della privacy ha invitato televisioni e giornali ad adottare tutte le cautele possibili affinchè nei servizi giornalistici dedicati al tema del disagio sociale e della povertà non vengano rese riconoscibili le persone oggetto dei servizi, a meno che non vi sia un loro esplicito consenso. Poichè dietro queste realtà ci sono problemi economici, sociali, affettivi e psichici nasce l'esigenza di porre maggiore attenzione evitando, per esempio, di insistere, nei servizi tv, sul volto delle persone.

Requisiti ridotti per il datore /RSPP

Requisiti ridotti per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Non occorre il titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ma soltanto l'attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro della durata di 16 ore. Lo precisa il Ministero del Lavoro il 3 marzo u.s. Il Ministero ricorda che il datore di lavoro deve organizzare all'interno della sua azienda il servizio di prevenzione e protezione, con dipendenti appositamente designati tra cui il RSPP; se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda sono insufficienti, deve far ricorso a persone o a servizi esterni all'azienda. In entrambe le ipotesi, i componenti del servizio devono essere in numero sufficiente rispetto alle dimensioni e natura dell'azienda e possedere specifiche capacitàe requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi.

Elezioni, privacy soft

Il garante della privacy ha con proprio comunicato stampa richiamato le regole da seguire per i partiti e movimenti in occasione delle prossime conultazioni. Partiti e candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni, nell'elenco degli elettori italiani residenti all'estero e negli albi professionali e comunque in altri elenchi accessibili a chiunque. Possono usare i dati personali di iscritti ed aderenti. Si possono usare i dati degli abbonati presente nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Non si può fare propaganda senza il consenso dell'interessato tramite invio di sms, mms, e-mail, telefonate preregistrate e fax. Senza il consenso non si possono utilizzare dati raccolti automaticamente su internet o ricavati da forum, newsgroup o presenti sul web per altre finalità. Non si possono utilizzare gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, liste elettroali di sezione già utilizzate nei seggi.

Le direttive comunitarie sulla privacy prevalgono sulla tutela della proprietà intellettuale

I titolari dei diritti d'autore stanno cercando da molto tempo di costringere gli internet provider a rivelare tramite cause civili l'identità degli utenti che violerebbero la legge tramite connessioni P2P. Una recente decisione della Corte di giustizia della Comunità Europea (caso C 257/06 del 29.01.2008) stabilisce chiaramente che questo non è possibile e che i dati di traffico possone essere comunicati solo alla magistratura e solo in caso di indagini penali.
Nello stesso tempo, però, bisogna riconoscere che questa sentenza non può essere interpretata come "licenza di duplicare abusivamente" . In altri termini, da nessuna parte la Corte Europea ha scritto che lo scambio non autorizzato di opere protette è legalizzato e pertanto gli utenti che scambiano opere tutelate non possono nascondersi dietro uno schermo giuridico che, in realtà, è inesistente.

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Obbligo di formazione dei pontisti: i dati per chiarire i dubbi

Finalmente a conclusione la complicata e travagliata questione riferita ai corsi di formazione per pontisti.Entro il 23 febbraio 2008 tutti gli operai e i tecnici che, all'interno dei cantieri temporanei e mobili civili, industriali e impiantistici ecc., si occupano di montaggio, di smontaggio e di trasformazione dei ponteggi, dovranno essere iscritti al corso di formazione della durata di 28 ore, con conseguente esame di verifica dell'apprendimento teorico e pratico, che dovrà poi essere completato entro il 23 Febbraio 2009.
Come è successo circa 15 anni fa per la rimozione dell'amianto, anche per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi, occorre essere formati e possedere una specifica abilitazione.Per i lavori più pericolosi, quindi, occorre un'attestazione di qualificazione del lavoratore, rilasciata da parte di un ente preposto, che attesti:
la partecipazione a un corso che abbia una specifica durata e un determinato programma;
* il superamento della prova teorica;
* il superamento della prova pratica.
Affidare in futuro le attività pericolose solo a chi ha un'adeguata e specifica preparazione dovrebbe portare a una riduzione degli infortuni.Nel settore delle costruzioni, la caduta dall'alto è uno dei rischi maggiori. Spesso porta a infortuni gravi o mortali. Da qui nasce, quindi, l'obbligo per tutti di operare solo se debitamente addestrati e formati. Da questo obbligo sono derogati (secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2006) esclusivamente coloro i quali montano i trabattelli su ruote e i ponti su cavalletti ad altezza inferiore di m 2,00.Tutte le imprese che montano, smontano, trasformano ponteggi, castelli di carico ecc., ad altezza superiore di m 2,00 hanno l'obbligo formativo.I corsi riguardano sia operai sia tecnici e hanno una durata di 28 ore più gli esami, uno intermedio teorico e uno finale pratico.Il 23 febbraio 2008, è la data entro la quale bisogna iscriversi al corso, che dovrà poi essere completato, superando gli esami, entro il 23 Febbraio 2009.

Avvocati: no all'uso delle impronte digitali nei corsi per praticanti

Non si possono installare sistemi biometrici di rilevazione delle impronte per disciplinare gli ingressi in aula di praticanti avvocati che seguono i corsi di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code o scoraggiare abusivi scambi di tesserini. Il sistema è sproporzionato rispetto ai fini che intende perseguire. Lo stop è del Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici dei praticanti ed ha avviato un'istruttoria per verificare se vi siano i presupposti per contestare le violazioni concernenti irregolarità nell'informativa e la mancata notificazione all'Autorità prevista in questi casi dalla legge.

Sicurezza sul lavoro: ne risponde penalmente il datore

In caso di incidente in azienda l'imprenditore e il dirigente addetto alla sicurezza finiscono comunque sotto processo, anche se è stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un figura, questa, che non scagiona i vertici aziendali. E' quanto ha stabilito ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n°6277 dell'8 ottobre 2007. A pesare notevolmente sulla decisione della Corte è stato l'articolo 4 del D.P.R. n°547 del 1955 "obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto". Secondo i magistrati è proprio questa intestazione che può far ritenere che per questi ultimi due soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza, rafforzato dal fatto che l'art.89 del d.lgs. n°626/94 prevede che anche il dirigente possa essere punito per violazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Bozza di decreto sugli incendi in azienda

La salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio: è questo l'obiettivo dello schema di decreto proposto dal governo e consegnato alle parti economiche nei giorni scorsi. Diciannove punti compongono la nuova regola tecnica in materia di prevenzione incendi sulle quali le categorie sindacali dovranno esprimersi per un parere sia tecnico che politico. Il fine è quello di minimizzare le cause di incendi, garantire la stabilità delle strutture al fine di assicurare il soccorso, limitare la produzione e propagazione all'interno dei locali e a quelli contigui. Assicurare, infine, agli occupanti di raggiungere facilmente le vie di fuga e di garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in sicurezza. Le regole tecniche dovranno essere rispettate negli edifici di nuova costruzione ed in quelli già esistenti soltanto in caso di ristrutturazioni. Le attività imprenditoriali già in possesso del certificato di prevenzione incendi, quindi, non avranno nessun obbligo.

Ponteggi: formazione entro il 2009

I corsi di formazione del personale addetto ai ponteggi vanno attivati entro il 23 febbraio e conclusi entro lo stesso giorno del prossimo anno. Lo precisa il Ministero del Lavoro nella circolare n°3 del gennaio 2008. I chiarimenti riguardano gli obblighi a carico dei datori di lavoro previsti dagli articoli del d.lgs. n°626/94. In particolare, tali disposizioni obbligano il datore ad impiegare lavoratori appositamente formati, consentendo ai dipendenti già addetti a tali mansioni di partecipare ai corsi di formazione individuati e definiti dall'Accordo del 23 gennaio 2006-

Microimprese, sicurezza più facile

Valutazione dei rischi semplificata per le piccolissime imprese. Le aziende fino a 10 dipendenti potranno effettuare la ricognizione dei rischi connessi all'attività svolta attraverso procedure standardizzate che saranno messe a punto dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro, tenuto conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. E' questa una delle ultime novità della bozza del titolo I del Testo Unico sulla sicurezza, presentato nei giorni scorsi dal Governo alle parti sociali, e nella quale sono state recepite alcune delle osservazioni arrivate da sindacati ed associazioni datoriali.

Durc regolare all'impresa che violi le norme sulla sicurezza

DURC regolare alle imprese edili ma solo se deve partecipare a lavori dell'edilizia privata o ad appalti pubblici. Le violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro costituiscono causa ostativa al rilascio del DURC con esclusivo riferimento della fruizione dei benefici normativi e contributivi. E' la conclusione cui giunge il Ministero del Lavoro nella circolare n°5 del 30.01 in cui illustra la nuova disciplina sulla regolarità contributiva in vigore dal 31.12.2007.

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Non è reato lo scambio peer-to-peer

Non è reato lo scambio telematico "P2P" di file audio e video. Queste le conclusioni del PM della procura di Roma condivise dal GIP che ha accolto la richiesta di archiviazione di un procedimento a carico di ignoti per violazione della Legge n°248/00 sul diritto d'autore. Secondo il magistrato, non è possibile dare rilevanza ad un fenomeno assi diffuso, di difficile criminalizzazione e con accertamenti quasi impossibili senza una legislazione che crei una fattispecie penale ad hoc. Il PM ha sostenuto che non è pacifico che le condotte che si vogliono censurare abbiano rilevanza penale, non essendo sempre ravvisabile il lucro espressamente richiesto dalla norma penale ed essendo individuabile al più dei vantaggi indiretti e non conseguenti con certezza alla condotta. Di parere opposto la nota della Federazione dell'Industria Musicale Italiana secondo cui "la normativa sul diritto d'autore prevede sanzioni penali a carico di tutti coloro che immettono abusivamente fonogrammi tutelati in un sistema di reti telematiche, inclusi gli utenti che condividono senza scopo di lucro per i quali è prevista una multa di € 2.000,00 oltre a pesanti sanzioni amministrative.

Il Garante della privacy: sono da cancellare i dati sui siti visitati.

Arriva la privacy per chi naviga on line. L'ordine del Garante è ai gestori telefonici che non possono conservare informazioni sui portali cliccati neanche per fini di giustizia. E il presidente dell'authority, Francesco Pizzetti, annuncia per la prossima settimana un provvedimento generale, in applicazione del decreto Pisanu, sulla protezione dei dati telematici.
A Telecom, Vodafone e H3G, il Garante ha imposto la cancellazione di notizie sul traffico on line, "custodite illegittimamente", che rivelano gusti, fedi religiose, orientamenti politici, abitudini sessuali degli utenti. I gestori - e tra questi anche Wind - dovranno adottare specifiche misure tecniche per la messa in sicurezza dei dati personali archiviati per legge. Entro due mesi le informazioni sul traffico on line dovranno essere cancellate.
"I provvedimenti - commenta Mauro Paissan, membro dell'authority - affermano un principio innovativo importante: va tutelata la riservatezza della navigazione in internet dell'uso dei motori di ricerca. Viene in questo modo riaffermata l'estrema delicatezza delle visite ai siti web e delle ricerche on line".

Proroga per l'impiantistica

Il Decreto Legge "milleproroghe" dà più respiro all'adeguamento degli impianti.
Rinviato fino al 31.03.2008 il termine di entrata in vigore delle norme contenute nel Testo Unico dell'edilizia per l'adeguamento degli impianti degli immobili a uso non abitativo alle disposizioni di sicurezza. Il rinvio riguarda gli impianti elettrici, elettronici, termici, idrosanitari e del gas, oltre agli impianti degli ascensori, montacarichi, scale mobili e di protezione antincendio.

Sicurezza sul lavoro: i contenuti della bozza di Testo Unico

Sicurezza del lavoro a 360° per tutti i settori di attività e per tutte le tipologie di lavoro. Stop al doppio ruolo di controllore e consulente in materia di prevenzione. Nuovo slancio all'attività della commissione consultiva permanente, alla quale sono affidati, tra gli altri, i compiti di definire i criteri per la qualificazione delle imprese e la promozione delle azioni di prevenzione. Definizione dei modelli organizzativi per evitare la responsabilità amministrativa per i casi di omicidio o lesioni colpose conseguenti alla violazione delle norme sulla sicurezza. Maggiore chiarezza sulle sanzioni conseguenti alla sospensione dell'attività o alla mancata valutazione dei rischi. Sono questi i temi contenuti nella 1° parte del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che il Ministro Damiano a posto all'attenzione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Un provvedimendo composto da 54 articoli che sarà ulteriormente modificato ed integrato alla luce delle osservazioni che CGIL, CISL e UIL hanno fatto emergere nel corso dell'incontro.
E' di estrema importanza sottolineare come la violazione dei divieti di assunzione di lavoratori a termine o in somministrazione da parte di aziende che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, o che la stessa non rispecchi la realtà dell'azienda, sarà sanzionata con la trasformazione del contratto di lavoro a termine con un contratto a tempo indeterminato.

Sicurezza, le ASL affilano le armi

E' entrato in vigore il 5 gennaio il "patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro" che ha lo scopo di razionalizzare gli interventi previsti in base alle norme vigenti, al fine di utilizzare più efficacemente le risorse umane, strumentali e finanziarie già impegnate a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'accordo tra stato e regioni fissa tra l'altro il traguardo di almeno 250 mila ispezioni all'anno proporzionate per ciascuna regione sulla consistenza numerica delle imprese attive nei rispettivi territori. Si tratta, dunque, di un'operazione di riorganizzazione delle risorse finalizzata ad una maggiore tutela per i lavoratori.

Impianti in regola

Un 2008 assai oneroso per chi possiede unità immobiliari adibite ad uso non abitativo (locali pubblici, magazzini, sedi d'impresa in cui si esercitano attività imprenditoriali). Dal 1° gennaio è scattato l'obbligo di avere a norma di sicurezza gli impianti del proprio immobile. Il rischio di incorrere in multe salate è elevatissimo. Sanzioni che, in base alla legge, tochheranno sia il committente dei lavori di adeguamento sia il proprietario dell'immobile privo della dichiarazione di conformità degli impianti. Inoltre, i proprietari degli immobili fuorilegge potrebbero anche assistere alla chiusura forzata dei loro locali.

E-mail senza segreti

Il datore di lavoro può leggere le e-mail aziendali dei dipendenti senza rischiare una condanna penale a una sola condizione: che l'impresa abbia imposto la comunicazione della password del PC e della posta al superiore gerarchico. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 47096, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Torino contro l'assoluzione pronunciata dal Tribunale piemontese nei confronti di un datore di lavoro che aveva letto le e-mail aziendali di un dipendente, poi licenziata per via dei contenuti.

DURC, giro di vite sugli incentivi

Giro di vite ai datori di lavoro. Dal 30 dicembre 2007 il DURC è requisito essenziale per avere accesso a ogni sorta di beneficio normativo e contributivo in materia di lavoro e legislazione sociale (assunzioni incentivate, sgravi, ecc.) nonchè alle sovvenzioni e agli aiuti previsti dalla disciplina comunitaria. La novità fondamentale è rappresentata dall'ampliamento del principio di regolarità: a bloccare il rilascio del DURC non saranno solo le carenze dei versamenti a INPS, INAIL e Casse Edili, ma pure le violazioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Il mobbing


Di mobbing è lecito parlarne solamente con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Nell’ambito lavorativo, la parola mobbing assume il significato di pratica persecutoria o, più in generale, di violenza psicologica perpetrata dal datore di lavoro o da colleghi (mobber) nei confronti di un lavoratore (mobbizzato) per costringerlo alle dimissioni o comunque ad uscire dall’ambito lavorativo. Il mobbing è considerato dall'Inail malattia professionale. I motivi della persecuzione possono essere i più svariati.: invidia, razzismo, diversità religiosa o culturale rispetto al gruppo prevalente, carrierismo sfrenato, o semplice gusto nel far del male ad un altra persona.
Gli elementi identificativi del mobbing sono dunque:
la presenza di almeno due soggetti, il mobber (parte attiva) ed il mobbizzato (parte passiva), che entrano in contrasto tra di loro;
l’attività vessatoria continua e duratura;
lo scopo di isolare la vittima sul posto di lavoro e/o di allontanarla definitivamente o comunque di impedirle di esercitare un ruolo attivo sul lavoro.
Dall’analisi del fenomeno, soprattutto ad opera di Heinz Leymann, uno dei primi studiosi della materia, sono state individuate principalmente due tipologie:
Il mobbing di tipo verticale è quello messo in atto da parte dei datori di lavoro verso i dipendenti per indurli a licenziarsi da soli, schivando così eventuali problemi di origine sindacale. Spesso si tratta di vere e proprie "strategie aziendali" per le quali è stato coniato il termine di Bossing; in tal caso sono i dirigenti dell’azienda ad agire.
Il mobbing di tipo orizzontale viene invece praticato dai colleghi di lavoro verso uno di loro per varie ragioni: per gelosia verso colleghi più capaci, per necessità di alleviare lo stress da lavoro oppure per trovare un capro espiatorio su cui far ricadere le disorganizzazioni lavorative
Di frequente, inoltre, al di là delle condotte apertamente vessatorie, la situazione di isolamento della vittima viene ulteriormente amplificata anche dai comportamenti dei c.d. "side mobbers", cioè tutti quei soggetti (superiori gerarchici, direttori del personale, ma anche semplici compagni di lavoro) che, pur non essendo direttamente responsabili delle condotte "mobbizzanti", scelgono, essendone venuti a conoscenza, di restare "spettatori silenziosi" delle persecuzioni a danno della vittima designata.

Più sicurezza per le lavoratrici gestanti


La legge italiana per la tutela delle lavoratrici madri è stata modificata con il decreto che ha dato attuazione ad una direttiva dell'Unione Europea in materia. Il decreto contiene lievi modifiche e integrazioni alla legge italiana, già molto avanzata rispetto a quelle degli altri Paesi dell'Unione Europea.In particolare, viene integrato l'elenco delle attività ritenute insalubri per le lavoratrici gestanti e viene loro riconosciuta la possibilità di assentarsi dal lavoro per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli esami prenatali che non possono essere svolti in orario diverso, senza perdita della retribuzione.La legge prevede, inoltre, l'obbligo di informare adeguatamente la lavoratrice dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa contemplando, però, la possibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, anche prevedendo orari diversi da quelli normalmente svolti. Dispone poi, che il datore di lavoro debba eseguire, nel caso si rivelino necessarie, le modifiche temporanee alle condizioni, all'organizzazione e all'orario di lavoro, per evitare che la gestante o puerpera sia esposta a rischi sul lavoro. Qualora non fosse possibile effettuare alcuna modifica nell'organizzazione e/o nell'orario di lavoro, il datore di lavoro deve assegnare la lavoratrice ad altre mansioni. Se nemmeno l'assegnazione ad altre mansioni fosse possibile, le lavoratrici sono dispensate in anticipo dal lavoro (rispetto al periodo obbligatorio di due mesi prima e tre mesi dopo il parto), così come previsto dal Testo unico sulla maternita'.Una novità importante consiste nel fatto che, mentre prima era l'ispettorato del lavoro a disporre l'astensione anticipata, ora è lo stesso datore di lavoro che può farlo, informandone successivamente l'ispettorato.

La sicurezza sul lavoro


La sicurezza sul lavoro continua a essere uno dei temi drammatici che la cronaca non smette di portare in evidenza quasi ogni giorno. Ogni anno mediamente il 6% dei lavoratori italiani subisce un incidente sul lavoro. Si tratta di quasi un milione di incidenti di diversa natura e gravità, dei quali circa 600 mila con esiti di inabilità superiore a tre giorni, oltre 27 mila determinano una invalidità permanente nella vittima, e più di 1.300 ne causano la morte. Ciò equivale a dire che ogni giorno tre persone perdono la vita per disgrazie legate alla propria attività lavorativa. Tappa fondamentale in tal senso è la legge 626, che ha introdotto importanti innovazioni nel campo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, focalizzando l'attenzione sulle regole e gli strumenti operativi.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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