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Obbligo di formazione dei pontisti: i dati per chiarire i dubbi

Finalmente a conclusione la complicata e travagliata questione riferita ai corsi di formazione per pontisti.Entro il 23 febbraio 2008 tutti gli operai e i tecnici che, all'interno dei cantieri temporanei e mobili civili, industriali e impiantistici ecc., si occupano di montaggio, di smontaggio e di trasformazione dei ponteggi, dovranno essere iscritti al corso di formazione della durata di 28 ore, con conseguente esame di verifica dell'apprendimento teorico e pratico, che dovrà poi essere completato entro il 23 Febbraio 2009.
Come è successo circa 15 anni fa per la rimozione dell'amianto, anche per il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi, occorre essere formati e possedere una specifica abilitazione.Per i lavori più pericolosi, quindi, occorre un'attestazione di qualificazione del lavoratore, rilasciata da parte di un ente preposto, che attesti:
la partecipazione a un corso che abbia una specifica durata e un determinato programma;
* il superamento della prova teorica;
* il superamento della prova pratica.
Affidare in futuro le attività pericolose solo a chi ha un'adeguata e specifica preparazione dovrebbe portare a una riduzione degli infortuni.Nel settore delle costruzioni, la caduta dall'alto è uno dei rischi maggiori. Spesso porta a infortuni gravi o mortali. Da qui nasce, quindi, l'obbligo per tutti di operare solo se debitamente addestrati e formati. Da questo obbligo sono derogati (secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 30/2006) esclusivamente coloro i quali montano i trabattelli su ruote e i ponti su cavalletti ad altezza inferiore di m 2,00.Tutte le imprese che montano, smontano, trasformano ponteggi, castelli di carico ecc., ad altezza superiore di m 2,00 hanno l'obbligo formativo.I corsi riguardano sia operai sia tecnici e hanno una durata di 28 ore più gli esami, uno intermedio teorico e uno finale pratico.Il 23 febbraio 2008, è la data entro la quale bisogna iscriversi al corso, che dovrà poi essere completato, superando gli esami, entro il 23 Febbraio 2009.

Avvocati: no all'uso delle impronte digitali nei corsi per praticanti

Non si possono installare sistemi biometrici di rilevazione delle impronte per disciplinare gli ingressi in aula di praticanti avvocati che seguono i corsi di formazione forense, evitare assembramenti, eliminare code o scoraggiare abusivi scambi di tesserini. Il sistema è sproporzionato rispetto ai fini che intende perseguire. Lo stop è del Garante privacy che, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere il trattamento, in qualunque forma, dei dati biometrici dei praticanti ed ha avviato un'istruttoria per verificare se vi siano i presupposti per contestare le violazioni concernenti irregolarità nell'informativa e la mancata notificazione all'Autorità prevista in questi casi dalla legge.

Sicurezza sul lavoro: ne risponde penalmente il datore

In caso di incidente in azienda l'imprenditore e il dirigente addetto alla sicurezza finiscono comunque sotto processo, anche se è stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Un figura, questa, che non scagiona i vertici aziendali. E' quanto ha stabilito ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n°6277 dell'8 ottobre 2007. A pesare notevolmente sulla decisione della Corte è stato l'articolo 4 del D.P.R. n°547 del 1955 "obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto". Secondo i magistrati è proprio questa intestazione che può far ritenere che per questi ultimi due soggetti sia stata prevista una investitura originaria e non derivata dei doveri di sicurezza, rafforzato dal fatto che l'art.89 del d.lgs. n°626/94 prevede che anche il dirigente possa essere punito per violazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Bozza di decreto sugli incendi in azienda

La salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio: è questo l'obiettivo dello schema di decreto proposto dal governo e consegnato alle parti economiche nei giorni scorsi. Diciannove punti compongono la nuova regola tecnica in materia di prevenzione incendi sulle quali le categorie sindacali dovranno esprimersi per un parere sia tecnico che politico. Il fine è quello di minimizzare le cause di incendi, garantire la stabilità delle strutture al fine di assicurare il soccorso, limitare la produzione e propagazione all'interno dei locali e a quelli contigui. Assicurare, infine, agli occupanti di raggiungere facilmente le vie di fuga e di garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in sicurezza. Le regole tecniche dovranno essere rispettate negli edifici di nuova costruzione ed in quelli già esistenti soltanto in caso di ristrutturazioni. Le attività imprenditoriali già in possesso del certificato di prevenzione incendi, quindi, non avranno nessun obbligo.

Ponteggi: formazione entro il 2009

I corsi di formazione del personale addetto ai ponteggi vanno attivati entro il 23 febbraio e conclusi entro lo stesso giorno del prossimo anno. Lo precisa il Ministero del Lavoro nella circolare n°3 del gennaio 2008. I chiarimenti riguardano gli obblighi a carico dei datori di lavoro previsti dagli articoli del d.lgs. n°626/94. In particolare, tali disposizioni obbligano il datore ad impiegare lavoratori appositamente formati, consentendo ai dipendenti già addetti a tali mansioni di partecipare ai corsi di formazione individuati e definiti dall'Accordo del 23 gennaio 2006-

Microimprese, sicurezza più facile

Valutazione dei rischi semplificata per le piccolissime imprese. Le aziende fino a 10 dipendenti potranno effettuare la ricognizione dei rischi connessi all'attività svolta attraverso procedure standardizzate che saranno messe a punto dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza sul lavoro, tenuto conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. E' questa una delle ultime novità della bozza del titolo I del Testo Unico sulla sicurezza, presentato nei giorni scorsi dal Governo alle parti sociali, e nella quale sono state recepite alcune delle osservazioni arrivate da sindacati ed associazioni datoriali.

Durc regolare all'impresa che violi le norme sulla sicurezza

DURC regolare alle imprese edili ma solo se deve partecipare a lavori dell'edilizia privata o ad appalti pubblici. Le violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro costituiscono causa ostativa al rilascio del DURC con esclusivo riferimento della fruizione dei benefici normativi e contributivi. E' la conclusione cui giunge il Ministero del Lavoro nella circolare n°5 del 30.01 in cui illustra la nuova disciplina sulla regolarità contributiva in vigore dal 31.12.2007.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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