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Il documento sui rischi da interferenze

L'art.7, comma 3, del d.lgs. n°626/94, modificato dalla legge n°123/07, ha introdotto l'obbligo di redigere un documento, da allegare ai contratti di appalto in cui siano descritti i rischi specifici derivanti da eventuali interferenze tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore, ovvero delle eventuali interferenze dovute alla compresenza dei lavoratori di più imprese sul luogo di esecuzione delle opere. Sebbene da un'intepretazione letterale della norma sembrerebbe trattarsi di un obbligo solo per il committente, un'interpretazione logico-sistematica conduce prudenzialmente a concludere che destinatari sono tutte le parti: committente, appaltatore, sub-appaltatore e prestatore d'opera. Il documento non è sostitutivo bensì integrativo del documento di valutazione dei rischi che sia il datore di lavoro committente sia i singoli appaltatori erano già tenuti ad elaborare. La violazione del nuovo obbligo è sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00.

Conversazioni in macchina: addio privacy

In un mondo in cui non si fa altro che parlare di privacy, la Cassazione, con una sentenza del 18 marzo 2008, scagiona definitivamente 21 investigatori privati che avevano intercettato delle coppie appartate in alcuni parcheggi pubblici. In Italia le norme sulla privacy tutelano luoghi come l'abitazione o la privata dimora. L'automobile che si trova in una pubblica via non è ritenuta luogo di privata dimora e per questo non merita la tutela.

SPECIALE: Il nuovo T.U. sulla sicurezza sul lavoro

Gli infortuni sul lavoro: che cosa cambia
Struttura e punti criti del provvedimento
I destinatari: il decreto si applica a tutte le aziende private, al settore pubblico e a tutte le attivitàa rischio. Riguarda sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, ma anche i collaboratori a progetto e chi ha un contratto di co.co.co. la cui prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Le regole valgono anche per le prestazioni occasionali.
Come è composto: il Testo unico è formato da 303 articoli. E' diviso in 13 titoli (più 52 allegati per le regole tecniche): disposizioni generali, luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro, misure per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale dei carichi, agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive, disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale, abrogazione delle leggi precedenti.
La valutazione dei rischi: La valutazione dei rischi diventa di assoluta centralità per garantire l'effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro. Il datore dovrà considerare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di sesso, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Gli esiti di questa valutazione dovranno confluire in un documento di valutazione dei rischi, nel quale dovranno essere inserite le eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
Sanzioni ed attenuanti: Vengono specificate in modo più dettagliato le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza, graduata in base al settore e ai tipi di rischio. Previsto l'arresto da 4 a 8 mesi (o l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro) per il datore che, ad esempio, non effettua la valutazione dei rischi. E' previsto il solo arresto da 6 a 18 mesi se la violazione avviene nelle aziende che operano in settori pericolosi. In caso di contravvenzione punita con il solo arresto, l'imputato, se adempie tardivamente agli obblighi, può sostituire la pena con una somma tra gli 8.000 e i 24.000 euro.
Formazione e prevenzione: Ai lavoratori deve essere data un'adeguata informazione su rischi per la salute, sicurezza nel posto di lavoro, procedure di primo soccorso, regole antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro. Il datore deve comunicare ai dipendenti il nome del RSPP e degli addetti al SPP, e assicurare che ricevano un'adeguata formazione per prevenire i rischi legati alle proprie mansioni.
Rappresentante dei lavoratori: Oltre al RLS, si istituisce la figura del rappresentante dei lavoratori a livello territoriale (Rist): serve a controllare l'applicazione delle misure di sicurezza nelle piccole aziende che non hanno l'Rls. Le aziende prive di Rls finanziano il Fondo a sostegno alla PMI istituito presso l'INAIL. Si introduce il rappresentante dei lavoratori di sito produttivo (RLSS).
Controlli e coordinamento: E' confermata la competenza delle Regioni che, tramite le Asl, vigilano sull'applicazione delle misure. Per l'edilizia continua a vigilare il Ministero del Lavoro. Coordina le attività di vigilanza un comitato istituito presso il Ministero della Salute. Rivisti e potenziati i comitati regionali. Con il "Patto per la salute" i controlli annuali passano dagli attuali 75.000 ai futuri 250.000.
Le prospettive: Fino all'approvazione definitiva del T.U. restano in vigore le vecchie regole del d.lgs. 626, modificate dalla L. 123/07. Il T.U. sarà trasmesso alle commissioni parlamentari che entro 40 giorni dovranno esprimere il parere di conformità sul testo. Le Regioni saranno chiamate ad esprimere il loro parere nella Conferenza Stato-Regioni. Tale parere dovrà arrivare prima di quello delle commissioni parlamentari. Se le commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni non danno i loro pareri entro 40 giorni, il Governo potrebbe approvare in via definitiva lo schema di decreto legislativo. Se non si riesce ad approvare definitivamente il T.U. resteranno in vigore le norme attuali e verrà meno la possibilità di dare seguito alla delega contenuta nell'art.1 della L. 123/07. Nella nuova legislatura il Governo dovrà ottenere un nuovo mandato dal Parlamento per rimettere mano alla normativa. Se invece il decreto è approvato le sue disposizioni diventano efficaci dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo Governo avrà dodici mesi di tempo per varare decreti correttivi od integrativi della nuova disciplina.

Dati biometrici con cautela

Una telefonata prima di mandare una proposta commerciale con sistemi automatizzati, oppure posta elettronica, sms o fax. Il primo contatto salva da contestazioni privacy. Anche se i dati del destinatario sono presi dagli elenchi telefonici categorici (cioè relativi ad attività economiche). La prima telefonata serve a presentarsi e a chiedere il consenso a ricevere future proposte commerciali. Lo ha specificato il Garante della Privacy con due provvedimenti pubblicati il 29 febbraio 2008. Il Garante è anche intervenuto in materia di dati biometrici bacchettando le banche per un uso disinvolto delle impronte digitali e del volto delle persone. Agli istituti di credito è stato dato tempo fino al 14 marzo 2008 per regolarizzarsi.

Il Testo Unico sulla sicurezza arriva al Consiglio dei Ministri

Sanzioni ridotte nell'ultima versione del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che approda al Consiglio dei Ministri per il primo OK. I tecnici dei ministeri del lavoro, della salute e della giustizia hanno limato funo all'ultimo le previsioni contenute negli articoli del Titolo I, per andere incontro alle richieste del mondo imprenditoriale che ha definito l'apparato sanzionatorio eccessivamente punitivo. Così se rimane l'arresto come sanzione esclusiva nel caso di mancata valutazione dei rischi nelle aziende più esposte, gli altri datori potranno beneficiare di un alleggerimento delle pene nei casi di valutazione dei rischi non conforme alle prescrizioni normative attraverso l'esclusione dal campo di applicazione di alcuni adempimenti ritenuti meramente formali.

Disagio sociale in TV: privacy da tutelare

"E' giusto e necessario documentare situazioni di disagio sociale e povertà, ma questo non deve far dimenticare ai media che la dignità della persona deve essere sempre e comunque tutelata". Il garante della privacy ha invitato televisioni e giornali ad adottare tutte le cautele possibili affinchè nei servizi giornalistici dedicati al tema del disagio sociale e della povertà non vengano rese riconoscibili le persone oggetto dei servizi, a meno che non vi sia un loro esplicito consenso. Poichè dietro queste realtà ci sono problemi economici, sociali, affettivi e psichici nasce l'esigenza di porre maggiore attenzione evitando, per esempio, di insistere, nei servizi tv, sul volto delle persone.

Requisiti ridotti per il datore /RSPP

Requisiti ridotti per il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). Non occorre il titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ma soltanto l'attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro della durata di 16 ore. Lo precisa il Ministero del Lavoro il 3 marzo u.s. Il Ministero ricorda che il datore di lavoro deve organizzare all'interno della sua azienda il servizio di prevenzione e protezione, con dipendenti appositamente designati tra cui il RSPP; se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda sono insufficienti, deve far ricorso a persone o a servizi esterni all'azienda. In entrambe le ipotesi, i componenti del servizio devono essere in numero sufficiente rispetto alle dimensioni e natura dell'azienda e possedere specifiche capacitàe requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi.

Elezioni, privacy soft

Il garante della privacy ha con proprio comunicato stampa richiamato le regole da seguire per i partiti e movimenti in occasione delle prossime conultazioni. Partiti e candidati possono usare senza il consenso dei cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai comuni, nell'elenco degli elettori italiani residenti all'estero e negli albi professionali e comunque in altri elenchi accessibili a chiunque. Possono usare i dati personali di iscritti ed aderenti. Si possono usare i dati degli abbonati presente nei nuovi elenchi telefonici accanto ai quali figurino i due simboli che attestano la disponibilità a ricevere posta o telefonate. Non si può fare propaganda senza il consenso dell'interessato tramite invio di sms, mms, e-mail, telefonate preregistrate e fax. Senza il consenso non si possono utilizzare dati raccolti automaticamente su internet o ricavati da forum, newsgroup o presenti sul web per altre finalità. Non si possono utilizzare gli archivi dello stato civile, l'anagrafe dei residenti, liste elettroali di sezione già utilizzate nei seggi.

Le direttive comunitarie sulla privacy prevalgono sulla tutela della proprietà intellettuale

I titolari dei diritti d'autore stanno cercando da molto tempo di costringere gli internet provider a rivelare tramite cause civili l'identità degli utenti che violerebbero la legge tramite connessioni P2P. Una recente decisione della Corte di giustizia della Comunità Europea (caso C 257/06 del 29.01.2008) stabilisce chiaramente che questo non è possibile e che i dati di traffico possone essere comunicati solo alla magistratura e solo in caso di indagini penali.
Nello stesso tempo, però, bisogna riconoscere che questa sentenza non può essere interpretata come "licenza di duplicare abusivamente" . In altri termini, da nessuna parte la Corte Europea ha scritto che lo scambio non autorizzato di opere protette è legalizzato e pertanto gli utenti che scambiano opere tutelate non possono nascondersi dietro uno schermo giuridico che, in realtà, è inesistente.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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