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Slitta la comunicazione INAIL degli infortuni di un solo giorno

E' stata rinviata la nuova denuncia Inail sugli infortuni di almeno un giorno oltre a quello dell'evento. Poichè finalizzata ai fini statistici ed informativi, la nuova comunicazione entrerà in vigore solo dopo che saranno operative le regole di funzionamento del Sinp, il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Il rinvio è stato formalizzato dal Ministero del lavoro tramite la nota n°6587 del 21 maggio. Il Ministero precisa, anche, che nulla è mutato rispetto agli altri adempimenti previsti ai fini assicurativi e relativi alla denunzia degli infortuni ed all'obbligo di annotazione dell'evento sull'apposito registro.

Stop alle aziende se violano le norme sulla sicurezza

Violare le norme sulla sicurezza, dal 15 maggio, può significare il blocco dell'attività dell'impresa. Il Testo Unico riscrive completamente la disciplina relativa al provvedimento di sospensione dell'attività della azienda, abrogando le vecchie disposizioni. Lo stop può colpire qualunque attività d'impresa nel caso di gravi violazioni così come riportato nel seguente elenco:
  • mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • mancata elaborazione del piano di gestione delle emergenze;
  • mancata formazione ed addestramento;
  • mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile;
  • mancata elaborazione del piano sicurezza e coordinamento;
  • mancata elaborazione del POS;
  • mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
  • mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione;
  • mancato utilizzo della cintura di sicurezza contro le cadute dall'alto;
  • mancanza delle protezioni verso il vuoto;
  • mancata applicazione delle armature di sostegno;
  • mancanza di protezione contro il rischio di elettrocuzione;
  • mancata notifica all'organo competente del rischio di esposizione ad amianto.

Infortuni sul lavoro: diffuso dall'INAIL il modello di comunicazione

Diffuso il modello che i datori di lavoro/dirigenti devono utilizzare per la comunicazione degli infortuni ai fini statistici previsto dal nuovo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs. 81/2008, infatti, prevede che vengano segnalati all'INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'infortunio. La segnalazione deve essere effettuata a mezzo fax o per posta ordinaria, inviando alla Sede Inail competente il modulo di comunicazione. Le Sedi INAIL possono accettare anche comunicazioni effettuate senza l'utilizzo del modulo, purché riportino la seguente dicitura: "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza". Per questo adempimento non deve essere utilizzata la denuncia di infortunio on line, che è invece dedicata alle finalità assicurative.

E' entrato in vigore il Testo Unico sulla Sicurezza

Dal 15 maggio è in vigore il decreto legislativo 81/08, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ma con tre deroghe: il termine per l'aggiornamento della valutazione dei rischi, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i campi elettromagnetici e quella delle norme riguardanti le radiazioni ottiche, ad esempio i raggi laser. Le norme sui campi elettromagnetici (titolo VIII capo IV) entreranno in vigore il 30 aprile 2012. La nuova data deriva dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea» L114 del 26 aprile 2008 della direttiva 2008/46/CE, che ha modificato l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2004/40/CE, articolo citato al comma 3 dell'articolo 306 del decreto 81/08. Lo stesso articolo 306 prevede l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti le radiazioni ottiche il 26 aprile 2010. Le due proroghe non significano però che non si debba effettuare la valutazione dei rischi sull'esposizione dei lavoratori a questi agenti fisici fino alle nuove date, ma solamente che i valori limite fissati per legge entreranno in vigore a quelle date. Infatti è sempre un obbligo del datore effettuare una valutazione di tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere esposto durante la propria attività. Si consiglia, pertanto, di non tener conto di queste proroghe, in quanto un ispettore potrebbe considerare incompleto un documento di valutazione dei rischi nel quale questi, se esistenti, non siano stati considerati e quindi valutati. La vera proroga riguarda il documento sulla valutazione dei rischi. L'articolo 306 concede 90 giorni di tempo dalla pubblicazione per applicare le nuove disposizioni. Il nuovo documento deve, quindi, essere predisposto entro il 29 luglio 2008. È evidente che se il documento in possesso del datore di lavoro contiene già tutti gli elementi previsti dalla nuova legislazione, cioè se la valutazione è stata effettuata correttamente tenendo conto di tutti i rischi e di tutte le situazioni lavorative presenti nell'azienda, il datore non deve fare assolutamente nulla. Per esempio, se la valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi è già stata effettuata separatamente per i lavoratori di sesso diverso, questa già rispetta i disposti di legge e non richiede, per questo rischio, nessun aggiornamento. Dovranno invece preoccuparsi quei datori che, nonostante il decreto legislativo 626/94 in vigore da molti anni, non hanno mai fatto la valutazione dei rischi, in quanto la nuova legge prevede in questo caso la chiusura dell'attività. Le altre disposizioni del Testo unico entrano in vigore il 15 maggio. Alcune tuttavia sono di difficile applicazione immediata, come la comunicazione a Inail o Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dall'attività di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. È evidente che se questa segnalazione deve essere effettuata a fini statistici, occorre che sia redatta su moduli predisposti per una successiva elaborazione elettronica. Questi modelli non esistono, ma il non aver comunicato l'infortunio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro. Si consiglia pertanto di utilizzare, fino a quando non saranno disposti appositi moduli, quelli predisposti per la denuncia di infortuni superiori a tre giorni. Altro problema difficile da risolvere entro domani è l'obbligo di registrazione dell'informazione, della formazione e dell'addestramento fornito ai singoli lavoratori sul «libretto formativo del cittadino», come imposto dall'articolo 37. Questo libretto viene rilasciato dalle Regioni, per cui è impensabile che possa essere distribuito a tutti entro domani. Si consiglia, quindi, di indicare su un registro interno appositamente predisposto tutte le informazioni, le formazioni e gli addestramenti erogati ai dipendenti (dirigenti, preposti e lavoratori) dal 15 maggio in avanti.

Pubblicato sulla G.U. il nuovo T.U. sulla sicurezza sul lavoro

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 109/L alla Gazzetta ufficiale del 30 aprile 2008 n. 101 il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante il nuovo Testo Unico sulla sicurezza dei lavoratori.
Il provvedimento sostituirà lo "storico" D.lgs. n°626/1994, ampliando il campo di applicazione della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, rafforzando il ruolo delle rappresentanze dei medesimi e semplificando alcuni obblighi formali nonchè inasprendo il sistema sanzionatorio a carico dei datori di lavoro.

ATTENZIONE: Il D.Lgs. 81/2008 entrerà in vigore:
- il 15 maggio 2008 per gli aspetti generali (15 giorni dopo la pubblicazione)
- il 29 luglio 2008: le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, (novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale)
- le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

Per scaricare il Testo legislativo cliccate sul seguente link:

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