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Milleproroghe

Il d.lgs. n°113 del 30.6.08, ha previsto una serie di proroghe, tra le altre, per quanto concerne il settore della prevenzione incendi, l'art.6 ha ulteriormente prorogato, al 30 giugno 2009, il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 9 aprile 1994.

Modifiche al TU sicurezza

il 25 giugno è stato pubblicato in G.U. il decreto legge n°112, con il quale il Governo ha previsto una serie di disposizioni di carattere urgente finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività dell'Italia oltre che alla stabilizzazione della finanza pubblica. Tra le varie novità e argomenti trattati, ve ne sono alcuni attinenti alla disciplina propria della sicurezza sul lavoro che hanno portato ad alcune modifiche al d.lgs. n°81; in particolare, è stata eliminata la sanzione prevista a carico del datore di lavoro di munire i propri lavoratori che svolgono attività in regime di appalto di apposita tessera di riconoscimento, ed è stato eliminato uno dei tre casi in cui gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, ovvero "in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale".

Privacy: regole interne per la cancellazione dei dati

La scheda cliente non può essere conservata all'infinito. Ogni azienda deve fissarsi una regola interna per la cancellazione dei dati. Tanto più che alcuni nominativi potrebbero non essere utili per promozioni commerciali o comunque non aggiornati. La scadenza di conservazione, se non deriva da un obbligo normativo, deve essere frutto di una autoregolamentazione aziendale. Questo il principio posto a base di un provvedimento del Garante che ne ha dato notizia nella newsletter del 1° luglio. Nella stessa newletter il Garante ha informato del rinnovo delle Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili. Queste ultime, senza significative modifiche, saranno efficaci dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009. Le autorizzazioni servono a legittimare il trattamento di dati sensibili nel settore privato. I sette provvedimenti, in corso di pubblicazione in G.U. riguardano, come di consueto, datori di lavoro, operatori sanitari, associazioni, banche, assicurazioni, liberi professionisti, investigatori privati che per ragioni di lavoro utilizzano dati sensibili.

Privacy: il cambio di rotta del Garante. Meno formalismi e più sostanza

Il Garante, con provvedimento del 19 giugno, ha eliminato adempimenti rituali, costosi ed inutili focalizzando gli aspetti di tutela sostanziale della persona. Il provvedimento, in G.G. n°152 dell'1 luglio, si rivolge ai soggetti pubblici e privati. Queste le novità in materia di semplificazione:
Marketing: chi ha venduto un prodotto o fornito un servizio può utilizzare senza il consenso i recapiti dell'interessato ai fini dell'invio di materiale pubblicitario, per il compimento di proprie ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali. Rimane fermo che non è possibile utilizzare dati sensibili per profilare il cliente. Inoltre, l'interessato, al momento della racolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione, deve essere informato sulla possibilità di opporsi al trattamento in maniera agevole e gratuita. Informativa: l’obiettivo è semplificare l’informativa rispetto allo svolgimento di correnti finalità amministrative e contabili. Diventa una unica informativa con una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, ispirata ad essenzialità e sinteticità. È consigliata una prima infortiva breve, di cui il Garante fornisce un modello e che può essere inserita negli spazi utili nel materiale cartaceo. Alla prima può seguire una seconda informativa completa messa a disposizione anche sul sito web o comunque facilmente disponibile (affissione in bacheca). Informative specifiche o ad hoc sono necessarie solo per particolari trattamenti: raccolta dati genetici, forme inusuali di utilizzazione, o in caso di rischi specifici per gli interessati (per esempio forme di uso di dati biometrici, impronte digitali, controllo delle attività dei lavoratori, videosorveglianza). Nomina incaricato: altre semplificazioni riguardano la nomina di incaricato del trattamento. Sono da evitare singole nomine e preferire le nomine collettive. Consenso: il Garante afferma in maniera chiara a non chiedere il consenso degli interessati quando il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili, nonché quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico. Notificazione: il Garante richiama a non effettuare notifiche inutili non previste per legge.
Fac-simile di informativa breve da inserire nelle comunicazioni al cliente:
"Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportati sul sito web......"

Sicurezza degli impianti negli edifici

Colpo di spugna sul decreto per la sicurezza degli impianti negli edifici. La nuova manovra finanziaria prevede l'abrogazione integrale del decreto ministeriale n°37/2008 che ha introdotto una serie di obblighi di certificazione e garanzia a carico di chi vende o loca un immobile. La bozza di manovra prevede la sparizione dell'obbligo di riportare nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esplicita garanzia del venditore che gli impianti siano dotati di dichiarazione di conformità. Rimarrebbe comunque l'obbligo per i proprietari di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonchè il libretto d'uso e manutenzione e di consegnarli agli acquirenti ed inquilini. Quest'ultimo punto è sanzionato con multe che vanno da € 100,00 ad € 1.000,00 a seconda dell'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità e alle circostanze del caso.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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