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Pubblicata la nuova norma ISO 9001:2008

La nuova norma non contiene nuovi requisiti rispetto al medesimo standard edizione 2000. Essa, basandosi sui ritorni dati dal mercato (es.: Organizzazioni certificate, ecc.) e su otto anni di applicazione, fornisce una serie di chiarimenti mediante l'introduzione di note esplicative che potrebbero comunque comportare la revisione del Manuale Qualità. Tali note esplicative dovrebbero offrire alle Aziende l'opportunità di:

* ribadire e garantire la conformità legislativa del prodotto (o del servizio) all'interno del sistema di gestione qualità;
* rivalutare la metodologia di gestione dei processi affidati a Fornitori e di cui si mantiene la responsabilità davanti al mercato;
* ricomprendere tutte le risorse umane in forza e che sono parte integrante del sistema di gestione qualità;
* focalizzare gli aspetti di garanzia sul prodotto (o del servizio) all'interno del sistema di gestione qualità;
* facilitare l'interazione con altri sistemi di gestione (es.: ambientale) o con altri schemi di certificazione (es.: Catena della Custodia);
* consolidare la propria posizione commerciale nel mercato in cui operano.
In data 26-11-2008 è stata ritirata la norma UNI EN ISO 9001:2000 ed è stata pubblicata contestualmente dall'UNI la norma UNI EN ISO 9001:2008 in versione bilingue italiano-inglese. Come pubblicato nel sito di SINCERT
, specifichiamo di seguito l'implicazione per le nuove aziende e per le aziende già certificate:
Le certificazioni di conformità alla ISO 9001:2008 (e alle equivalenti norme nazionali) potranno essere rilasciate solo dopo la pubblicazione della ISO 9001:2008 (quindi già dal periodo attuale) e dopo la verifica di sorveglianza (di routine) o di ricertificazione a fronte della ISO 9001:2008.
Dopo un anno dalla pubblicazione della ISO 9001:2008, tutte le nuove certificazioni e ricertificazioni rilasciate dagli organismi accreditati dovranno essere conformi alla ISO 9001:2008.
Due anni dopo la pubblicazione della ISO 9001:2008, cesserà la validità delle certificazioni rilasciate secondo la ISO 9001:2000.

Decreto milleproroghe: rinvio parziale Testo Unico sicurezza sul lavro

Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il d.l. 30 dicembre 2008, n, 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”. Nel d.l. in argomento sono contenute, tra l’altro le disposizioni relative alle modifiche, già preannunciate, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con un parziale dietrofront sulle proroghe in tema di sicurezza sul lavoro rispetto a quanto scaturito dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 in cui era stato approvato il d.l. Si tratta, quindi, di un rinvio mirato delle misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto l’1 gennaio 2009 è entrato l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi aziendali in base all’articolo 28 del nuovo Testo unico mentre i datori di lavoro avranno tempo sino alla data del 16 maggio 2009:
* per valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
* per assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.

Con l’articolo 32 del d.l. in argomento slittano al 19 maggio 2009:
* l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 81/2008);
* il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008).

Ad ogni buon conto il testo dell’articolo 32 del decreto Milleproroghe in argomento è il seguente:

“Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.”

http://www.studiolobrutto.eu/

Privacy, una stretta sulle sanzioni

Pugno duro contro gli illeciti amministrativi contro la privacy. Il Decreto n°207/08 (milleproroghe pubblicato nella G.U. n°304 del 31.12.08), dopo le recenti semplificazioni su DPS e misure di sicurezza, mostra una altra faccia della medaglia e innalza genericamente il livello sanzionatorio per omessa informativa ed omessa collaborazione con il Garante. Viene anche introdottauna sanzione amministrativa (fino a 120 mila euro) per l'ipotesi di violazione delle misure minime di sicurezza e trattamento illecito dei dati. Viene però data la possibilità di diminuire le sanzioni fino a due quinti nei casi lievi. Il Garante avrà dunque più possibilità di adeguare la sanzione al caso concreto, ma in un quadro complessivo sanzionatorio rimasto a livelli abbastanza elevati.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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