10_12

Valutazione sullo stress dal 1° gennaio 2011

L'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato diventa operativo. Dal 1° gennaio 2011 i datori pubblici e privati dovranno esaminare le fonti di rischio da stress e inserirle nel documento aziendale. La commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro, istituita presso il ministero del Welfare, ha approvato nella riunione del 17 novembre le linee guida che serviranno per gli adempimenti previsti dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del Testo Unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81/08). Il ministero del Lavoro ha informato con una lettera circolare i propri uffici.

Le indicazioni fornite dalla commissione concedono dunque più tempo alle imprese per adeguarsi. Tuttavia, i datori di lavoro dovranno "programmare" entro la fine dell'anno tutte le fasi della valutazione dei rischi da stress. Questo calendario, con le audizioni dei lavoratori da effettuarsi secondo la metodologia suggerita nelle linee guida (senza la presenza obbligatoria di uno psicologo), dovrà essere presentato a eventuali ispettori. Questi ultimi dovranno giudicare il rispetto dell'obbligo sulla base del programma stilato dai datori, per esempio in relazione al numero dei dipendenti. È chiaro che, in linea di massima, a un'azienda con cento lavoratori sarà dato più tempo che a una che ne impiega 20.



10_08

Prorogata la valutazione del rischio stress-correlato

E' in vigore dal 31 luglio 2010 la legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica».
In particolare:
Proroga per tutti della Valutazione Rischio Sress lavoro-correlato al 31 dicembre 2010.
Infatti l'art. 8 comma 12 dispone che: " Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato  il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi"
Altro punto importante per il settore della sicurezza riguarda il differimento di 12 mesi del termine di applicazione di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08 , che consiste nel differire al 15 maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze armate, Università, scuole etc...
Sostituzione della Dia (Dichiarazione di inizio attività) con la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività)(art. 19)
La nuova norma rende possibile l'inizio dei lavori nello stesso giorno della segnalazione all'amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d'opera,

10_07

La marcatura CE dei prodotti da costruzione

Con l’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le Costruzioni, dal 30 giugno 2009, tutti i materiali utilizzati nelle costruzioni devono presentare per legge o la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o il Marchio CE. La marcatura CE dei materiali da costruzione è divenuta realtà solo negli ultimi anni. Data la complessità della materia, infatti, il quadro normativo di riferimento ha impiegato diversi anni per svilupparsi. Il primo passo di questo sviluppo legislativo è stata la Direttiva 89/106/CEE, regolata a livello nazionale dal D.P.R. n°246/93. Di fatto, la marcatura CE dei materiali ha come obiettivo quello di dimostrare che il prodotto sia conforme a dei requisiti minimi stabiliti dalla legge ed è obbligatoria non solo per chi esporta il proprio prodotto nei Paesi della Comunità Europea, ma anche per chi lo commercializza solo all'interno della propria Nazione e coinvolge tutti coloro che partecipano al ciclo costruttivo del bene edilizio.
Nella direttiva si prevede che i prodotti da costruzione abbiano caratteristiche tali da garantire che l'opera, o parte di essa, risponda ai seguenti requisiti essenziali:
ce 2 Resistenza meccanica e stabilità;
ce 2 Sicurezza in caso di incendio, igiene, salute ed ambiente;
ce 2 Sicurezza nell'impiego;
ce 2 Protezione contro il rumore;
ce 2 Risparmio energetico e ritenzione del calore.
L'ultimo sviluppo normativo, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 2004, stabilisce l'obbligatorietà della marcatura per i materiali da costruzione che sono indicati negli allegati al decreto. Il marchio CE ha, in estrema sintesi, la funzione di garantire il consumatore, cioè l'acquirente, che i prodotti da costruzione marcati soddisfino i requisiti essenziali in tema di sicurezza ed abbiano superato le prove previste dalle specifiche tecniche. Il marchio CE, quindi, prova l'abilitazione, ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione, del produttore ad immettere prodotti sul mercato corrispondenti alla normativa e non va quindi confuso con un Sistema Gestione Qualità né con un marchio di origine.
Inoltre, le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno introdotto novità per il settore del calcestruzzo preconfezionato, fra le quali va sicuramente annoverato l’ambito della certificazione del Sistema di Controllo del Processo produttivo cosiddetto FPC – Factory Production Control. 
Le Norme introducono infatti l’obbligo per tutti gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato di dotarsi di adeguate procedure di controllo del processo produttivo.
A tal proposito, il prof. Riccardo Lo Brutto, general manager dello Studio Lo Brutto, può vantare il merito di essere stato il primo consulente ad avere seguito e fatto ottenere, in Sicilia, la marcatura CE ad una azienda di produzione di travetti tralicciati in calcestruzzo della provincia di Palermo. Tale risultato è stato possibile grazie al lavoro dello staff tecnico dello Studio Lo Brutto, affiancato egregiamente dalla collaborazione esterna dell’ing. Vincenzo Marino di Catania, l’emissione della relativa certificazione è stata curata dall’ente SGS s.p.a.  Già da anni lo Studio Lo Brutto si occupa di certificazioni di qualità ed è andato via via specializzandosi nell’ambito del calcestruzzo e dei suoi derivati prefabbricati e degli aggregati ed inerti, creando un servizio consulenziale ad hoc con l’obiettivo di risolvere alla propria clientela tutte le problematiche e difficoltà connesse all’ottenimento delle varie certificazioni e marcature.

10_06

Lo stress da lavoro: modifiche alla finanziaria

Nella nuova finanziaria, all'art.8 comma 12, era previsto che le disposizioni contenute negli articoli 29 e 29 del decreto legislativo 81/08, relative al rischio da stress lavoro-correlato, non si sarebbero applicate al pubblico impiego. Il nuovo testo corretto, sempre all'art.8 comma 12, recita: " Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 in materia di rischio stress lavoro-correlato, é differito al 31/12/2010".


10_04

Social network: attenzione agli effetti collaterali

Facebook & Co.

Come tutelare la propria privacy ai tempi di Facebook, MySpace & Co.? Come difendere la propria reputazione, l'ambiente di lavoro, gli amici, la famiglia, da spiacevoli inconvenienti che potrebbero essere causati da un utilizzo incauto o improprio degli strumenti offerti dalle reti sociali?
Sono queste alcune delle domande a cui risponde la guida messa a punto dal Garante per la privacy "Social Network: Attenzione agli effetti collaterali". Non un manuale esaustivo, ma un agile vademecum sia per persone alle prime armi, sia per utenti più esperti, pensato per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo.

La guida del Garante privacy
La guida è organizzata in quattro capitoli pensati in forma modulare, così da offrire a tutti i lettori elementi di riflessioni e consigli, adatti alla propria formazione e ai differenti interessi.
1. Avviso ai naviganti
Spunti di riflessione sul funzionamento dei social network e su alcuni dei principali rischi che si possono incontrare nell'uso dei social network.
2. Ti sei mai chiesto?
La semplice check list che ogni utente dovrebbe controllare prima di pubblicare su Internet i propri dati personali, le informazioni sulla propria vita e o su quella delle persone a lui vicine.
Per facilitare la lettura, le domande sono raggruppate in cinque sezioni, in base al tipo di lettori cui ci si rivolge: ragazzi, genitori, persone in cerca di lavoro, "esperti" e professionisti. In realtà, anche gli utenti esperti possono trovare domande interessanti nella sezione dedicata ai ragazzi, e viceversa.
3. Consigli per un uso consapevole dei social network
Il "decalogo" stilato dal Garante, con consigli utili per tenere sotto controllo i pericoli che si possono incontrare nell'uso dei social network.
4. Il gergo della rete
La spiegazione, rigorosamente non tecnica, dei termini informatici o delle espressioni gergali che si incontrano con maggiore frequenza nelle "reti sociali".


10_02

Gruppo choc su Facebook: Garante Pivacy, anche quella foto lede la dignità della persona

si riporta la nota del Garante del 22.02.2010

L'Autorità Garante per la privacy prende atto che il gruppo choc su Facebook contro i bambini down è stato doverosamente e tempestivamente oscurato.
Nello spazio utilizzato dal gruppo appariva anche la foto di un neonato con una scritta ingiuriosa sulla fronte. L'immagine è stata ripresa da alcune testate, seppur in un contesto di generale riprovazione di quanto accaduto, senza l'adozione di accorgimenti che la rendessero anonima.
A tale riguardo, l'Autorità invita i mezzi di informazione che intendano documentare questo grave episodio - agenzie di stampa, giornali, quotidiani on line, Tg - ma anche gruppi attivi su Internet, a non rendere in alcun modo riconoscibile il bambino oggetto dello sfregio, avendo l'accortezza di oscurarne o pixelarne adeguatamente il volto.
La foto, al di là della concreta possibilità di consentire l'identificazione del neonato, è in sé lesiva della dignità della persona.
Il Garante ha deciso, altresì, di inviare ai direttori di tutte le testate giornalistiche, sia dei quotidiani che delle tv, una lettera per richiamare al più scrupoloso rispetto dei principi sanciti dal Codice deontologico dei giornalisti e dalla Carta di Treviso, in particolare quando si tratta di dare notizie riguardanti minori e persone affette da problemi di salute.

Vittime di violenza sessuale: stretta privacy

Non si possono pubblicare dettagli che possano rendere indentificabili le vittime di violenza sessuale. Tanto più quando si tratta di minori.
E' il richiamo del Garante privacy ai media a seguito della pubblicazione di notizie di agenzie che, nel riferire di un caso di violenza sessuale subita in famiglia da una minore, hanno pubblicato dati identificativi del padre, del fratello e di un vicino di casa arrestati per aver commesso il fatto. Il Garante ricorda che, anche quando questi dettagli fossero stati forniti da fonti ufficiali, i mezzi di informazione sono tenuti a non diffondere elementi che, anche indirettamente, portino all'individuazione di vittime di violenza sessuale. La pubblicazione di tali elementi contrasta con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti e risulta ancora più grave se si tiene conto che la vittima è una persona minore.


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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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