Nella nuova finanziaria, all'art.8 comma 12, era previsto che le disposizioni contenute negli articoli 29 e 29 del decreto legislativo 81/08, relative al rischio da stress lavoro-correlato, non si sarebbero applicate al pubblico impiego. Il nuovo testo corretto, sempre all'art.8 comma 12, recita: " Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 in materia di rischio stress lavoro-correlato, é differito al 31/12/2010".
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