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La privacy tra i banchi della scuola

Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?
A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.
La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni.
Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.
Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il "corretto trattamento dei dati personali". Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.
La guida del Garante privacy
Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante. Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.


Il Garante della Privacy ai media: no ai nomi dei violentatori se rendono identificabile la vittima

"Non si possono pubblicare dettagli che rendono identificabili le vittime di violenza sessuale. Tanto più quando si tratta di minori".
É il forte richiamo del Garante privacy ai media in seguito alla pubblicazione di notizie di agenzie che, nel riferire di un caso di violenza sessuale subita in famiglia da una minore, hanno pubblicato nome, cognome ed età del padre arrestato.
Il Garante ricorda che, anche quando questi dettagli fossero stati forniti da fonti ufficiali, i mezzi di informazione sono tenuti a non diffondere elementi che, anche indirettamente, portino all'individuazione di vittime di violenza sessuale.
La pubblicazione di tali dettagli contrasta con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti e risulta ancora più grave se si tiene conto che la vittima è una persona minore, alla quale la normativa italiana e le Convenzioni internazionali (Codice privacy, Codice penale, nuovo processo minorile, Carta di Treviso, Convenzione dei diritti del fanciullo) riconoscono una tutela rafforzata.


















Approvato dal Parlamento Europeo il Regolamento per i Prodotti da Costruzione

Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato lo scorso 18 gennaio il Regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei Prodotti da Costruzione all’interno dell’Unione Europea abrogando al contempo la CPD-Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE.
Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) sostituisce la CPD-Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e che governerà il mondo dell’edilizia per il prossimo futuro con una particolare attenzione, come obiettivo, alle piccole e alle microimprese, alla difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori e dell’ambiente.
Ha applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati Membri a differenza delle Direttive che vanno accolte nell'ordinamento legislativo da apposite leggi.
Tuttavia buona parte delle norme che esso fissa saranno valide dal 1° luglio 2013.


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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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