Con decisione n. 20862/2014, la terza
sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle le
nomine dei Rspp sprovvisti dei requisiti previsti dall’ art. 2, lett.
f) e dall’art. 32 del TU 81/2008 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni).
Le capacità e i requisiti professionali dei
responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I soggetti devono essere in possesso di:
- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza… a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
- attestato di frequenza a specifici corsi di formazione a) in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, b) di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
- attestato di frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni.