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Il privacy officer: nuovi adempimenti?

Se arriverà il regolamento europeo, scatterà l'obbligo per una fetta di imprese e tutte le pubbliche amministrazioni di nominare il responsabile per la protezione dei dati, il privacy officer. Però, ormai è assodato, non ci si potrà improvvisare “guru della privacy” con alle spalle un corso di 3 giorni e nessuna esperienza operativa, perchè la gestione dei dati personali è attività pericolosa ai sensi dell’art.15 del D.lgs. n°196/2003, che richiama l’art. 2050 del Codice Civile che contiene una prescrizione che suona minacciosa: ”Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. 
La professione di privacy officer e consulente della privacy richiede elevata preparazione e competenze in ambiti giuridici, informatici, e gestionali, per cui non è possibile improvvisarsi esperti della materia.
E ancora più severo sarà il nuovo regolamento con l’introduzione del principio di “accountability” in virtù del quale il titolare avrà l’onere di dimostrare in modo sostanziale secondo il grado tecnologico e organizzativo del momento di aver adottato tutte le procedure idonee a evitare il sinistro privacy. 
Tradotto in parole povere, “chi sbaglia paga”.
Noi dello Studio Lo Brutto siamo in grado, avendo già fin dalla introduzione della Privacy curato la consulenza in aziende pubbliche e private, di organizzare stage formativi, o iniziare collaborazioni che permettano di mettere in sicurezza tutto il sistema del trattamento dei dati personali, avvalendoci di strumenti e servizi all'avanguardia.

per informazioni: info@studiolobrutto.eu
 

Coordinatore della progettazione: quando è richiesto

Coordinatore della progettazione
Rispondendo ad un quesito presentato dall’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, l’Ance ha chiarito che la designazione del coordinatore per la progettazione (obbligatoria quando nel cantiere sono presenti più imprese esecutrici anche non contemporaneamente) non è necessaria quando l’opera non necessita di permesso di costruire e l’importo dei lavori è inferiore a 100 mila euro. In questi casi, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Quando, invece, i lavori sono soggetti al permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera. Il coordinatore per l’esecuzione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.

DUVRI e altri documenti da fornire al committente
Per la valutazione dell’idoneità tecnico professionale è sufficiente che l’impresa o il lavoratore autonomo presenti al committente il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.

L’Ance ha spiegato che il committente non può chiedere una copia del DUVRI, ma solo i documenti e le informazioni necessarie per la sua elaborazione. Il DUVRI, infatti, deve essere allegato al contratto d’opera o di appalto e questo onere ricade sul committente.

Responsabilità lavoratore in materia sicurezza lavoro

Pubblicato nei Working papers di Olympus il saggio n.37 L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, curato da Mariantonietta Martinelli, avvocato del Foro di Trani, specialista in Diritto del lavoro e sicurezza sociale presso l’Università di Bari.
L’autrice nell’opera ripercorre l’evoluzione storica della normativa italiana al fine di mettere in luce la nascita e l’affermazione della ratio che introduce gli obblighi di sicurezza anche per i lavoratori.
Per lungo tempo il lavoratore ha rivestito esclusivamente il ruolo di beneficiario delle norme prevenzionistiche, con gli obblighi totalmente a carico del datore di lavoro e dei suoi collaboratori. Il lavoratore era quindi semplicemente il soggetto da tutelare, senza alcun obbligo giuridico.
Nella normativa vigente, il D.lgs. n. 81/2008, gli obblighi a carico dei lavoratori in materia di sicurezza sono elencati  nell’art. 20:
“I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”.
Con l’entrata in vigore del Testo Unico il lavoratore diventa quindi titolare di una serie di precetti antinfortunistici. Sulla base delle nuove norme la studiosa passa quindi in rassegna la casistica che si può prospettare nel caso di violazione degli obblighi di sicurezza analizzando la possibile imputazione e la ripartizione delle responsabilità fra datore di lavoro e lavoratore:
  • l’assenza di responsabilità del lavoratore in difetto di cooperazione datoriale;
  • la responsabilità concorrente del lavoratore in caso di cooperazione datoriale;
  • la responsabilità esclusiva del lavoratore.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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