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Documenti di cantiere POS e PSC: vera semplificazione?

Con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha dato notizia dell’avvenuta pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del D.I. 9 settembre 2014. Il D.I. 9 settembre 2014 ha fornito nuovi modelli semplificati per il POS, il PSC, il PSS e il fascicolo dell’opera, riportati, rispettivamente, negli Allegati da I a IV allo stesso provvedimento, che possono essere utilizzati dai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, dal coordinatore e dall’appaltatore.
 I nuovi modelli di valutazione dei rischi riguardano specificamente l’appalto (art. 1655, c.c.) avente come oggetto il compimento di un’opera o di un servizio che rientra nella definizione contenuta all’art. 88, D.Lgs. n. 81/2008; si tratta, quindi, di quei lavori in edilizia da svolgere nei cantieri temporanei o mobili come definiti all’art. 89, comma 1, lettera a), a esclusione di quelle attività individuate al comma 2, art. 88, come, per esempio, la realizzazione d’impianti elettrici, di reti informatiche, di gas, di acqua, di condizionamento e di riscaldamento, nonché piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008.
In relazione all’ambito soggettivo, questi modelli consentono al committente delle opere [art. 89, comma 1, lettera b)] e i datori di lavoro delle imprese esecutrici [art. 2, comma 1, lettera b)] di adempiere al delicato obbligo di valutazione dei rischi (artt. 17, 28 e 29) con riferimento allo specifico cantiere interessato che, per il settore dell’edilizia, è basato su un “regime speciale” che prevede una bipartizione di compiti tra questi due soggetti.
Sul primo, infatti, occorre ricordare che grava l’onere di designare i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera in caso di presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici (art. 90, comma 3); i coordinatori, secondo le rispettive competenze, devono poi provvedere a redigere il PSC e il fascicolo dell’opera in cui sono analizzati i rischi e individuate le necessarie misure di prevenzione (art. 100).
La stessa norma ha definito anche il modello di PSS semplificato che deve essere redatto dell’appaltatore o del concessionario secondo quanto previsto dal comma 2-bis, art. 131, D.Lgs. n. 163/2006, per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Per quanto riguarda la modulistica, invece, il D.I. 9 settembre 2014 ha proposto alcuni modelli che, riprendendo in effetti qualche cosa di già visto, sono a “contenuto vincolato” e adattabili, per quanto riguarda le dimensioni dei campi, con l’obbligo di specificare anche la data delle revisioni e l’oggetto delle stesse che dovranno essere firmate anche dal revisore che, nel caso del POS, coinciderà con il datore di lavoro mentre, in quello del PSC, con il coordinatore. I modelli, comunque, hanno ripreso sostanzialmente l’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, richiamandone i vari punti, ma con l’inserimento di alcune informazioni e documenti supplementari come, per esempio, nel caso del PSC nel quale è richiesto di riportare anche le tavole e i disegni tecnici esplicativi; occorre osservare che al PSC deve essere allegata anche la planimetria/lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori, le planimetrie di progetto, il profilo altimetrico, la relazione idrogeologica, se presente, o indicazioni in tal senso, il computo metrico analitico dei costi per la sicurezza e la tavola tecnica sugli scavi qualora necessaria.
Tra questi documenti quello che appare certamente più critico è il POS, ossia «il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV» [art. 89, comma 1, lettera h)].
Occorre ricordare che l’obbligo della redazione del POS non grava solo sui datori di lavoro delle imprese esecutrici ma anche dell’impresa affidataria (art. 97) e dell’impresa familiare, anche qualora non siano occupati lavoratori subordinati ed equiparati dall’art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 (art. 96, comma 1). Invece, sono ancora esclusi dall’obbligo i lavoratori autonomi (art. 2222, c.c.), ossia la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione [art. 89, comma 1, lettera d)].
Secondo la giurisprudenza, inoltre, il PSC e il POS vanno a integrarsi tra loro costituendo un unico documento e, in particolare, il richiamo dell’art. 17, comma 1, Lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, contenuto all’art. 96, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, ha lasciato chiaramente intendere che il POS documenta, per il singolo cantiere, la specifica valutazione dei rischi, le conseguenti misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro ha il dovere di attuare in armonia con quanto stabilito nel PSC e le prescrizioni eventualmente disposte dal coordinatore nell’esercizio delle sue delicate funzioni di vigilanza durante l’esecuzione dell’opera.
Sulla base di questi principi, quindi, il legislatore ha “confezionato” uno schema di POS “ordinario” stabilendo, nell’Allegato XV, il suo contenuto minimo che ha previsto, tra l’altro, l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, nonché le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC.
Il D.I. 9 settembre 2014, quindi, sulla base di questi principi ha proposto nell’Allegato I uno schema di POS che, a dire il vero, ha semplificato poco o niente rispetto a quello ordinario; infatti, nel modello è affermato che la redazione del POS dove essere improntata su «criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere».
Si tratta, in effetti, di una frase mutuata dall’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, ma che, di fatto, ha scarso valore pratico in quanto, a ben vedere, questo nuovo modello è “blindato” e ha un contenuto che sostanzialmente è quello dello schema ordinario che è possibile desumere dall’Allegato XV.
Senza contare, poi, la richiesta d’informazioni aggiuntive come nel caso dei lavoratori dell’impresa e di quelli autonomi; infatti, il punto 3.2.1, n. 7, Allegato XV, ha richiesto solo «il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa» mentre, nel nuovo modello, è necessario specificare anche i nominativi e, per i lavoratori autonomi, anche molteplici informazioni aggiuntive (attività svolta, data d’ingresso e data di uscita dal cantiere) e una serie d’informazioni analitiche sulla formazione (base, rischi specifici e di mansione, rischi di cantiere contenuti in PSC e POS, DPI III categoria e addestramento).
Inoltre, non è nemmeno chiaro quali siano le «Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza» svolte dal RSPP, dal medico competente e dal rappresentante dei lavoratori, previste in un apposito campo del modello, atteso che le stesse già sono puntualmente definite dal D.Lgs. n. 81/2008.
Non si comprende, quindi, quale sia la semplificazione ma, al contrario, a ben vedere, il modello di POS semplificato, che almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori insieme al PSC deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, rischia di complicare ulteriormente la vita delle imprese e dei professionisti; a tutto questo occorre aggiungere l’assoluta mancanza d’istruzioni operative che, se ben delineate, avrebbero contribuito certamente a rendere più agevole la redazione del POS e degli altri documenti semplificati.


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