Un lavoratore-boscaiolo mentre stava operando nel cantiere forestale
impegnato nel taglio di una pianta, veniva investito e travolto da una
parte del tronco “che si era spaccato longitudinalmente”. Dei
conseguenti danni l’interessato aveva chiesto giudizialmente il
risarcimento.
Alla ditta di cui lo stesso era dipendente, era stato contestato di
avere causato, per colpa generica e specifica, lesioni personali al
proprio dipendente e ciò per “non aver adottato e non avere fatto
adottare nell’esercizio delle attività lavorative le misure necessarie a
tutelare l’integrità fisica degli operatori”.
Contro la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, la ditta aveva
proposto un ricorso in Cassazione che fu respinto, con la conseguente
conferma della condanna emessa nel giudizio di primo grado (Cassazione
Penale, Sez. 4, 28 maggio 2015, n. 22837).
La Corte territoriale aveva evidenziato che al lavoratore “non fosse stata data una adeguata formazione, né una adeguata informazione a proposito delle tecniche di taglio delle piante inclinate e che nel documento di valutazione dei rischi non si leggeva alcuna valutazione a proposito del cosiddetto rischio di “scosciamento”*.
Al ricorso della ditta contro la sentenza i giudici di merito avevano
sostanzialmente “negato che al lavoratore infortunato fosse stato
impartito l’ordine di procedere con un determinato tipo di taglio
qualora la pianta da abbattere risultasse inclinata, ma non avevano
negato che tale “indicazione tecnica” fosse stata effettivamente fatta
conoscere all’infortunato” con conseguente violazione, quindi, dell’art.20 del TU 81/08 ( il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro).
Da qui la della responsabilità dell’imputato in ordine al reato
ascrittogli e per quanto concerne la inesistenza della abnormità della
condotta del lavoratore vittima dell’infortunio, i giudici della Corte
territoriale hanno fornito una congrua e adeguata motivazione.
Entrando nei particolari delle motivazioni dei
giudici territoriali, che la Cassazione ha fatte proprie, la sentenza ha
evidenziato che “al lavoratore non erano stati impartiti degli adeguati
corsi di preparazione a proposito delle differenti tecniche di taglio
nel caso di piante dritte e nel caso di piante inclinate, in quanto i
corsi di formazione a cui il lavoratore infortunato aveva partecipato
riguardavano il taglio in prossimità di linee elettriche, non essendo
certo sufficiente a garantire la conoscenza delle tecniche di taglio il
possesso del manuale del boscaiolo”.
I giudici della Corte territoriale avevano anche sottolineato la
circostanza che “ il documento di valutazione dei rischi si preoccupava
soltanto di evidenziare come il boscaiolo debba garantire uno spazio di
caduta dell’albero tale da non creare pericolo per le persone, ma che il
documento stesso non prevedeva alcuna valutazione specifica del rischio
di scosciamento”.