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Prorogati alcuni adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro

E’ stata approvata la proroga di alcuni termini in scadenza previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare al 30 giugno 2009 quella relativa agli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha approvato un Decreto Mille proroghe che reca, tra le altre cose, anche la proroga dei termini legislativi in scadenza.
Tale decreto ha spostato alcuni termini previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, a suo tempo in parte già rinviati con la legge n.129/2008, art. 4, commi 2 e 2 bis e cioè al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi alla comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno, al divieto delle visite preassuntive, all’invio del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) per i contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008, nonché al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi.
Riguardo al rinvio del termine per la valutazione dei rischi, si evidenzia che il nuovo differimento riguarda esclusivamente le novità contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e non anche la valutazione dei rischi come regolata dall'art.4 del D. Lgs. n. 626/1994, disciplina che rimane transitoriamente in vigore.
L’art 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 disponeva che: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data". Con il nuovo Testo unico quindi, viene introdotto un documento importante ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, che risulta essere strettamente complementare ai contratti d’appalto e pertanto molto vicino al D. Lgs. n.163/06.
Anche nelle pubbliche amministrazioni vige l’obbligo di redigere il DUVRI da parte del datore di lavoro, che nello specifico valuterà i rischi derivanti da possibili interferenze delle lavorazioni date in appalto e lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’ente stesso.

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Certificazione della produzione del calcestruzzo

Le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno introdotto importanti novità per il settore del calcestruzzo preconfezionato, fra le quali va sicuramente annoverato anche l’ambito della certificazione del Sistema di Controllo del Processo produttivo cosiddetto FPC – Factory Production Control.
Le Norme introducono infatti l’obbligo per tutti gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato di dotarsi di adeguate procedure di controllo del processo produttivo.
Tale controllo deve essere certificato da un ente terzo indipendente e in possesso di determinate caratteristiche stabilite dal provvedimento e garantite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici mediante un’autorizzazione rilasciata a seguito di un decreto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La certificazione FPC dovrà essere posseduta da ciascun impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato. In base al parere formale fornito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 10 marzo 2006, per calcestruzzo prodotto con processo industrializzato “si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso”.
Rientrano in questa casistica:
• calcestruzzo prodotto in impianti fissi
• calcestruzzo prodotto nell’ambito di impianti e stabilimenti industrializzati di prefabbricazione (fissi)
• calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati istallati nei cantieri (temporanei).
Non deve invece essere assoggettato a controllo del processo di produzione in fabbrica da parte di organismi terzi indipendenti il calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato, ovvero quello prodotto direttamente in cantiere, in genere in quantità limitate, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati. Tale tipologia di calcestruzzo deve essere prodotta sotto la diretta vigilanza del direttore dei lavori il quale deve accertare la qualificazione iniziale delle miscele o meglio la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato.
Un elemento fondamentale da tenere presente è che la certificazione FPC non va assolutamente confusa con la certificazione ISO 9001, la quale è volontaria e può essere adottata dalle imprese per applicare all’intera azienda un Sistema di Gestione per la Qualità.
L’attività di certificazione del Sistema di Controllo del Processo in stabilimento di preconfezionamento si configura piuttosto come analoga a quella prevista proprio nel d.p.r. 246/93 riguardo l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione ai fini della marcatura CE (dir. 89/106/CE).
PER INFORMAZIONI SULLA NOSTRA ATTIVITA' CONSULENZIALE RELATIVA AL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO POTETE CONTATTARCI ALLO 0934542970 E-MAIL: info@studiolobrutto.eu

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L'INAIL: l'autocerticazione della sicurezza deve essere spedita alle direzioni provinciali del lavoro

All'atto della richiesta del DURC all'INAIL le imprese non sono più tenute a presentare autocertificazione circa l'inesistenza di violazioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Tale autocertificazione la dovranno inviare alle competenti direzioni provinciali del lavoro. Lo precisa la stessa INAIL nella nota n°6898/08, anticipando le istruzioni in merito del Ministero del Lavoro in arrivo con una circolare di prossima emanazione. Il mancato rispetto della sicurezza costituisce causa ostativa al rilascio del DURC per un tempo predeterminato che va dai 3 mesi ai 24 mesi. L'efficacia sospensiva si consuma automaticamente allo spirare del termine prefissato, poichè il regolamento non richiede la rimozione dell'infrazione che ha dato luogo allo stop al rilascio del DURC. Il vincolo opera unicamente nei confronti dei datori di lavoro e con esclusivo riferimento al DURC richiesto per benefici.

No a mail e fax indesiderati

Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio il consenso. Prosegue l'azione del Garante contro lo spamming. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati. In tutti i casi il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all'uso dei dati. Dagli accertamenti è risultato, infatti, che le società ricavavano le informazioni personali da elenchi telefonici "categorici" (come le Pagine Gialle) e da registri pubblici, anche tramite Internet, e inviavano sistematicamente lo spam. Le società non richiedevano il consenso prima dell'invio dei messaggi promozionali. Alcune di queste fornivano l'informativa con la richiesta di consenso insieme alla pubblicità, contestualmente all'invio del primo fax o e-mail che aveva già un contenuto di carattere commerciale. L'Autorità ha ribadito, invece, che quando si usano sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è comunque necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici.

Nelle linee guida dell'ISPESL, aggiornate al Testo Unico, le indicazioni per le imprese

Valutazione dei rischi sempre preventiva all'avvio dell'attività lavorativa. In caso di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazioni dei luoghi di lavoro l'operazione di valutazione dei rischi deve precedere il via libera alla produzione e avvenire anche già nella fase di progettazione del luogo di lavoro o degli impianti al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi. Le linee guida rilasciate dall'ISPESL riguardano i rischi derivanti dagli agenti fisici, le cui norme regolamentarie sono contenute nel Titolo III del T. U. sulla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, non prescindono dai principi generali della valutazione dei rischi, operazione, ricorda l'ISPESL, che interessa tutte le aziende. Il documento che riporta la valutazione dei rischi va inteso come un unico e complessivo atto di ricognizione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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Milleproroghe

Il d.lgs. n°113 del 30.6.08, ha previsto una serie di proroghe, tra le altre, per quanto concerne il settore della prevenzione incendi, l'art.6 ha ulteriormente prorogato, al 30 giugno 2009, il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 9 aprile 1994.

Modifiche al TU sicurezza

il 25 giugno è stato pubblicato in G.U. il decreto legge n°112, con il quale il Governo ha previsto una serie di disposizioni di carattere urgente finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività dell'Italia oltre che alla stabilizzazione della finanza pubblica. Tra le varie novità e argomenti trattati, ve ne sono alcuni attinenti alla disciplina propria della sicurezza sul lavoro che hanno portato ad alcune modifiche al d.lgs. n°81; in particolare, è stata eliminata la sanzione prevista a carico del datore di lavoro di munire i propri lavoratori che svolgono attività in regime di appalto di apposita tessera di riconoscimento, ed è stato eliminato uno dei tre casi in cui gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro possono adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, ovvero "in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale".

Privacy: regole interne per la cancellazione dei dati

La scheda cliente non può essere conservata all'infinito. Ogni azienda deve fissarsi una regola interna per la cancellazione dei dati. Tanto più che alcuni nominativi potrebbero non essere utili per promozioni commerciali o comunque non aggiornati. La scadenza di conservazione, se non deriva da un obbligo normativo, deve essere frutto di una autoregolamentazione aziendale. Questo il principio posto a base di un provvedimento del Garante che ne ha dato notizia nella newsletter del 1° luglio. Nella stessa newletter il Garante ha informato del rinnovo delle Autorizzazioni Generali al trattamento dei dati sensibili. Queste ultime, senza significative modifiche, saranno efficaci dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2009. Le autorizzazioni servono a legittimare il trattamento di dati sensibili nel settore privato. I sette provvedimenti, in corso di pubblicazione in G.U. riguardano, come di consueto, datori di lavoro, operatori sanitari, associazioni, banche, assicurazioni, liberi professionisti, investigatori privati che per ragioni di lavoro utilizzano dati sensibili.

Privacy: il cambio di rotta del Garante. Meno formalismi e più sostanza

Il Garante, con provvedimento del 19 giugno, ha eliminato adempimenti rituali, costosi ed inutili focalizzando gli aspetti di tutela sostanziale della persona. Il provvedimento, in G.G. n°152 dell'1 luglio, si rivolge ai soggetti pubblici e privati. Queste le novità in materia di semplificazione:
Marketing: chi ha venduto un prodotto o fornito un servizio può utilizzare senza il consenso i recapiti dell'interessato ai fini dell'invio di materiale pubblicitario, per il compimento di proprie ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali. Rimane fermo che non è possibile utilizzare dati sensibili per profilare il cliente. Inoltre, l'interessato, al momento della racolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione, deve essere informato sulla possibilità di opporsi al trattamento in maniera agevole e gratuita. Informativa: l’obiettivo è semplificare l’informativa rispetto allo svolgimento di correnti finalità amministrative e contabili. Diventa una unica informativa con una ricostruzione organica dei trattamenti e con linguaggio semplice, ispirata ad essenzialità e sinteticità. È consigliata una prima infortiva breve, di cui il Garante fornisce un modello e che può essere inserita negli spazi utili nel materiale cartaceo. Alla prima può seguire una seconda informativa completa messa a disposizione anche sul sito web o comunque facilmente disponibile (affissione in bacheca). Informative specifiche o ad hoc sono necessarie solo per particolari trattamenti: raccolta dati genetici, forme inusuali di utilizzazione, o in caso di rischi specifici per gli interessati (per esempio forme di uso di dati biometrici, impronte digitali, controllo delle attività dei lavoratori, videosorveglianza). Nomina incaricato: altre semplificazioni riguardano la nomina di incaricato del trattamento. Sono da evitare singole nomine e preferire le nomine collettive. Consenso: il Garante afferma in maniera chiara a non chiedere il consenso degli interessati quando il trattamento dei dati è svolto, anche in relazione all'adempimento di obblighi contrattuali, precontrattuali o normativi, esclusivamente per correnti finalità amministrative e contabili, nonché quando i dati provengono da pubblici registri ed elenchi pubblici conoscibili da chiunque, o sono relativi allo svolgimento di attività economiche o sono trattati da un soggetto pubblico. Notificazione: il Garante richiama a non effettuare notifiche inutili non previste per legge.
Fac-simile di informativa breve da inserire nelle comunicazioni al cliente:
"Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportati sul sito web......"

Sicurezza degli impianti negli edifici

Colpo di spugna sul decreto per la sicurezza degli impianti negli edifici. La nuova manovra finanziaria prevede l'abrogazione integrale del decreto ministeriale n°37/2008 che ha introdotto una serie di obblighi di certificazione e garanzia a carico di chi vende o loca un immobile. La bozza di manovra prevede la sparizione dell'obbligo di riportare nell'atto di trasferimento dell'immobile l'esplicita garanzia del venditore che gli impianti siano dotati di dichiarazione di conformità. Rimarrebbe comunque l'obbligo per i proprietari di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, nonchè il libretto d'uso e manutenzione e di consegnarli agli acquirenti ed inquilini. Quest'ultimo punto è sanzionato con multe che vanno da € 100,00 ad € 1.000,00 a seconda dell'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità e alle circostanze del caso.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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