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Prodotti da costruzione: pubblicato in GU il nuovo Regolamento n°305


E’ stato pubblicato lo scorso mese di aprile sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento n. 305/2011 “che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.
La “storica” direttiva sui prodotti da costruzione mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi in questo delicato settore, attraverso la definizione di norme armonizzate. Un obbiettivo importante che ha costituito uno dei capisaldi dell’attuale sistema europeo.
Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l’efficacia dei provvedimenti in atto, si è ora giunti a sostituire la direttiva 89/106/CEE dopo anni di onorato servizio. Un’esigenza di chiarezza e razionalizzazione, dunque, che intende andare a beneficio di tutto un settore considerato strategico per l’UE: un settore che fornisce il maggior numero di posti di lavoro in Europa e contribuisce notevolmente agli investimenti lordi che animano l’economia del continente. L’articolo 1 del nuovo Regolamento n. 305/2011 fissa i termini generali del provvedimento, che consistono nel fissare le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione “stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
Il Capo VI del Regolamento tratta le “Procedure semplificate” per quanto concerne l’uso della documentazione tecnica appropriata e le attività delle microimprese. Tra le novità del nuovo Regolamento, l’introduzione di un nuovo requisito di base delle opere di costruzione (Allegato I), ovvero il numero sette “Uso sostenibile delle risorse naturali”, per il quale “le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile” e garantisca in particolare il riutilizzo e la riciclabilità dei materiali, la durabilità delle opere e l’uso di materie prime e secondarie “ecologicamente compatibili”. Questo requisito, prima non previsto, è una naturale conseguenza dell'evoluzione tecnologica del settore in un'ottica di sostenibilità.
L’articolo 66 tratta le disposizioni transitorie con le quali si specifica che “i prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi” al nuovo Regolamento. Sarà dunque da quella data che il Regolamento n. 305/2011 sarà pienamente operativo.
Considerata l’importanza dell’argomento e la rilevanza dell’attuale intervento legislativo, entro il 25 aprile 2016 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull'attuazione del Regolamento.
Il documento rappresenta, dal punto di vista legislativo, il quadro attualmente più avanzato sui temi e sulle problematiche dell’intero settore delle costruzioni. Un settore in cui le prescrizioni di legge e le norme tecniche formano da tempo un insieme collaudato e coerente.Trattandosi di un Regolamento, esso non ha bisogno di un recepimento formale da parte degli Stati membri, ma è entrato direttamente in vigore dopo venti giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 4 aprile.
fonte UNI

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La privacy tra i banchi della scuola

Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?
A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.
La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni.
Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.
Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il "corretto trattamento dei dati personali". Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.
La guida del Garante privacy
Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante. Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.


Il Garante della Privacy ai media: no ai nomi dei violentatori se rendono identificabile la vittima

"Non si possono pubblicare dettagli che rendono identificabili le vittime di violenza sessuale. Tanto più quando si tratta di minori".
É il forte richiamo del Garante privacy ai media in seguito alla pubblicazione di notizie di agenzie che, nel riferire di un caso di violenza sessuale subita in famiglia da una minore, hanno pubblicato nome, cognome ed età del padre arrestato.
Il Garante ricorda che, anche quando questi dettagli fossero stati forniti da fonti ufficiali, i mezzi di informazione sono tenuti a non diffondere elementi che, anche indirettamente, portino all'individuazione di vittime di violenza sessuale.
La pubblicazione di tali dettagli contrasta con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti e risulta ancora più grave se si tiene conto che la vittima è una persona minore, alla quale la normativa italiana e le Convenzioni internazionali (Codice privacy, Codice penale, nuovo processo minorile, Carta di Treviso, Convenzione dei diritti del fanciullo) riconoscono una tutela rafforzata.


















Approvato dal Parlamento Europeo il Regolamento per i Prodotti da Costruzione

Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato lo scorso 18 gennaio il Regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei Prodotti da Costruzione all’interno dell’Unione Europea abrogando al contempo la CPD-Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE.
Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) sostituisce la CPD-Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e che governerà il mondo dell’edilizia per il prossimo futuro con una particolare attenzione, come obiettivo, alle piccole e alle microimprese, alla difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori e dell’ambiente.
Ha applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati Membri a differenza delle Direttive che vanno accolte nell'ordinamento legislativo da apposite leggi.
Tuttavia buona parte delle norme che esso fissa saranno valide dal 1° luglio 2013.


10_12

Valutazione sullo stress dal 1° gennaio 2011

L'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato diventa operativo. Dal 1° gennaio 2011 i datori pubblici e privati dovranno esaminare le fonti di rischio da stress e inserirle nel documento aziendale. La commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro, istituita presso il ministero del Welfare, ha approvato nella riunione del 17 novembre le linee guida che serviranno per gli adempimenti previsti dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del Testo Unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81/08). Il ministero del Lavoro ha informato con una lettera circolare i propri uffici.

Le indicazioni fornite dalla commissione concedono dunque più tempo alle imprese per adeguarsi. Tuttavia, i datori di lavoro dovranno "programmare" entro la fine dell'anno tutte le fasi della valutazione dei rischi da stress. Questo calendario, con le audizioni dei lavoratori da effettuarsi secondo la metodologia suggerita nelle linee guida (senza la presenza obbligatoria di uno psicologo), dovrà essere presentato a eventuali ispettori. Questi ultimi dovranno giudicare il rispetto dell'obbligo sulla base del programma stilato dai datori, per esempio in relazione al numero dei dipendenti. È chiaro che, in linea di massima, a un'azienda con cento lavoratori sarà dato più tempo che a una che ne impiega 20.



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Prorogata la valutazione del rischio stress-correlato

E' in vigore dal 31 luglio 2010 la legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica».
In particolare:
Proroga per tutti della Valutazione Rischio Sress lavoro-correlato al 31 dicembre 2010.
Infatti l'art. 8 comma 12 dispone che: " Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato  il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi"
Altro punto importante per il settore della sicurezza riguarda il differimento di 12 mesi del termine di applicazione di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08 , che consiste nel differire al 15 maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze armate, Università, scuole etc...
Sostituzione della Dia (Dichiarazione di inizio attività) con la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività)(art. 19)
La nuova norma rende possibile l'inizio dei lavori nello stesso giorno della segnalazione all'amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d'opera,

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La marcatura CE dei prodotti da costruzione

Con l’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le Costruzioni, dal 30 giugno 2009, tutti i materiali utilizzati nelle costruzioni devono presentare per legge o la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o il Marchio CE. La marcatura CE dei materiali da costruzione è divenuta realtà solo negli ultimi anni. Data la complessità della materia, infatti, il quadro normativo di riferimento ha impiegato diversi anni per svilupparsi. Il primo passo di questo sviluppo legislativo è stata la Direttiva 89/106/CEE, regolata a livello nazionale dal D.P.R. n°246/93. Di fatto, la marcatura CE dei materiali ha come obiettivo quello di dimostrare che il prodotto sia conforme a dei requisiti minimi stabiliti dalla legge ed è obbligatoria non solo per chi esporta il proprio prodotto nei Paesi della Comunità Europea, ma anche per chi lo commercializza solo all'interno della propria Nazione e coinvolge tutti coloro che partecipano al ciclo costruttivo del bene edilizio.
Nella direttiva si prevede che i prodotti da costruzione abbiano caratteristiche tali da garantire che l'opera, o parte di essa, risponda ai seguenti requisiti essenziali:
ce 2 Resistenza meccanica e stabilità;
ce 2 Sicurezza in caso di incendio, igiene, salute ed ambiente;
ce 2 Sicurezza nell'impiego;
ce 2 Protezione contro il rumore;
ce 2 Risparmio energetico e ritenzione del calore.
L'ultimo sviluppo normativo, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 2004, stabilisce l'obbligatorietà della marcatura per i materiali da costruzione che sono indicati negli allegati al decreto. Il marchio CE ha, in estrema sintesi, la funzione di garantire il consumatore, cioè l'acquirente, che i prodotti da costruzione marcati soddisfino i requisiti essenziali in tema di sicurezza ed abbiano superato le prove previste dalle specifiche tecniche. Il marchio CE, quindi, prova l'abilitazione, ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione, del produttore ad immettere prodotti sul mercato corrispondenti alla normativa e non va quindi confuso con un Sistema Gestione Qualità né con un marchio di origine.
Inoltre, le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno introdotto novità per il settore del calcestruzzo preconfezionato, fra le quali va sicuramente annoverato l’ambito della certificazione del Sistema di Controllo del Processo produttivo cosiddetto FPC – Factory Production Control. 
Le Norme introducono infatti l’obbligo per tutti gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato di dotarsi di adeguate procedure di controllo del processo produttivo.
A tal proposito, il prof. Riccardo Lo Brutto, general manager dello Studio Lo Brutto, può vantare il merito di essere stato il primo consulente ad avere seguito e fatto ottenere, in Sicilia, la marcatura CE ad una azienda di produzione di travetti tralicciati in calcestruzzo della provincia di Palermo. Tale risultato è stato possibile grazie al lavoro dello staff tecnico dello Studio Lo Brutto, affiancato egregiamente dalla collaborazione esterna dell’ing. Vincenzo Marino di Catania, l’emissione della relativa certificazione è stata curata dall’ente SGS s.p.a.  Già da anni lo Studio Lo Brutto si occupa di certificazioni di qualità ed è andato via via specializzandosi nell’ambito del calcestruzzo e dei suoi derivati prefabbricati e degli aggregati ed inerti, creando un servizio consulenziale ad hoc con l’obiettivo di risolvere alla propria clientela tutte le problematiche e difficoltà connesse all’ottenimento delle varie certificazioni e marcature.

10_06

Lo stress da lavoro: modifiche alla finanziaria

Nella nuova finanziaria, all'art.8 comma 12, era previsto che le disposizioni contenute negli articoli 29 e 29 del decreto legislativo 81/08, relative al rischio da stress lavoro-correlato, non si sarebbero applicate al pubblico impiego. Il nuovo testo corretto, sempre all'art.8 comma 12, recita: " Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 in materia di rischio stress lavoro-correlato, é differito al 31/12/2010".


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Social network: attenzione agli effetti collaterali

Facebook & Co.

Come tutelare la propria privacy ai tempi di Facebook, MySpace & Co.? Come difendere la propria reputazione, l'ambiente di lavoro, gli amici, la famiglia, da spiacevoli inconvenienti che potrebbero essere causati da un utilizzo incauto o improprio degli strumenti offerti dalle reti sociali?
Sono queste alcune delle domande a cui risponde la guida messa a punto dal Garante per la privacy "Social Network: Attenzione agli effetti collaterali". Non un manuale esaustivo, ma un agile vademecum sia per persone alle prime armi, sia per utenti più esperti, pensato per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo.

La guida del Garante privacy
La guida è organizzata in quattro capitoli pensati in forma modulare, così da offrire a tutti i lettori elementi di riflessioni e consigli, adatti alla propria formazione e ai differenti interessi.
1. Avviso ai naviganti
Spunti di riflessione sul funzionamento dei social network e su alcuni dei principali rischi che si possono incontrare nell'uso dei social network.
2. Ti sei mai chiesto?
La semplice check list che ogni utente dovrebbe controllare prima di pubblicare su Internet i propri dati personali, le informazioni sulla propria vita e o su quella delle persone a lui vicine.
Per facilitare la lettura, le domande sono raggruppate in cinque sezioni, in base al tipo di lettori cui ci si rivolge: ragazzi, genitori, persone in cerca di lavoro, "esperti" e professionisti. In realtà, anche gli utenti esperti possono trovare domande interessanti nella sezione dedicata ai ragazzi, e viceversa.
3. Consigli per un uso consapevole dei social network
Il "decalogo" stilato dal Garante, con consigli utili per tenere sotto controllo i pericoli che si possono incontrare nell'uso dei social network.
4. Il gergo della rete
La spiegazione, rigorosamente non tecnica, dei termini informatici o delle espressioni gergali che si incontrano con maggiore frequenza nelle "reti sociali".


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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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