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Semplificazioni per settori a basso rischio: Duvri

L’articolo 32 della legge n. 98/2013, di conversione del Dl 69/2013, ha portato semplificazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Maggiormente interessato dalle modifiche in fase di conversione è il comma 1 del D.L. “Del fare”.
Alla lettera b) si prevede l’emanazione di un D.M., da adottarsi in coerenza con le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, con cui saranno individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali. L’individuazione dei settori avverrà sulla base di “criteri e parametri  oggettivi desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL”.
D.U.V.R.I.: La semplificazione della Legge di conversione consiste nel consentire al datore di lavoro di un’azienda ricompresa nel settore a basso rischio di infortuni e malattie professionali, di omettere la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza ed in alternativa, di nominare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche, adeguatamente e periodicamente aggiornato, con compiti di sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento con altre imprese.
Spetterà al datore di lavoro, una volta individuato l’incaricato, di inserirne la nomina nel contratto di lavoro o d’opera.

 

Scuole: si alla trasparenza ma senza violare la privacy

In occasione dell'avvio dell'anno scolastico, il Garante per la privacy ricorda alle scuole di ogni ordine e grado la necessità di tenere presente alcuni principi stabiliti nei provvedimenti adottati in questi anni in materia di trasparenza in ambito scolastico, a tutela dei dati degli studenti e dei lavoratori che operano nel mondo dell'istruzione. Numerosi sono, infatti, i casi in cui istituti e pubbliche amministrazioni, per un'errata interpretazione della normativa sulla trasparenza o per semplice disattenzione, rendono accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate, mettendo in questo modo a rischio la riservatezza e la dignità delle persone.
Le graduatorie
Il Garante è intervenuto più volte contro illeciti compiuti nella pubblicazione on line di graduatorie di vario tipo, le quali spesso contengono dati personali non pertinenti o eccedenti le finalità istituzionali perseguite.
Alcuni Comuni, ad esempio, hanno pubblicato on line le graduatorie di chi ha diritto ad usufruire del servizio di scuolabus includendo tra le varie informazioni liberamente accessibili, non solo i dati identificativi dei bambini, ma anche l'indirizzo di residenza e il luogo preciso dove lo scuolabus li avrebbe fatti salire e scendere. La diffusione di questi dati, oltre a comportare una violazione della normativa, può rendere i minori facile preda di malintenzionati.
Un altro caso frequente riguarda la pubblicazione sui siti Internet degli istituti delle graduatorie di docenti e personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per consentire a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. Tali liste, giustamente accessibili a tutti, non devono però contenere, come in diversi casi segnalati al Garante, i numeri di telefono e gli indirizzi privati dei candidati. Questa illecita diffusione dei contatti personali incrementa, tra l'altro, il rischio di esporre i lavoratori a forme di stalking o a possibili furti di identità.
Il servizio mensa
Il Garante ricorda che è illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si può rivolgere con comunicazioni di carattere individuale.
A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
L'iscrizione a scuole e asili
Gli istituti scolastici e gli asili nido, così come i Comuni, devono predisporre con cura i moduli di iscrizione di bambini e studenti, così da non chiedere alle famiglie informazioni personali eccedenti e non rilevanti. Particolare attenzione deve essere posta sull'eventuale raccolta di dati sensibili, come quelli sulle condizioni di salute e sull'appartenenza etnica o religiosa. Il trattamento di questi dati, oltre a dover essere espressamente previsto dalla normativa, richiede infatti speciali cautele e può essere effettuato solo se i dati sensibili sono indispensabili per l'attività istituzionale svolta: non è questo il caso della semplice iscrizione a scuola.
L'Autorità segnala, infine che, allo scopo di fornire un quadro organico in materia di protezione dei dati personali nel mondo della scuola, e affrontare nel contempo le problematiche legate all'uso di Internet e delle nuove tecnologie, verranno adottate presto specifiche Linee guida in materia.

La presenza di amianto nelle scuole e i piani di prevenzione

Nel factsheet “Amianto nelle scuole” il Dipartimento Igiene del Lavoro indica che malgrado la normativa italiana abbia proibito (nel 1992) l’impiego e la produzione dell’amianto e dei materiali che lo contengono, “il rischio di esposizione a tale minerale permane tuttora, perché la maggior parte di questi materiali sono situati principalmente negli edifici pubblici e nelle scuole”.
E segnalando che vi è un lungo periodo di latenza (da circa 15 anni in su) tra la prima esposizione all’amianto e la comparsa della malattia, “è necessario porre attenzione agli ambienti frequentati dai bambini, tra cui quello scolastico è certamente uno dei più importanti, per il molto tempo che un bambino vi permane”. Infatti gli studenti trascorrono spesso “13 anni a scuola, per almeno 30 ore a settimana, per circa 35 settimane all’anno”. E “fattori di tipo fisiologico, quale una maggiore attività biologica, e fattori di tipo comportamentale, quale l’assenza della percezione del pericolo” contribuiscono ad aumentare il rischio di effetti nocivi sulla salute del bambino.
Dopo aver ricordato che la contaminazione da amianto all’interno di un edificio dipende per lo più dalla friabilità e dallo stato di degrado del materiale contenente amianto  (MCA), nel factsheet è contenuta una tabella che indica i principali prodotti contenenti amianto nelle scuole:
- ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti: fino all’85% di amianto (prevalentemente amosite spruzzata) e elevato potenziale di rilascio fibre;
- rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie: in tele, filtri, imbottiture in genere il contenuto di amianto è al 100%. Per altri rivestimenti in miscela al 6-10% con silicati di calcio. Elevato potenziale di rilascio fibre se i rivestimenti non sono ricoperti con strato sigillante uniforme e intatto;
- prodotti in amianto-cemento (coperture, tramezzi, cassoni dell’acqua, canne fumarie): 10-15% di amianto (crisotilo e anfiboli). Rilascio possibile solo se abrasi, segati o deteriorati;
- pavimenti vinilici: 10-15% di amianto crisotilo. In questo caso il rilascio di fibre è improbabile.
Cosa fare in presenza di amianto?
Il documento ricorda che il dirigente scolastico “in qualità di datore di lavoro è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08 per quanto concerne la sicurezza, la formazione e la salute dei lavoratori”. Il dirigente scolastico ha inoltre la responsabilità ed il dovere di richiedere all’Ente proprietario dell’immobile “la verifica ed il monitoraggio del rischio amianto nonché l’eliminazione dello stesso tramite bonifica”.
Se è accertata la presenza di amianto nella struttura scolastica, “deve essere predisposto un piano di prevenzione specifico che includa:
- informazione: comunicazione agli studenti, al personale scolastico, al personale amministrativo ed ausiliario della presenza e della localizzazione di MCA; comunicazione al personale di eventuali imprese appaltatrici addetto ad operazioni di pulizia e/o manu tenzione della presenza e della localizzazione di MCA; segnalazione della presenza di MCA con la cartellonistica specifica; comunicazione ai genitori degli studenti dell’esistenza e dell’attuazione del piano di prevenzione scolastico relativo al rischio amianto;
- formazione: formazione degli studenti, del personale scolastico, del personale amministrativo ed ausiliario sui rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, indicando in particolar modo le corrette procedure comportamentali; formazione del personale di eventuali imprese appaltatrici addetto ad operazioni di pulizia e/o manutenzione sui rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, indicando in particolar modo le corrette procedure comportamentali;
- verifiche periodiche: valutazione, almeno una volta al mese, delle condizioni dei MCA presenti negli ambienti maggiormente frequentati dagli studenti (aule, corridoi, bagni, palestre, mense) tramite ispezioni visive e monitoraggi ambientali effettuati da laboratori qualificati; valutazione ogni sei mesi delle condizioni dei MCA negli ambienti non facilmente accessibili e non frequentati dagli studenti (locali caldaie, locali tecnici)”;
- interventi per prevenire il danneggiamento dei MCA: la scelta degli interventi da effettuare sui MCA è determinata da un diagramma di flusso riportato sul factsheet (“laddove è possibile è necessario dare priorità ad interventi di bonifica volti all’eliminazione dell’amianto all’interno della scuola); nel caso in cui si presentino situazioni di danneggiamento improvvise di scarsa entità dovute a cause accidentali o ad atti vandalici (piccole rotture di mattonelle viniliche, graffiature su tramezzi, ecc), è necessario intervenire immediatamente con appropriati restauri utilizzando idonei materiali incapsulanti volti ad eliminare il possibile rischio di dispersione di fibre”.
 
Si ricorda, infine, che qualsiasi azione di bonifica si intenda intraprendere, “questa dovrà avvenire assolutamente in assenza di studenti e personale con conseguente chiusura della scuola”.
 
 

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EN UNI 1090 - marcatura CE per i componenti strutturali in acciaio o alluminio

Con il 1 luglio 2014 diventa cogente, per chi produce strutture in acciaio o alluminio, o parti di esse, dotare i prodotti di marcatura CE secondo la norma UNI EN 1090-1. 
Tutti i produttori di strutture in acciaio, che in quanto tali sono già soggetti agli specifici requisiti previsti per il comparto degli acciai per carpenteria metallica (§11.3.4.10 del DM 14.01.2008), dovranno prevedere per i propri prodotti anche l'implementazione della Marcatura CE secondo EN 1090-1. Tale applicazione era volontaria già dal 1 dicembre 2010 e diventa obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014.
La Norma armonizzata EC 1-2011 EN 1090-1:2009 “Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali” descrive  i requisiti e le modalità per l’apposizione della Marcatura CE, secondo la Direttiva 89/106/CEE ed il Regolamento Europeo n. 305/2011. Secondo la norma UNI EN 1090-1, le organizzazioni che saldano strutture, o parti di esse, in acciaio o in alluminio, devono introdurre un controllo della produzione (FPC) conforme alla norma UNI EN ISO 3834.
Per rispettare i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative le aziende interessate dovranno ottenere la Certificazione del Controllo della Produzione di Fabbrica in conformità alla norma UNI EN 1090-1, rilasciata da un organismo notificato.
La norma EN 1090-1 riguarda la valutazione della conformità (progettazione e produzione) dei componenti strutturali in acciaio ed alluminio utilizzati per le costruzioni in acciaio e miste (calcestruzzo + acciaio). Gli elementi possono essere utilizzati direttamente nelle opere o essere incorporati nelle stesse dopo essere stati assemblati. La norma si applica alla produzione in serie e non.

Il marchio CE indica la conformità all’uso previsto con la quale il produttore attesta di fornire il prodotto secondo le specifiche che ha descritto nella sua dichiarazione. Tale dichiarazione è accettata in tutta l'Unione Europea. EN 1090-1 indica, infatti, a quali requisiti deve rispondere la dichiarazione di conformità legata al marchio CE e descrive le specifiche che la dichiarazione deve contenere.
I prodotti interessati dalla norma sono le strutture in acciaio tra le aree più importanti nel settore edile, quali ad esempio i componenti di edifici di uso generale, magazzini e fabbriche, tetti, ponti, gru e strutture di ingegneria idraulica.
La norma riguarda anche la saldatura, che è evidenziata come un processo speciale nella EN 1090, con una connessione molto forte alla  ISO 3834. Inoltre, la EN 1090 fa riferimento anche ad altri standard di saldatura quali ISO 14731, EN 278 e EN ISO 15614.
Lo standard EN 1090-1 non contiene direttamente norme che disciplinano la progettazione strutturale e i calcoli relativi alle costruzioni ma le richiama puntualmente. Le norme di progettazione e calcolo sono stabilite nelle rispettive sezioni dell’Eurocodice, mentre i requisiti di costruzione sono descritti negli standard EN 1090-2 e EN 1090-3.

Per ulteriori informazioni contattateci inviando una mail: info@studiolobrutto.eu

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Rinvio al 30 giugno 2013 del DVR semplificato in luogo dell'autocertificazione

Con l'approvazione del decreto stabilità viene prorogata la data ultima del 31.12.2012 contenuta nel d.lgs. n°81/08 per effettuare la valutazione dei rischi in luogo dell'autocertificazione.
Ecco il testo del decreto che dispone la proroga:
art.220: è fissato al 30.06.13 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tab. 1 allegata. 
La tabella 1 che elenca tutti i riferimenti legislativi interessati alla proroga riporta al punto 9 ... 31 dicembre 2012... art.29 c.5 del d.lgs. 9 aprile 2008 n°81... 
Dato che le procedure stardardizzate entreranno in vigore ben prima del 30 giugno si chiude la questione interpretativa sul vuoto normativo e sulle contraddizioni nelle differenti norme.

Microimprese: valutazione dei rischi semplificata

Via libera alla procedura standardizzata di valutazione rischi. In un percorso a quattro fasi, consente di identificare i rischi in azienda e di redigere il documento con relative misure di prevenzione. In vigore dal prossimo 1° gennaio, è la procedura obbligatoria per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori e facoltativa per quelle che ne hanno tra 11 e 50. Adottarla mette al riparo da obiezioni ispettive e, quindi, da sanzioni.
Se l'azienda ha già il documento di valutazione in base alle regole ordinarie, perché non si è avvalsa dell'autocertificazione (facoltà che scade il 31 dicembre), non è tenuta a rielaborare il documento in base alle nuove regole standardizzate. La procedura e il relativo decreto 30 novembre di approvazione sono disponibili sul sito web del ministero del lavoro. Ne dà notizia il comunicato dello stesso ministero pubblicato sulla G.U. n. 285/2012.
Una deroga per le microimprese. La procedura standardizzata realizza la deroga alle regole ordinarie di valutazione rischi prevista dal Tu (dlgs n. 81/2008) a favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. La procedura doveva essere definita dalla commissione consultiva permanente entro il 31 dicembre 2010. Ci sono state varie proroghe e l'ultima scade il 31 dicembre (dl n. 57/2012), con cui i datori di lavoro sono stati autorizzati ad «autocertificare» la valutazione rischi. Il comunicato appena apparso in G.U., tra l'altro, spiega che l'entrata in vigore della procedura standard è fissata al 60° giorno dopo la pubblicazione «fermi restando i termini di cui al dl n. 57/2012»; cosa che, pertanto, impone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2013.
Valutazione in quattro fasi. La procedura standardizzata segue passo per passo l'azienda nella valutazione rischi. Un'operazione facilitata, peraltro, dalla previsione di un modello specifico, per cui è sufficiente compilarlo in ogni parte per arrivare a conclusione della valutazione. Il primo passo riguarda le informazioni aziendali. Si tratta, infatti, di indicare i dati aziendali, di disegnare il sistema di prevenzione e protezione (con nominativi dei vari rappresentati), di descrivere lavorazioni aziendali e mansioni. Il secondo passo è quello dell'individuazione dei pericoli presenti in azienda. Il passo successivo è la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati, nonché dell'identificazione delle misure attuate. L'ultimo passo è la definizione di un eventuale programma di miglioramento, cioè di quelle misure ritenute opportune per elevare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ombrello per le sanzioni. L'utilizzo della procedura standardizzata pone i datori di lavoro al riparo da eventuali contestazioni di non conformità dell'operazione rispetto alle prescrizioni del Tu sicurezza e, dunque, da eventuali sanzioni. La precisazione è stata formulata dal ministero del lavoro nell'interpello n. 7/2012, in cui, inoltre, ha spiegato pure che l'utilizzo della procedura standard non è obbligatorio e che, qualora un'azienda con meno di 10 lavoratori abbia già un proprio documento di valutazione rischi, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo la procedura standardizzata.

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Formazione dipendenti sulla sicurezza sul lavoro

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di adempiere all’obbligo di formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.

DESTINATARI
Lavoratori come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROGRAMMA

FORMAZIONE GENERALE (4 ore)
· Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
· Organizzazione della prevenzione aziendale;
· Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
· Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore)
· Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali;
· Macchine, attrezzature;
· Cadute dall'alto;
· Rischi da esplosione,
· Rischi chimici (nebbie - oli - fumi - vapori – polveri) e etichettatura;
· Rischi cancerogeni,
· Rischi biologici,
· Rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni);
· Microclima e illuminazione;
· Videoterminali;
· DPI Organizzazione del lavoro;
· Ambienti di lavoro;
· Stress lavoro-correlato;
· Movimentazione manuale carichi;
· Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
· Segnaletica;
· Emergenze;
· Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
· Procedure esodo e incendi;
· Procedure organizzative per il primo soccorso;
· Incidenti e infortuni mancati;
· Altri Rischi.

DOCENTI DEL CORSO
Il corso è tenuto da formatori con esperienza specifica che si occupano della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, della valutazione dei rischi e della formazione dei lavoratori.

La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare

Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l'ultima parola spetta alle scuole.
Temi in classe
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.
Cellulari e tablet
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone  può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.
Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Retta e servizio mensa
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.
Inserimento professionale
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.
Questionari per attività di ricerca
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.
Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.
Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati  - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare  queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

Rilevazione impronte digitali in un liceo di Roma. Il Garante apre un'istruttoria

Il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un'istruttoria a seguito di una segnalazione nella quale si lamenta che presso un liceo di Roma sarebbe stata effettuata una raccolta di dati biometrici di alcuni docenti finalizzata all'installazione di un sistema di rilevazione delle presenze del personale. Nella segnalazione si lamenta inoltre la presenza di telecamere di sorveglianza posizionate senza alcuna comunicazione al personale.
L'Autorità ha quindi chiesto al Dirigente dell'istituto scolastico di comunicare notizie utili alla valutazione del caso, al fine di verificare il rispetto delle procedure previste per legge riguardo all'installazione dei dispositivi biometrici e la liceità del trattamento dei dati dei dipendenti alla luce dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza.
Per quanto riguarda la rilevazione delle impronte digitali l'Autorità intende verificare, in particolare, se il trattamento dei dati biometrici sia stato effettivamente svolto, l'eventuale data di inizio e i soggetti nei confronti dei quali sarebbe stato effettuato, le caratteristiche tecniche e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. Con riferimento invece al sistema di videosorveglianza l'Autorità vuole accertare il rispetto del provvedimento generale del 2010 e della normativa posta a tutela dei lavoratori.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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