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No all’uso generalizzato delle webcam negli asili nido

No all’uso generalizzato di webcam negli asili nido. La tutela della personalità e della riservatezza dei minori deve prevalere rispetto alle esigenze di genitori e strutture scolastiche.
Lo ha stabilito il Garante privacy [doc. web n. 2433401] che ha vietato l’uso delle webcam installate in un asilo nido privato di Ravenna. Nel corso dell’istruttoria avviata a suo tempo dall’Autorità per conoscere le modalità di funzionamento e gli scopi delle webcam, la società che gestisce l’asilo aveva spiegato che il sistema era stato installato come deterrente contro i malintenzionati, ma soprattutto per fornire un servizio che consentisse via web, ai genitori impegnati al lavoro, di monitorare costantemente in presa diretta ciò che i loro figli facevano.
Nel suo provvedimento il Garante ha ricordato innanzitutto, anche in riferimento a quanto precisato dalla Commissione europea, che l’impiego di sistemi di videosorveglianza deve risultare effettivamente necessario e proporzionato agli scopi che si intendono perseguire, tanto più quando si tratta di dispositivi particolarmente invasivi come le webcam.
L’installazione di webcam, per stessa ammissione dell’asilo nido, era finalizzata a venire incontro alla tranquillità dei genitori piuttosto che a salvaguardare la sicurezza dei minori. Ma anche ammesso che l’obiettivo fosse quello di tutelare l’incolumità dei minori, tale finalità andrebbe comunque perseguita bilanciandola con altri interessi fondamentali del bambino, quali la sua riservatezza e il libero sviluppo della sua personalità. Non sono emersi, peraltro, neanche nelle argomentazioni addotte dall’asilo nido elementi che giustificassero il ricorso all’installazione a fini di sicurezza.
Il collegamento telematico, inoltre, non assicurava sufficienti tutele ai minori: in primo luogo, la visione da parte dei genitori non era limitata alle sole attività del proprio figlio, ma si estendeva naturalmente anche a quelle degli altri minori e agli insegnanti; in secondo luogo, il sistema non garantiva che anche altri, oltre ai genitori muniti di credenziali per l’accesso, potessero visionare le immagini: circostanza questa che apriva al possibile rischio che le immagini potessero poi essere registrate e usate anche a fini illeciti.
Il Garante ha dunque dichiarato illecito il trattamento dei dati operato e ha vietato all’asilo nido l’ulteriore trattamento delle immagini.
“Sistemi di controllo così intrusivi come le webcam – ha commentato Antonello Soro, Presidente dell’Autorità – devono essere usati con estrema cautela perché, oltre a incidere sulla libertà di insegnamento, possono ingenerare nel minore, fin dai primi anni di vita, la percezione che sia “normale” essere continuamente sorvegliati, come pure condizionare la spontaneità del rapporto con gli insegnanti. La tranquillità dei genitori non può essere raggiunta a scapito del libero sviluppo dei figli. Non possiamo, per placare le nostre ansie di adulti, trasformare la società in cui viviamo in un mondo di ipersorvegliati, a partire dai nostri bambini”.

Introdurre la sicurezza e la salute nell'insegnamento

Utilizzando il popolarissimo  personaggio di Napo l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, unitamente al Consorzio Napo, ha creato una serie di lezioni utilizzabili per sensibilizzare i bambini di età compresa tra i sette e gli undici anni all’importanza della salute e la sicurezza, con un approccio didattico, ma pur sempre divertente e fantasioso, utilizzando gli episodi di Napo e attività creative.
Ciascun pacchetto didattico evidenzia i messaggi chiave e gli obiettivi di apprendimento, offrendo agli insegnanti tutti i dettagli sulle attività proposte e le risorse necessarie, unitamente a un esempio di pianificazione della lezione che può essere facilmente utilizzata in una tipica lezione di 40 minuti.
Gli strumenti didattici dei pacchetti comprendono: istruzioni complete, le attività suggerite e risorse di ausilio all’insegnante scaricabili dal web, allo scopo di fornire agli insegnanti ed educatori il sostegno e la guida necessari per introdurre gli argomenti di SSL negli attuali programmi scolastici. Le lezioni sono state  progettate in maniera flessibile per poter essere inserite in alcune delle materie previste dall'attuale curriculum allo scopo di rinforzarne e sostenerne l’insegnamento, ovvero:
  • Educazione alla salute e alla cittadinanza
  • Scienze
  • Sicurezza stradale
  • Apprendimento di lingue
  • Arte

Le condizioni di vita della donna infortunata, Anmil, “Tesori da scoprire”

Presentata a Roma da Anmil l’indagine Tesori da scoprire: la condizione della donna infortunata nella società.

Il rapporto presenta un’elaborazione dei dati Inail sul fenomeno infortunistico al femminile e i risultati di un’indagine, condotta dalla stessa Associazione italiana fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in collaborazione con Datamining e Indago.
Alla data del 31 dicembre 2012, i “disabili da lavoro” rilevati da Inail erano circa 690.000, dei quali oltre 96.000, il 14%, donne. Tra le donne circa 66.000 con un età superiore ai 64 anni, circa 21.000 tra i 50 e i 64 anni, più di due donne disabili su tre con almeno 65 anni, per un macro dato che ha evidenziato come il 90% delle donne disabili fosse ultracinquantenne.
Ogni anno sono circa 2.000 le donne che diventano “disabili da lavoro” a seguito di un infortunio o di una malattia professionale. L’Agricoltura è stato il settore con maggiore incidenza, 15,4% del totale, seguito da Sanità (12,7%), Industria manifatturiera (10,8%), Amministrazioni conto Stato (10,4%), Commercio (10%), Alberghi e ristoranti (7,7%), Servizi alle imprese (6,5%) e Servizi domestici (6,3%).
Al di là delle differenze di pericolosità dei vari settori un dato che desta preoccupazione riguarda la modalità di accadimento: il 35% degli incidenti che ha causato gravi gradi di menomazione è avvenuto in itinere, nel tragitto casa-lavoro. 
Partendo da questa cornice di dati Anmil si è quindi rivolta direttamente alle stesse donne, per capirne in profondità le difficoltà gli stress, la conciliazione tra casa, lavoro e famiglia.
Quali sono le condizioni di vita delle donne infortunate? 
 L’indagine si è sviluppata con domande telefoniche rivolte a 200 donne che hanno subito infortunio o tecnopatia. Le domande hanno riguardato sette aree: le conseguenze psicologiche, la discriminazione, i rapporti sociali, l’accessibilità e gli spostamenti, il reinserimento lavorativo, il tempo libero e il rapporto con gli enti.
A livello psicologico appare alta la percentuale di donne che soffre ancora di ansia/angoscia o incubi conseguenti all’infortunio (42,5%) ma la percentuale diminuisce a mano amano che il ricordo si allontana nel tempo. Il 16,5% del campione ha dichiarato di ritenere di aver bisogno di  supporto psicologico.
Solo il 25,5% delle donne ha imputato la causa di quanto accaduto a qualcosa o qualcuno esterno. Questo dato deve motivare a rafforzare ulteriormente le attività di formazione e informazione  per le lavoratrici e la realizzazione di campagne sia per i lavoratori che per i datori di lavoro affinché  adottino soluzioni che riducano al minimo la possibilità di infortunarsi, anche in caso di distrazione.
Per quanto riguarda la discriminazione solo il 16% delle donne ha dichiarato di sentirsi discriminata in quanto disabile. La doppia discriminazione donna-disabile è stata denunciata dal 22,5% delle intervistate.
Significative le conseguenze dell’infortunio nei rapporti e nei ruoli sociali. A livello familiare il 55,5% delle donne infortunate non svolge le faccende domestiche come prima dell’infortunio ( al Sud il 72,3%) e il 51,5% delle intervistate ritiene indispensabile un aiuto fisso di una badante o una domestica. All’interno della famiglia però non viene a mancare autorevolezza: solo il 5,5% del campione ritiene di averla persa dopo l’infortunio.
Il 57% circa delle donne ha perso amicizie e rapporti coi colleghi e desta preoccupazione questa tendenza all’isolamento. Una buona percentuale, il 46%, ha però instaurato nuovi rapporti di amicizia.
Anche nella sfera della relazione di coppia l’evento traumatico può avere serie conseguenze. La tendenza generale dell’uomo di fronte a partner che diventano invalide è spesso di allontanamento, mentre non accade lo stesso nel caso in cui sia l’uomo a subire un infortunio. Circa il 23% delle donne ha dichiarato di aver perso il compagno dopo l’infortunio. Il 16% ha costruito un rapporto con un nuovo compagno.
In generale le lavoratrici infortunate non hanno riferito di  particolari problemi negli spostamenti in automobile e il 95% di esse ritiene adeguata la propria abitazione rispetto alla propria invalidità. Rispetto all’accessibilità degli uffici pubblici, l’83% ha dichiarato di avere  accesso semplice, il 15,5% ha denunciato problemi.
Particolari criticità si riscontrano per quanto riguarda il reinserimento lavorativo. Il 23,5% delle lavoratrici infortunate ha dichiarato di aver perso il lavoro dopo l’infortunio, con spinte per licenziarsi. Nei casi in cui il posto di lavoro invece è stato mantenuto l’integrazione è stata buona.

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Formazione del lavoratore straniero non adeguata

La 4° Sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile un datore di lavoro per aver impartito ad un lavoratore straniero una formazione inadeguata (due incontri di quindici minuti).
L’art. 36 del TU 81/08 – Informazione ai lavoratori (sui rischi specifici e generali e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate in azienda, sulle procedure di pronto soccorso ed emergenza, nominativi degli RSS, RLS, MC, incaricati della sicurezza), al punto 4, dispone che “il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.
 
La Cassazione, nella sentenza n°40605 dell'1 ottobre 2013, ha considerato che “due soli incontri di quindici minuti ciascuno sono insufficienti tenuto conto altresì degli argomenti trattati …. e ha rilevato, inoltre, che sarebbe stato onere del datore di lavoro di “accertare se le procedure scritte consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri”.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana attraverso semplici test è quindi indispensabile momento preliminare ed integrativo della formazione del lavoratore straniero. 
Va ricordato infine che lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che nei confronti dei lavoratori stranieri siano tenuti corsi di formazione “che dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.

Videosorveglianza senza ledere la dignità dei lavoratori

 
La legittima esigenza di tutelare il patrimonio, di proteggersi da furti e rapine con impianti di videosorveglianza, non autorizza i supermercati a operare in violazione delle libertà fondamentali e della dignità di dipendenti e clienti. Lo ribadisce il Garante in seguito ai risultati di un'attività ispettiva  nel settore della grande distribuzione, che ha rilevato come numerose società non avevano rispettato le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori, dalla normativa sulla privacy e dal provvedimento generale in materia di videosorveglianza predisposto dalla stessa Autorità.
Dagli accertamenti disposti dal Garante, è emerso, ad esempio, che tra le società sottoposte ad ispezione, cinque non avevano ottenuto un preventivo accordo sindacale o richiesto l'apposita autorizzazione al competente ufficio del Ministero del lavoro .A tal proposito, l'Autorità ha sottolineato che non è sufficiente che i lavoratori siano stati informati o che abbiano addirittura acconsentito all'installazione del telecamere per far venir meno le specifiche tutele previste dalla normativa o lo stesso divieto di controllo a distanza. Una sesta società, a differenza dalle precedenti, aveva sì ottenuto l'autorizzazione dell'ufficio ministeriale ad installare l'impianto di videosorveglianza, ma non ne aveva poi rispettato tutte le prescrizioni.
Dalle verifiche condotte, sia a campione sia in seguito a segnalazioni, dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, sono state riscontrate anche altre violazioni: alcuni esercizi commerciali conservavano le immagini per un arco temporale non giustificato da esigenze specifiche (ad esempio, per ripetuti furti o rapine) così come invece stabilito dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza. Due dei supermercati controllati dal Garante, inoltre, non avevano provveduto a segnalare adeguatamente la presenza delle telecamere con appositi cartelli o avevano omesso di indicare chi fosse il titolare del trattamento. Il legale rappresentante di un supermercato aveva addirittura dichiarato al nucleo ispettivo che l'impianto di videosorveglianza non era in funzione, salvo poi doversi smentire di fronte alle evidenze raccolte.
L'Autorità ha dichiarato illecito il trattamento dei dati personali effettuato dalle sei società tramite i sistemi di videosorveglianza e ha disposto che tutti gli esercizi commerciali si adeguino entro trenta giorni alle misure prescritte alla luce della normativa sulla privacy e dallo Statuto dei lavoratori. Sono in arrivo ulteriori provvedimenti nei confronti di altre società della grande distribuzione.

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Palestre, cortili e bagni delle scuole, situazioni di incuria


 

La 7a Commissione della Camera ha deliberato sullo svolgimento di un’indagine conoscitiva sulla situazione dell’edilizia scolastica in Italia. Vi si legge, fra l’altro, che se il profilo della sicurezza desta inquietudine e impone interventi urgenti, va anche considerato che “tutte le indagini internazionali sul rendimento degli studi confermano la centralità e la decisiva influenza positiva esercitata dalla confortevole e adeguata organizzazione degli spazi scolastici”.
La questione ben si adatta alla denuncia del rapporto di Cittadinanzattiva nel capitolo dedicato al benessere e l’igiene a scuola, dalle palestre ai cortili ai bagni. La scelta dello specifico argomento confort/spazi è efficacemente motivata dai dati raccolti nel rapporto secondo i quali il 28% delle scuole non possiede una palestra interna all’edificio. E se sono presenti, le palestre lamentano:
  • situazioni di pesante incuria che comportano distacchi di intonaco (19% dei casi), muffe ed infiltrazioni (24%);
  • barriere architettoniche (18%);
  • fonti di pericolo (23%);
  • nell’8% dei casi non hanno alcun tipo di attrezzatura;
  • quasi una su due (44%) è priva di cassetta di pronto soccorso.
I cortili, nella metà dei casi (47%) sono usati per le attività sportive. Nell’83% dei cortili ci sono aree verdi, ma sono ben curate solo nel 65% e attrezzate cure aree gioco sportive nel 36%.
Ai bagni invece il triste primato di ambiente più sporco: privi di sapone nel 41% dei casi, di asciugamano nel 53%, di carta igienica nel 50%. Elementi particolarmente gravi visto che è sempre più difficile poter contare sull’aiuto del personale scolastico nell’accompagnare i bimbi al bagno.
Per questo, Cittadinanzattiva, nel documento-rapporto del settembre scorso,   chiede di recuperare e costruire nuove palestre e migliorare le condizioni dei cortili per far sì che fare attività fisica a scuola sia un diritto di tutti gli studenti.

Garante: stop a Comune, troppi dati per l'iscrizione all'asilo nido

I genitori sono separati, divorziati, morti? Sono stranieri? Dove risiedono i nonni? Lavorano? quante ore a settimana e quale è il loro stato di salute. Sono invalidi? Queste sono solo alcune delle domande alle quali hanno dovuto rispondere le famiglie che volevano iscrivere i propri figli ad un asilo nido comunale lombardo. A un familiare però è venuto il dubbio che non tutti i dati richiesti fossero necessari e pertinenti, in particolare quelli relativi allo stato di salute e invalidità dei nonni, e si è rivolto al Garante privacy, il quale gli ha dato ragione.
Troppi e non indispensabili i dati chiesti dal comune per predisporre la graduatoria di ammissione all'asilo nido. E' stato questo il giudizio del Garante che ha dichiarato illecita la raccolta di un numero così rilevante di informazioni, spesso inutili e in alcuni casi di natura sanitaria, ed ha vietato al comune di raccoglierle di nuovo in futuro, limitandosi alla raccolta delle sole informazioni necessarie alla verifica dei criteri di iscrizione previsti dal Regolamento comunale.
L'Autorità ha ordinato inoltre al comune di cancellare i dati non pertinenti già acquisiti in violazione della disciplina sulla privacy. Nel definire la segnalazione l'Autorità ha rilevato un effettivo disallineamento tra i numerosi dati personali, anche sensibili, richiesti dal Comune nel modulo di domanda di iscrizione all'Asilo e quelli che il Regolamento comunale prende in considerazione per attribuire i punteggi della graduatoria di iscrizione al nido (attività dei genitori compreso l'orario di lavoro, presenza di persone invalide nel nucleo familiare, affidamento ai servizi sociali, numero dei figli, età, eventuali gemelli).








www.studiolobrutto.eu

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No alla pubblicazione on line di indirizzi e telefoni nelle graduatorie del personale scolastico

Gli istituti scolastici non possono inserire nelle graduatorie on line, relative al personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) che ambisce a incarichi e supplenze, dati non pertinenti ed eccedenti, come il numero di telefono o l'indirizzo privato dei candidati.
Lo ha stabilito il Garante intervenuto a seguito delle segnalazioni di alcuni interessati che avevano lamentato l'inserimento, all'interno dei documenti pubblicati sui siti web di due circoli didattici e di un istituto comprensivo, di informazioni personali non necessarie.
Dalle verifiche effettuate dall'Autorità, è emerso che nelle graduatorie rese disponibili su Internet erano infatti contenuti anche i codici fiscali, i numeri di telefono personali e gli indirizzi privati di circa 8000 lavoratori. Tali dati, tra l'altro, erano stati resi indicizzabili e quindi raggiungibili attraverso i comuni motori di ricerca, anche solo digitando il nominativo di una di queste persone.
L'Autorità ha rilevato che la diffusione di questi dati personali non è consentita in quanto eccedente le finalità istituzionali perseguite con la pubblicazione on line delle graduatorie, e cioè innanzitutto quella di dare la possibilità per chi aspira a incarichi o supplenze di conoscere la propria posizione e punteggio. In base alla normativa di settore (esplicitata peraltro da due circolari del Ministero dell'istruzione) - e secondo un principio ricordato dal Garante nelle Linee guida in materia di pubblicazione on line di atti e documenti amministrativi da parte della Pa - sui siti web possono essere pubblicate graduatorie di merito contenenti solo i dati strettamente necessari all'individuazione del candidato, come il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. Domicilio e i recapiti telefonici privati, invece, possono essere utilizzati dalla scuola per altre finalità, come quella di prendere contatto con il personale, ma non diffusi.
Il Garante ha anche sottolineato che pubblicazione on line di tali informazioni personali può arrecare non solo un pregiudizio alla riservatezza individuale, ma incrementa anche il rischio che le persone interessate possano subire abusi, come il cosiddetto furto di identità.
Ha quindi vietato la loro ulteriore diffusione e ha imposto agli istituti scolastici di procedere da ora in poi a una puntuale selezione dei dati personali contenuti in atti e documenti da inserire su Internet, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza previsti dalla normativa.

"Decreto lavoro” e sanzioni: confermati gli aumenti

 
In evidente controtendenza rispetto all’orientamento assunto con il D.L. n. 69/2013 (cosiddetto “decreto del fare”), anche nel testo del D.L. n. 76/2013, approvato definitivamente dal Parlamento, sono state confermate le modifiche al sistema sanzionatorio; infatti, è stato modificato il comma 4-bis, art. 306, D.Lgs. n. 81/2008, che ha riscritto completamente e in modo “peggiorativo” il sistema d’indicizzazione delle sanzioni penali e amministrative pecuniarie che era stato introdotto dal D.Lgs. n. 106/2009. Occorre ricordare che, mentre originariamente questo meccanismo di adeguamento quinquennale era previsto unicamente per le sanzioni stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008, il D.Lgs. n. 76/2013 ha esteso lo stesso anche alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione alle norme antinfortunistiche stabilite da altri atti aventi forza di legge.

Scuole: no alle impronte digitali per professori e personale amministrativo

Vietato l'uso di impianti biometrici per la rilevazione delle presenze in tre istituti superiori

 
No all'uso delle impronte digitali dei professori e del personale amministrativo tecnico e ausiliario (Ata) per rilevare la loro presenza a scuola. Lo ha stabilito il Garante privacy nel vietare a un istituto tecnico industriale e a due licei scientifici l'ulteriore trattamento dei dati biometrici dei lavoratori effettuato in violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Il Garante, intervenuto a seguito di segnalazioni e notizie di stampa, ha detto no all'uso generalizzato delle impronte digitali perché eccedente e sproporzionato rispetto allo scopo perseguito dalle scuole di controllare le presenze sul posto di lavoro e contrario quindi ai principi di liceità, necessità e non eccedenza stabiliti dal Codice. Come più volte precisato dal Garante, infatti, l'impiego di dati così delicati può essere ritenuto lecito solo in  specifici casi: ad esempio, per accedere ad aree aziendali riservate in cui si svolgono particolari attività o a imprese collocate in zone a rischio.
Per controllare il rispetto dell'orario di lavoro  - ha affermato il Garante - la scuola può disporre di sistemi meno invasivi della sfera personale, della libertà  individuale e della dignità del lavoratore. L'Autorità, infine, ha dichiarato illecito e ha vietato anche l'uso delle immagini raccolte tramite un impianto di videosorveglianza installato all'interno di uno dei due licei, all'insaputa di docenti, personale Ata e studenti. Il divieto riguarda il trattamento effettuato nel periodo antecedente alla sua  disattivazione da parte della Direzione territoriale del lavoro per violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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