Con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali ha dato notizia dell’avvenuta
pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del D.I. 9 settembre
2014. Il D.I. 9 settembre 2014 ha fornito nuovi modelli semplificati per
il POS, il PSC, il PSS e il fascicolo dell’opera, riportati,
rispettivamente, negli Allegati da I a IV allo stesso provvedimento, che
possono essere utilizzati dai datori di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici, dal coordinatore e
dall’appaltatore.

I nuovi modelli di valutazione dei rischi riguardano specificamente
l’appalto (art. 1655, c.c.) avente come oggetto il compimento di
un’opera o di un servizio che rientra nella definizione contenuta
all’art. 88, D.Lgs. n. 81/2008; si tratta, quindi, di quei lavori in
edilizia da svolgere nei cantieri temporanei o mobili come definiti
all’art. 89, comma 1, lettera
a), a esclusione di quelle
attività individuate al comma 2, art. 88, come, per esempio, la
realizzazione d’impianti elettrici, di reti informatiche, di gas, di
acqua, di condizionamento e di riscaldamento, nonché piccoli lavori la
cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati
alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi,
che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI al
D.Lgs. n. 81/2008.
In relazione all’ambito soggettivo, questi modelli consentono al committente delle opere [art. 89, comma 1, lettera b)] e i datori di lavoro delle imprese esecutrici [art. 2, comma 1, lettera b)]
di adempiere al delicato obbligo di valutazione dei rischi (artt. 17,
28 e 29) con riferimento allo specifico cantiere interessato che, per il
settore dell’edilizia, è basato su un “regime speciale” che prevede una
bipartizione di compiti tra questi due soggetti.
Sul primo, infatti, occorre ricordare che grava l’onere di designare i
coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera in caso di
presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici (art.
90, comma 3); i coordinatori, secondo le rispettive competenze, devono
poi provvedere a redigere il PSC e il fascicolo dell’opera in cui sono
analizzati i rischi e individuate le necessarie misure di prevenzione
(art. 100).
La stessa norma ha definito anche il modello di PSS semplificato che
deve essere redatto dell’appaltatore o del concessionario secondo quanto
previsto dal comma 2-bis, art. 131, D.Lgs. n. 163/2006, per i contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Per quanto riguarda la modulistica,
invece, il D.I. 9 settembre 2014 ha proposto alcuni modelli che,
riprendendo in effetti qualche cosa di già visto, sono a “contenuto
vincolato” e adattabili, per quanto riguarda le dimensioni dei campi,
con l’obbligo di specificare anche la data delle revisioni e l’oggetto
delle stesse che dovranno essere firmate anche dal revisore che, nel
caso del POS, coinciderà con il datore di lavoro mentre, in quello del
PSC, con il coordinatore. I modelli, comunque, hanno ripreso
sostanzialmente l’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, richiamandone i vari
punti, ma con l’inserimento di alcune informazioni e documenti
supplementari come, per esempio, nel caso del PSC nel quale è richiesto
di riportare anche le tavole e i disegni tecnici esplicativi; occorre
osservare che al PSC deve essere allegata anche la planimetria/lay out
di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori, le planimetrie di
progetto, il profilo altimetrico, la relazione idrogeologica, se
presente, o indicazioni in tal senso, il computo metrico analitico dei
costi per la sicurezza e la tavola tecnica sugli scavi qualora
necessaria.
Tra questi documenti quello che appare certamente più critico è il POS, ossia «il
documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17
comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV» [art. 89, comma 1, lettera h)].
Occorre ricordare che l’obbligo della redazione del POS non grava solo
sui datori di lavoro delle imprese esecutrici ma anche dell’impresa
affidataria (art. 97) e dell’impresa familiare, anche qualora non siano
occupati lavoratori subordinati ed equiparati dall’art. 2, comma 1,
lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 (art. 96, comma 1). Invece, sono ancora
esclusi dall’obbligo i lavoratori autonomi (art. 2222, c.c.), ossia la
persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione [art. 89, comma
1, lettera d)].
Secondo la giurisprudenza, inoltre, il PSC e il POS vanno a integrarsi
tra loro costituendo un unico documento e, in particolare, il richiamo
dell’art. 17, comma 1, Lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, contenuto all’art.
96, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, ha lasciato chiaramente intendere che
il POS documenta, per il singolo cantiere, la specifica valutazione dei
rischi, le conseguenti misure di prevenzione e protezione che il datore
di lavoro ha il dovere di attuare in armonia con quanto stabilito nel
PSC e le prescrizioni eventualmente disposte dal coordinatore
nell’esercizio delle sue delicate funzioni di vigilanza durante
l’esecuzione dell’opera.
Sulla base di questi principi, quindi, il legislatore ha “confezionato”
uno schema di POS “ordinario” stabilendo, nell’Allegato XV, il suo
contenuto minimo che ha previsto, tra l’altro, l’individuazione delle
misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute
nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle
proprie lavorazioni in cantiere, nonché le procedure complementari e di
dettaglio richieste dal PSC.
Il D.I. 9 settembre 2014, quindi, sulla base di questi principi ha
proposto nell’Allegato I uno schema di POS che, a dire il vero, ha
semplificato poco o niente rispetto a quello ordinario; infatti, nel
modello è affermato che la redazione del POS dove essere improntata su «criteri
di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la
completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli
interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di
prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle
misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere».
Si tratta, in effetti, di una frase mutuata dall’art. 28, comma 2,
D.Lgs. n. 81/2008, ma che, di fatto, ha scarso valore pratico in quanto,
a ben vedere, questo nuovo modello è “blindato” e ha un contenuto che
sostanzialmente è quello dello schema ordinario che è possibile desumere
dall’Allegato XV.
Senza contare, poi, la richiesta d’informazioni aggiuntive come nel caso
dei lavoratori dell’impresa e di quelli autonomi; infatti, il punto
3.2.1, n. 7, Allegato XV, ha richiesto solo «il numero e le relative
qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa»
mentre, nel nuovo modello, è necessario specificare anche i nominativi
e, per i lavoratori autonomi, anche molteplici informazioni aggiuntive
(attività svolta, data d’ingresso e data di uscita dal cantiere) e una
serie d’informazioni analitiche sulla formazione (base, rischi specifici
e di mansione, rischi di cantiere contenuti in PSC e POS, DPI III
categoria e addestramento).
Inoltre, non è nemmeno chiaro quali siano le «Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza»
svolte dal RSPP, dal medico competente e dal rappresentante dei
lavoratori, previste in un apposito campo del modello, atteso che le
stesse già sono puntualmente definite dal D.Lgs. n. 81/2008.
Non si comprende, quindi, quale sia la semplificazione ma, al contrario,
a ben vedere, il modello di POS semplificato, che almeno 10 giorni
prima dell’inizio dei lavori insieme al PSC deve essere messo a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, rischia
di complicare ulteriormente la vita delle imprese e dei professionisti;
a tutto questo occorre aggiungere l’assoluta mancanza d’istruzioni
operative che, se ben delineate, avrebbero contribuito certamente a
rendere più agevole la redazione del POS e degli altri documenti
semplificati.