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Diritto alla privacy: cos’è

 

Cosa vuol dire il termine privacy?

Con il termine privacy si indica un complesso di informazioni personali riservate. Tutta la normativa in materia, infatti, ha lo scopo di salvaguardare e tutelare la sfera privata del singolo individuo, impedendo la divulgazione di dati personali e sensibili senza l’autorizzazione dell’interessato.

Diritto alla privacy: cos’è?

Partiamo subito col dire che il diritto alla privacy va inteso come diritto alla protezione dei dati personali. In pratica, ogni individuo può scegliere liberamente a chi rivelare le informazioni che lo riguardano e le modalità di trattamento di tali informazioni. Di conseguenza, è illecita qualsiasi divulgazione di dati relativa alla sfera personale del soggetto interessato in assenza di un suo consenso.

Attenzione: per trattamento si intende, in buona sostanza, la raccolta, la registrazione, la conservazione, la comunicazione e la diffusione dei dati personali.

Diritto alla privacy: l’importanza dell’informativa

La legge sua privacy [1] prevede che la detenzione, il trattamento e la divulgazione dei dati personali e sensibili devono essere effettuati nel pieno rispetto della volontà del soggetto cui si riferiscono. Ti sarà sicuramente capitato, ad esempio, di comunicare i tuoi dati per aprire un conto corrente, per registrarti su un social network o per fare un acquisto online. In tutti questi casi, viene richiesto all’utente di leggere e firmare la “privacy policy”, ossia l’informativa sul rilascio del consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità connesse al servizio. Quindi, l’informativa è necessaria ogni qualvolta ci sia un trattamento dei dati personali.

Diritto alla privacy: dati personali e dati sensibili

Ma cosa si intende per dati personali o dati sensibili? Sono la stessa cosa? Lo vediamo subito. Il Codice della privacy distingue tre forme di dati:

  • dati personali: si tratta di tutte quelle informazioni utili ad identificare una persona. Parliamo, quindi, del nome e cognome, del luogo e della data di nascita, del codice fiscale, ecc. Tali dati devono essere esatti, aggiornati e pertinenti alla finalità dichiarata;
  • dati sensibili: rivelatori dell’origine razziale, dell’orientamento sessuale e religioso, delle opinioni politiche, dello stato di salute, ecc. I dati sensibili possono essere trattati previo consenso scritto dell’interessato e in presenza di un’autorizzazione del Garante della Privacy;
  • dati particolari: si riferiscono ai dati giudiziari che possono rivelare, ad esempio, se un soggetto è imputato in qualche procedimento penale.

Per il trattamento di ciascuna tipologia di dati è importante che ci sia sempre il consenso del soggetto interessato. Per questo, come già detto, è necessaria l’informativa sulla privacy in cui sono indicati in particolare:

  • il soggetto interessato al quale si riferiscono i dati;
  • quali dati vengono trattati;
  • le modalità e lo scopo del trattamento dei dati;
  • l’eventuale diffusione a terzi dei dati personali;
  • il titolare e il responsabile del trattamento.

Diritto alla privacy: la figura del Data Protection Officer

Il Data Protection Officer (DPO) è una figura professionale che si occupa principalmente di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali e la loro protezione all’interno di un’azienda pubblica o privata. Il DPO, quindi, assicura che le informazioni personali siano trattate nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. 

Diritto alla privacy: cosa fare in caso di violazione?

Se ritieni che la tua privacy sia stata violata, allora devi rivolgerti al Garante per la protezione dei dati personali con un ricorso, un reclamo o una semplice segnalazione. Si ha violazione del diritto alla privacy, ad esempio, se non viene data l’informativa, se i dati vengono trattati secondo modalità diverse da quelle indicate dalla legge o se vengono diffusi a terzi senza il tuo consenso.

Prima, però, devi trasmettere un’istanza scritta a chi detiene, per qualsiasi ragione, i tuoi dati personali e spiegare i motivi per i quali ritieni che ci sia una violazione. In assenza di riscontro, puoi presentare ricorso al Garante che, in caso di accoglimento, ordina al responsabile della violazione di cessare immediatamente la condotta illecita e di adottare le misure volte a tutelare i tuoi diritti ed evitare ulteriori illeciti.

In alternativa, puoi sempre presentare al Garante un reclamo o una semplice segnalazione oppure ancora rivolgerti direttamente alla giustizia ordinaria.


GDPR: FIDUCIA DEI FORNITORI


Fidarsi dei fornitori per un’azienda comporta un grande impegno, non essendo sufficiente la sicurezza aziendale, bisogna quindi entrare in un’ottica di sicurezza del business.

Un’implicazione del GDPR riguarda proprio i fornitori: se uno di questi subisse un attacco informatico perdendo così dei dati appartenenti, ad esempio, ad uno dei suoi clienti, è lo stesso cliente ad essere ritenuto responsabile della perdita, sempre che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per la sicurezza dei dati.

Questo appare come un controsenso, ma la nuova normativa non si fa scrupoli ed è molto più severa, ed allora come si può creare una sicurezza efficace quando i dati non sono in possesso dell’azienda?

Ad esempio come si può seguire scrupolosamente il customer service o i sistemi informatici di chi programma le app? Non basta fidarsi dei propri partner, anche perché non tutti hanno un adeguato budget per tutelare ogni quadro della propria rete; inoltre le aziende di grandi dimensioni hanno come loro fornitori gruppi di aziende più piccole.

Si evince che la collaborazione in materia di sicurezza tra le società e i loro fornitori diventa di fondamentale importanza: ad esempio le banche si sono attivate in prima persona per controllare la sicurezza che assumono i propri partner, collaborando con loro per permettere di raggiungere la conformità al GDPR, investendo anche denaro per alcune necessità.

Guardando alla sicurezza informatica ciò appare come un evoluzione naturale, perché la sicurezza informatica non emerge più solo come sicurezza aziendale ma diventa sicurezza del proprio business oltre i confini fisici nei quali si sviluppa.

Le conseguenze della perdita di dati sono gravi sempre, ma con il nuovo GDPR bisogna anche aggiungere multe che potrebbero essere molto onerose, quindi diventa essenziale provvedere in prima persona alla sicurezza, anche quando si affidano i dati ad altri, e non si può delegare ad altri le eventuali mancanze.

Quindi quando un’azienda programma un budget per la sicurezza non deve pensare solo a quella aziendale ma anche a quando questa sicurezza è nelle mani dei propri partner.

Ma farsi assegnare un budget non è facile ma è indispensabile per la sicurezza di tutto il business, fa parte delle buone pratiche che devono essere adottate dalle aziende in maniera capillare.

GARANTE DELLA PRIVACY: MANCATO RISPETTO DELL’ACCOUNTABILITY DI PROVINCE AUTONOME, REGIONI E IN-HOUSE


Sono state effettuate indagini internazionali in 18 Paesi, inerenti al rispetto del principio di accountability, vale a dire di responsabilizzazione, affermato dal GDPR.

Il Presidente dell’Autorità Garante italiano ha sottolineato la mancanza dell’impegno, da parte di Regioni, società controllate e Province autonome, per il rispetto di tale principio, che, secondo l’indagine a tappeto a carattere internazionale intrapresa dalle Autorità per la protezione dei dati personali appartenenti al Global Privacy Enforcement Network, GPEN, per verificare il rispetto del principio di responsabilizzazione, necessita ancora di molto lavoro al fine della piena comprensione ed attuazione.

Dal report si evince che, nonostante molti enti pubblici ed imprese, analizzati dalle Autorità, ivi inclusa quella italiana, abbiano compreso i concetti base del principio di responsabilizzazione, rimangono rilevanti carenze verso l’effettiva e concreta realizzazione di particolari programmi e politiche a tutela dei dati personali.

Nell’ambito di tale ricerca è stata data facoltà alle Autorità europee, di scegliere liberamente uno specifico settore di analisi, (ad esempio telecomunicazioni, salute, etc., e il Garante italiano ha optato per l’analisi delle Provincie autonome, delle Regioni e delle rispettive società controllate che svolgono importanti trattamenti di dati personali per l’esercizio di compiti di pubblico interesse, occupando oltre un quinto delle 356 organizzazioni in tutto il mondo, oggetto di indagine

La protezione dei dati, oramai, ricopre una funzione sociale, imponendo alle pubbliche amministrazioni ed alle aziende una maggiore responsabilità, ma i processi relativi all’attuazione della reale tutela dei dati, non vengono ancora effettuati correttamente.

Nonostante ciò il Garante italiano ha riscontrato un miglioramento nelle misure adottate dagli enti pubblici, sottolineando il prosieguo delle attività di controllo ed ispettive, oltre alla promozione sulla consapevolezza del valore dei dati.

Dall’analisi effettuata è risultato che un quinto delle Regioni non ha ancora adottato una procedura interna per la gestione dei dati personali nell’organizzazione o non l’ha applicata correttamente nelle attività quotidiane; la maggior parte delle Regioni ha compreso l’importanza della formazione privacy ai dipendenti, ma ancora non è stata messa in atto, almeno nel 40% dei casi, l’attuazione di pratiche corrette per i trattamenti; viene garantita un’idonea trasparenza sul trattamento, tramite informative agli interessati, le quali sono aggiornate ed accessibili, ma alcune organizzazioni sembrano limitarsi a presentare solo la privacy policy del sito web; è emersa una grave criticità sul fatto che il 24% delle società ed il 48% delle Regioni, non abbiano procedure o policy per la gestione delle richieste e dei reclami da parte degli interessati, o delle stesse Autorità; vi sono carenze in merito alla gestione dei ”Data Breach”, infatti un quinto delle organizzazioni non ha ancora una procedura in tal senso, che includa, peraltro, la notifica all’Autorità, la comunicazione agli interessati ed il registro che documenti le violazioni subite; per alcune società, addirittura per il 58% delle Regioni,  non sono stati rinvenuti processi documentati per la valutazione dei rischi sulla protezione dei dati personali, DPIA, in relazione all’utilizzo di nuovi prodotti, tecnologie o servizi; molti dei soggetti analizzati ha redatto un registro dei trattamenti effettuati, ma alcune Regioni dovrebbero tenere traccia dei dati trasmessi o comunicati a terzi.

Molti organismi hanno designato un responsabile o un’unità per garantire il rispetto delle norme, è presente la formazione ma non l’aggiornamento della stessa.

Un quarto degli organismi manca di programmi di autovalutazione o monitoraggio interno relativo alla protezione dei dati, mentre quelli che hanno adottato tale monitoraggio risultano seguire delle buone prassi, come attività periodiche di autovalutazione.

Dei soggetti presi in esame, alcuni dispongono di procedure documentate in risposta ad eventuali incidenti per la sicurezza dei dati, ma molti organismi non dispongono di procedure necessarie per rispondere in maniera idonea a tali eventi.

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Dossier sanitario elettronico: più tutele per i pazienti








Il Garante Privacy adotta le nuove linee guida: consenso informato, accessi  tracciati, immediata comunicazione dei data breach.
Varate  dal Garante privacy le nuove Linee guida sul dossier sanitario elettronico [doc. web n. 4084632]. Maggiori tutele per i dati dei pazienti, più trasparenza e obbligo per le strutture sanitarie di comunicare immediatamente all'Autorità i cosiddetti data breach (violazioni o incidenti informatici, come attacchi, accessi abusivi, azioni di malware, perdita, furto), che possano avere un impatto significativo sui dati. Il paziente avrà la possibilità di conoscere gli accessi eseguiti sul proprio dossier.
Scopo delle Linee guida è quello di definire un quadro di riferimento unitario per il corretto trattamento dei dati raccolti nei dossier, già istituiti o che si intendono istituire,  da parte di strutture sanitarie pubbliche e private.
Il dossier sanitario elettronico è lo strumento costituito presso un'unica struttura sanitaria (un ospedale, un'azienda sanitaria, una casa di cura), che raccoglie informazioni sulla salute di un paziente al fine di documentarne la storia clinica presso quella singola struttura e offrirgli un migliore processo di cura. Si differenzia dal fascicolo sanitario elettronico in cui invece confluisce l'intera storia clinica di una persona generata da più strutture sanitarie.
Il provvedimento del Garante, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 164 del 17 luglio 2015, stabilisce, in particolare, che ai pazienti deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o  meno il dossier sanitario. In assenza del consenso il medico avrà a disposizione solo le informazioni rese in quel momento dal paziente o in precedenti prestazioni fornite dallo stesso professionista. La mancanza del consenso non deve incidere minimamente sulla possibilità di accedere alle cure richieste. Per poter inserire nel dossier informazioni particolarmente delicate (infezioni Hiv, interventi di interruzione volontaria della gravidanza, dati relativi ad atti di violenza sessuale o pedofilia) sarà necessario un consenso specifico.
Per consentire al paziente di scegliere in maniera libera e consapevole, la struttura dovrà informarlo in modo chiaro, indicando in particolare, chi avrà accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni potrà compiere.
La struttura sanitaria inoltre, dovrà garantire al paziente l'esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice privacy (accesso ai dati, integrazione, rettifica, etc.) e la conoscenza del reparto, della data e dell'orario in cui è avvenuta la consultazione del suo dossier. Al paziente dovrà essere garantita anche la possibilità di "oscurare" alcuni dati o documenti sanitari che non intende far confluire nel dossier.
Considerata la particolare delicatezza del dossier il Garante ha prescritto l'adozione di elevate misure di sicurezza. I dati sulla salute dovranno essere separati dagli altri dati personali, e dovranno essere individuati criteri per la cifratura dei dati sensibili. L'accesso al dossier sarà consentito solo al personale sanitario coinvolto nella cura. Ogni accesso e ogni operazione effettuata, anche la semplice consultazione, saranno tracciati e registrati automaticamente in appositi file di log che la struttura dovrà conservare per almeno 24 mesi.
Eventuali violazioni di dati o incidenti informatici dovranno essere comunicati all'Autorità, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, attraverso un modulo predisposto dal Garante all'indirizzo: databreach.dossier@pec.gpdp.it.

fonte: Garante Privacy

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Smartphone "sorvegliati" dai cookie

Sono più insidiosi dei cookie. Soprattutto, a differenza dei cookie, sono difficilmente cancellabili. Sono i supercookie, in linguaggio tecnico unique identifier headers, stringhe di codice che vengono "iniettate" in ogni richiesta di Http fatta dall'utente al mobile carrier. La rivelazione del loro utilizzo da parte dei grandi carrier Usa ha scatenato polemiche che hanno portato Verizon e At&T a modificare le proprie politiche privacy.
Ma il supercookie ora sembra affacciarsi anche fuori dagli Usa. Lo sostiene il gruppo Access Now, organizzazione internazionale a difesa dei diritti digitali, che ha monitorato le tecnologie di tracciamento adottate in 164 Paesi e la navigazione di 180mila utenti attraverso un sito di suo creazione, Amibeingtracked.com. Ne emerge che viene "monitorato" dai supercookie il 15,3% degli utenti sparsi  in 10 Paesi fra cui Cina, India, Messico, Marocco e Venezuela.
Risultati immagini per smartphone
“I supercookie utilizzati fuori dagli Usa sono potenzialmente più pericolosi perché in molti di questi Paesi si naviga via smartphone” commenta Deji Olukotun senior global advocacy manager di Access Now.
Gli header agiscono come i cookie su personal computer, lasciando cioè piccolo pezzi di codice quando l’utente visita un sito. A differenza dei cookie, però, i loro parenti “super” in genere non possono venir cancellati. Access Now in particolare sottolinea che non è a conoscenza di operatori che permettano ai propri utenti di decidere l’”opt out”.
Access Now ha riscontrato che gli operatori di tre paesi - Messico, Spagna, Cina e India - stanno trasmettendo informazioni sugli utenti a terzi, pur ignorando se gli header in questi casi vengano utilizzati per analisi interne o per intenti commerciali.
Jacob Hoffman-Andrews, dell'Electronic Frontier Foundation sostiene che l'uso dei supercookie dovrebbe avvenire solo su base opt-in: ogni deroga è insensata. "Si tratta di una tecnologia così invadente che l’opt-out risulta insufficiente”.
Fonte: Il Corriere delle Comunicazioni

15_07

CERTIFICAZIONE LAVANDERIE INDUSTRIALI

Risultati immagini per lavanderie industrialiOggigiorno "fare qualità" nelle realtà che erogano servizi di lavanderia industriale specializzata per il noleggio e il ripristino di biancheria e abiti da lavoro significa saper rispondere alle richieste dei clienti che esigono prodotti visibilmente puliti, privi di macchie, fragranti e privi di odori sgradevoli e con una finitura accurata. Questa pulizia multisensoriale si determina durante il ciclo di lavaggio per mezzo di trattamenti fisici e chimici, la cui combinazione riduce di molto la probabilità di sopravvivenza dei microrganismi presenti sui tessili: la necessità di evitare la contaminazione microbiologica riveste quindi un'importanza essenziale in ogni fase del trattamento.
Nel settore dei servizi tessili il sistema RABC (Risk analysis biocontamination control system) garantisce un livello prestabilito di qualità microbiologica in funzione dell'utilizzo dei vari tessili.
A tal scopo si utilizza la norma europea UNI EN 14065:2004 "Tessili trattati in lavanderie - Sistema di controllo della biocontaminazione" che rappresenta quindi uno strategico strumento di comunicazione e trasparenza della qualità del servizio che, grazie all'attività di verifica da parte di un organismo terzo e indipendente, acquisisce credibilità.
La certificazione consente a qualsiasi realtà operante nel settore dei servizi di lavanderia industriale specializzata per il noleggio e il ripristino di biancheria e abiti da lavoro di differenziarsi, facendo emergere in modo tangibile e verificabile la qualità dei propri servizi, rassicura i clienti circa la conformità ai requisiti stabiliti dalla norma e dà credibilità agli impegni assunti; ha inoltre un approccio orientato ai risultati.
PER INFO: info@studiolobrutto.eu

15_06

Condannata una ditta per valutazione dei rischi e informazione incomplete

Un lavoratore-boscaiolo mentre stava operando nel cantiere forestale impegnato nel taglio di una pianta, veniva investito e travolto da una parte del tronco “che si era spaccato longitudinalmente”. Dei conseguenti danni l’interessato aveva chiesto giudizialmente il risarcimento.

Risultati immagini per taglio alberiAlla ditta di cui lo stesso era dipendente, era stato contestato di avere causato, per colpa generica e specifica, lesioni personali al proprio dipendente e ciò per “non aver adottato e non avere fatto adottare nell’esercizio delle attività lavorative le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica degli operatori”.
Contro la sentenza emessa nel giudizio di primo grado, la ditta aveva proposto un ricorso in Cassazione che fu respinto, con la conseguente conferma della condanna emessa nel giudizio di primo grado (Cassazione Penale, Sez. 4, 28 maggio 2015, n. 22837).
La Corte territoriale aveva evidenziato che al lavoratore “non fosse stata data una adeguata formazione, né una adeguata informazione a proposito delle tecniche di taglio delle piante inclinate e che nel documento di valutazione dei rischi non si leggeva alcuna valutazione a proposito del cosiddetto rischio di “scosciamento”*.
Al ricorso della ditta contro la sentenza i giudici di merito avevano sostanzialmente “negato che al lavoratore infortunato fosse stato impartito l’ordine di procedere con un determinato tipo di taglio qualora la pianta da abbattere risultasse inclinata, ma non avevano negato che tale “indicazione tecnica” fosse stata effettivamente fatta conoscere all’infortunato” con conseguente violazione, quindi, dell’art.20 del TU 81/08 ( il lavoratore deve osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro).
Da qui la della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli e per quanto concerne la inesistenza della abnormità della condotta del lavoratore vittima dell’infortunio, i giudici della Corte territoriale hanno fornito una congrua e adeguata motivazione.
Entrando nei particolari delle motivazioni dei giudici territoriali, che la Cassazione ha fatte proprie, la sentenza ha evidenziato che “al lavoratore non erano stati impartiti degli adeguati corsi di preparazione a proposito delle differenti tecniche di taglio nel caso di piante dritte e nel caso di piante inclinate, in quanto i corsi di formazione a cui il lavoratore infortunato aveva partecipato riguardavano il taglio in prossimità di linee elettriche, non essendo certo sufficiente a garantire la conoscenza delle tecniche di taglio il possesso del manuale del boscaiolo”.
I giudici della Corte territoriale avevano anche sottolineato la circostanza che “ il documento di valutazione dei rischi si preoccupava soltanto di evidenziare come il boscaiolo debba garantire uno spazio di caduta dell’albero tale da non creare pericolo per le persone, ma che il documento stesso non prevedeva alcuna valutazione specifica del rischio di scosciamento”.

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Documenti di cantiere POS e PSC: vera semplificazione?

Con un comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha dato notizia dell’avvenuta pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del D.I. 9 settembre 2014. Il D.I. 9 settembre 2014 ha fornito nuovi modelli semplificati per il POS, il PSC, il PSS e il fascicolo dell’opera, riportati, rispettivamente, negli Allegati da I a IV allo stesso provvedimento, che possono essere utilizzati dai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, dal coordinatore e dall’appaltatore.
 I nuovi modelli di valutazione dei rischi riguardano specificamente l’appalto (art. 1655, c.c.) avente come oggetto il compimento di un’opera o di un servizio che rientra nella definizione contenuta all’art. 88, D.Lgs. n. 81/2008; si tratta, quindi, di quei lavori in edilizia da svolgere nei cantieri temporanei o mobili come definiti all’art. 89, comma 1, lettera a), a esclusione di quelle attività individuate al comma 2, art. 88, come, per esempio, la realizzazione d’impianti elettrici, di reti informatiche, di gas, di acqua, di condizionamento e di riscaldamento, nonché piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’Allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008.
In relazione all’ambito soggettivo, questi modelli consentono al committente delle opere [art. 89, comma 1, lettera b)] e i datori di lavoro delle imprese esecutrici [art. 2, comma 1, lettera b)] di adempiere al delicato obbligo di valutazione dei rischi (artt. 17, 28 e 29) con riferimento allo specifico cantiere interessato che, per il settore dell’edilizia, è basato su un “regime speciale” che prevede una bipartizione di compiti tra questi due soggetti.
Sul primo, infatti, occorre ricordare che grava l’onere di designare i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dell’opera in caso di presenza, anche non contemporanea, di due o più imprese esecutrici (art. 90, comma 3); i coordinatori, secondo le rispettive competenze, devono poi provvedere a redigere il PSC e il fascicolo dell’opera in cui sono analizzati i rischi e individuate le necessarie misure di prevenzione (art. 100).
La stessa norma ha definito anche il modello di PSS semplificato che deve essere redatto dell’appaltatore o del concessionario secondo quanto previsto dal comma 2-bis, art. 131, D.Lgs. n. 163/2006, per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Per quanto riguarda la modulistica, invece, il D.I. 9 settembre 2014 ha proposto alcuni modelli che, riprendendo in effetti qualche cosa di già visto, sono a “contenuto vincolato” e adattabili, per quanto riguarda le dimensioni dei campi, con l’obbligo di specificare anche la data delle revisioni e l’oggetto delle stesse che dovranno essere firmate anche dal revisore che, nel caso del POS, coinciderà con il datore di lavoro mentre, in quello del PSC, con il coordinatore. I modelli, comunque, hanno ripreso sostanzialmente l’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008, richiamandone i vari punti, ma con l’inserimento di alcune informazioni e documenti supplementari come, per esempio, nel caso del PSC nel quale è richiesto di riportare anche le tavole e i disegni tecnici esplicativi; occorre osservare che al PSC deve essere allegata anche la planimetria/lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori, le planimetrie di progetto, il profilo altimetrico, la relazione idrogeologica, se presente, o indicazioni in tal senso, il computo metrico analitico dei costi per la sicurezza e la tavola tecnica sugli scavi qualora necessaria.
Tra questi documenti quello che appare certamente più critico è il POS, ossia «il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV» [art. 89, comma 1, lettera h)].
Occorre ricordare che l’obbligo della redazione del POS non grava solo sui datori di lavoro delle imprese esecutrici ma anche dell’impresa affidataria (art. 97) e dell’impresa familiare, anche qualora non siano occupati lavoratori subordinati ed equiparati dall’art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 (art. 96, comma 1). Invece, sono ancora esclusi dall’obbligo i lavoratori autonomi (art. 2222, c.c.), ossia la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione [art. 89, comma 1, lettera d)].
Secondo la giurisprudenza, inoltre, il PSC e il POS vanno a integrarsi tra loro costituendo un unico documento e, in particolare, il richiamo dell’art. 17, comma 1, Lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, contenuto all’art. 96, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, ha lasciato chiaramente intendere che il POS documenta, per il singolo cantiere, la specifica valutazione dei rischi, le conseguenti misure di prevenzione e protezione che il datore di lavoro ha il dovere di attuare in armonia con quanto stabilito nel PSC e le prescrizioni eventualmente disposte dal coordinatore nell’esercizio delle sue delicate funzioni di vigilanza durante l’esecuzione dell’opera.
Sulla base di questi principi, quindi, il legislatore ha “confezionato” uno schema di POS “ordinario” stabilendo, nell’Allegato XV, il suo contenuto minimo che ha previsto, tra l’altro, l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, nonché le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC.
Il D.I. 9 settembre 2014, quindi, sulla base di questi principi ha proposto nell’Allegato I uno schema di POS che, a dire il vero, ha semplificato poco o niente rispetto a quello ordinario; infatti, nel modello è affermato che la redazione del POS dove essere improntata su «criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di prevenzione e protezione e dei dpi, le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli che vi devono provvedere».
Si tratta, in effetti, di una frase mutuata dall’art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, ma che, di fatto, ha scarso valore pratico in quanto, a ben vedere, questo nuovo modello è “blindato” e ha un contenuto che sostanzialmente è quello dello schema ordinario che è possibile desumere dall’Allegato XV.
Senza contare, poi, la richiesta d’informazioni aggiuntive come nel caso dei lavoratori dell’impresa e di quelli autonomi; infatti, il punto 3.2.1, n. 7, Allegato XV, ha richiesto solo «il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa» mentre, nel nuovo modello, è necessario specificare anche i nominativi e, per i lavoratori autonomi, anche molteplici informazioni aggiuntive (attività svolta, data d’ingresso e data di uscita dal cantiere) e una serie d’informazioni analitiche sulla formazione (base, rischi specifici e di mansione, rischi di cantiere contenuti in PSC e POS, DPI III categoria e addestramento).
Inoltre, non è nemmeno chiaro quali siano le «Mansioni specifiche svolte in cantiere ai fini della sicurezza» svolte dal RSPP, dal medico competente e dal rappresentante dei lavoratori, previste in un apposito campo del modello, atteso che le stesse già sono puntualmente definite dal D.Lgs. n. 81/2008.
Non si comprende, quindi, quale sia la semplificazione ma, al contrario, a ben vedere, il modello di POS semplificato, che almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori insieme al PSC deve essere messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, rischia di complicare ulteriormente la vita delle imprese e dei professionisti; a tutto questo occorre aggiungere l’assoluta mancanza d’istruzioni operative che, se ben delineate, avrebbero contribuito certamente a rendere più agevole la redazione del POS e degli altri documenti semplificati.


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Le norme per la sicurezza delle aule scolastiche

Mentre in questi giorni le ipotesi di riforma della scuola tengono banco e si parla finalmente di fondi per la ristrutturazione di molti edifici a rischio, è utile riportare alla memoria il corpus delle norme tecniche UNI sui requisiti che gli arredi scolastici (lavagne, banchi, sedie, cattedre) e gli strumenti di illuminazione artificiale devono possedere per garantire la sicurezza, sia all’interno che all’esterno delle aule.

Cattedre. UNI 4856
Esiste una norma specifica anche per i docenti: si tratta della UNI 4856 che stabilisce i requisiti di stabilità, resistenza e durabilità e i relativi metodi di prova per cattedre e sedie destinate agli insegnanti. Oltre a tali requisiti la norma prende anche in considerazione quelli delle superfici dei componenti metallici (ad esempio la resistenza alla corrosione), i requisiti delle parti mobili (ad esempio la durata e la resistenza delle guide dei cassetti) e i requisiti dei pannelli a base di legno (ad esempio le emissioni di formaldeide).

Lavagne. UNI EN 14434
Le lavagne rientrano nel campo di applicazione della norma UNI EN 14434 che riguarda tutte le “superfici verticali di scrittura”. La norma ha l’obiettivo di prevenire lesioni gravi durante il normale utilizzo delle lavagne: per questo motivo specifica, ad esempio, che:
  • nessuna parte della superficie verticale deve costituire un potenziale pericolo per l'utente
  • la superficie deve essere tale da evitare danni agli indumenti e macchie durante l’utilizzo
  • tutti i bordi e gli angoli accessibili devono essere arrotondati
  • tra le varie parti della lavagna che si muovono in relazione l'una all'altra deve esserci sempre una distanza di sicurezza che deve essere meno di 8 mm o più di 25 in ogni posizione durante il movimento.
Le lavagne “a norma” vengono sottoposte a prove per verificarne l’attitudine alla scrittura e alla cancellazione, la resistenza all’abrasione, alla graffiatura, all’urto e alla macchiatura. Le lavagne oltre ad essere sicure devono anche essere facili da usare, la UNI EN 14434 fornisce alcuni requisiti ergonomici, come ad esempio il posizionamento di comandi e maniglie. Infine la norma stabilisce la documentazione che deve accompagnare questi prodotti come, ad esempio, le istruzioni per il montaggio e l’installazione.

Banchi e sedie. UNI EN 1729
Le caratteristiche di banchi e sedie sono descritte dalle norme della serie UNI EN 1729 che stabiliscono ad esempio che:
  • i bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli delle sedie che vengono a contatto con l’utilizzatore devono essere arrotondati con un raggio minimo o uno smusso di 2 mm. Le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti
  • ogni sedia o banco “a norma” deve superare una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle di stabilità, di resistenza, di durata e d’urto
  • in relazione all'altezza dello studente (da 80 cm per i bambini fino ai due metri per i ragazzi), le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie "taglie". In questo modo le norme intendono favorire l'adozione di una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi che ormai trascorrono gran parte della loro giornata a scuola.
Per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avere un'inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, questo indipendentemente dalla statura dello studente.
Le norme fissano le dimensioni delle sedie e dei banchi scolastici anche in relazione alla crescente diffusione dell'utilizzo di PC nella didattica. Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi a un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a righe o quadretti.
Come si riconoscono gli arredi scolastici a norma? Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili: la "taglia" o il codice colore (ad ogni codice colore corrisponde una “taglia diversa”), il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell'importatore o del venditore, la data di fabbricazione che specifichi almeno l'anno e il mese di produzione.

Illuminazione. UNI 10840
La UNI 10840 elenca i criteri generali per l’illuminazione artificiale e naturale delle aule e di altri locali scolastici, in modo da garantire condizioni che soddisfino il benessere e la sicurezza degli studenti e degli altri utenti della scuola. I locali scolastici vengono utilizzati prevalentemente durante le ore diurne, perciò la UNI 10840 fornisce le prescrizioni generali sia per l’illuminamento artificiale sia per l’illuminazione naturale.
Per i livelli di illuminamento e le prescrizioni generali sull’illuminazione artificiale la norma fa ampio riferimento anche ad un altro documento normativo: la UNI EN 12464 Parte 1 “Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Posti di lavoro in interni”.
Tale norma prevede che i requisiti illuminotecnici debbano soddisfare tre esigenze fondamentali:
  • il comfort visivo, cioè la sensazione di benessere percepita
  • la prestazione visiva, cioè la possibilità da parte degli studenti/lavoratori di svolgere le proprie attività anche in condizioni difficili e al lungo nel tempo
  • la sicurezza, cioè la garanzia che l’illuminazione non incida negativamente sulle condizioni di sicurezza degli studenti.
Va ricordato che tra i principali parametri che caratterizzano l’ambiente luminoso in relazione alla luce artificiale e a quella diurna ci sono la distribuzione delle luminanze, la direzione della luce, la sua variabilità, la resa dei colori, l’abbagliamento e lo sfarfallamento.

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