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Decreto Riaperture 2022: cosa prevede in 14 punti e testo


Il Decreto Riaperture, pubblicato in Gazzetta il 24 marzo 2022, ci porta verso un graduale superamento del Green Pass e apre le porte alla fase post pandemia per l’Italia.

Il nuovo Decreto stabilisce la “road map” per il ritorno alla normalità per tutti i cittadini, sia nella vita di ogni giorno che a lavoro e per le attività scolastiche, che tornano ad essere completamente in presenza.

Vediamo insieme per punti cosa prevede il Decreto Riaperture e rendiamo disponibile da scaricare e consultare il testo del Decreto.

Ancora distanziamento sociale e mascherine al chiuso fino al 30 aprile 2022, ma il testo Decreto Riaperture, approdato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2022, definisce le tappe per il ritorno alla normalità. Si supera definitivamente il sistema delle zone colorate e decadono le strutture commissariali: dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 ci sarà solo un’unità operativa al Ministero della Salute per monitorare la curva dei contagi e gestire il completamento della campagna vaccinale. Sarà sempre necessario prestare la necessaria cautela in tutte le attività quotidiane e, qualora ve ne fosse bisogno, il Ministero della Salute potrà comunque introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero per tutto il 2022, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Scopriamo insieme, per punti, cosa prevede il Decreto Riaperture 2022.

1) VERSO SUPERAMENTO GREEN PASS

Il Decreto Riaperture prevede la graduale eliminazione del Green Pass, sia quello base che quello rafforzato. Ecco la tabella di marcia prevista.

DOVE NON SERVIRÁ NESSUN GREEN PASS 

Dal 1° aprile non servirà più nessun tipo di Green Pass, né base né rafforzato, per le seguenti attività:

  • per il consumo di cibo e bevande all’aperto;
  • per le attività sportive outdoor;
  • per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, musei;
  • per alloggiare in hotel (solo i ristoranti degli alberghi saranno accessibili con certificato verde);
  • per il trasporto pubblico locale, quali metropolitane autobus e tram.

Abolito da subito, dopo la pubblicazione del decreto, il Green Pass base per l’accesso ai negozi per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri), banche e poste.

DOVE SERVIRÁ IL GREEN PASS BASE 

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022 sarà sufficiente solo il Green Pass base (ottenibile con vaccinazione anti Covid, guarigione o test negativo) per l’accesso a:

  • mezzi di trasporto a lunga percorrenza: (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea);
  • mense e catering;
  • servizi di ristorazione al chiuso ,  al banco o al tavolo, ad eccezione di quelli all’interno degli alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

DOVE SERVIRÁ IL GREEN PASS RAFFORZATO

Fino al 30 aprile 2022 sarà consentito esclusivamente a chi è munito di Green Pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce (a eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
  • feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Fino al 30 aprile 2022 continuerà a dover esibire il Green Pass rafforzato, per accedere ai locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario. Per gli studenti universitari basta anche solo il green pass base. Per i dettagli vi consigliamo di leggere l’approfondimento sulla scuola e tutte le novità su vaccino, mascherine, mascherine, gite.

Slitta al 31 dicembre 2022, invece, il termine per l’obbligo di Green Pass rafforzato per l’accesso ad hospice, RSA che continuerà, quindi, ad essere in vigore per tutto l’anno.

2) NOVITÀ OBBLIGO VACCINALE PER LAVORATORI

Dal 1° aprile sarà possibile per la generalità dei lavoratori, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass base. Ma l’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per le seguenti categorie:

  • il personale della scuola;
  • personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
  • polizia locale e personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
  • personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
  • il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

Mentre l’obbligo vaccinale anti Covid resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022 per personale sanitario e delle RSA.

3) ADDIO ALLA DIDATTICA A DISTANZA

Dal 1° aprile addio alla didattica a distanza per gli studenti non positivi. Il Decreto riaperture 2022 prevede infatti, che la didattica a distanza resti in vigore solo per gli studenti positivi, mentre per gli altri proseguono le lezioni in presenza. La norma stabilisce che in presenza di “quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie” ed in regime di auto sorveglianza.

4) MASCHERINE AL CHIUSO FINO AL 30 APRILE 2022

Fino al 30 aprile 2022 si dovranno indossare le mascherine “in tutti i luoghi al chiuso”, tranne in case private e scuole (che hanno regole proprie). La misura è presa in vista del termine del commissario straordinario per l’emergenza Covid. Il provvedimento stabilisce che l’obbligo di indossare le mascherine non sussiste quando, “per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto”, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi”.
Inoltre, fino al 30 aprile dovranno essere indossate le mascherine FFP2 per:

  • l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico;
  • l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento);
  • gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • eventi e competizioni sportive.

Fino al 30 aprile 2022, dovranno essere indossate mascherine, anche chirurgiche, in sale da ballo e discoteche ad eccezione del momento del ballo.

Non hanno l’obbligo di indossare mascherine:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

5) NUOVE REGOLE PER LAVORATORI

Fino al 30 aprile 2022 per i lavoratori che nello svolgimento dell’attività “sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro“, le mascherine chirurgiche sono considerate “dispositivi di protezione individuale“. Tali norme si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

6) USCA PROROGATE FINO AL 30 GIUGNO 2022

Il testo del Decreto Riaperture prevede, per le Unità Speciali di Continuità Assistenziale, la proroga al 30 giugno 2022. Dunque, questi professionisti che si occupano della gestione dei casi Covid, resteranno in servizio oltre lo stato di emergenza.

7) DAL 1° APRILE, VIA ALLE GITE SCOLASTICHE

Dal 1° aprile ci sarà “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive“. Un segnale importante questo per gli studenti provati dalle restrizioni da Covid.

8) SMART WORKING SEMPLIFICATO FINO AL 30 GIUGNO

Il Decreto Riaperture prevede la possibilità di ricorrere allo Smart Working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore. Il regime semplificato, dunque, è prorogato al 30 giugno 2022. Alla data del 30 giugno 2022 viene prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili come modalità ordinaria. 

9) NUOVE REGOLE PER POSITIVI: UGUALI ANCHE PER I NO VAX

Sull’isolamento delle persone risultate positive al Covid e sull’auto sorveglianza dei “contatti stretti” il Decreto detta una serie di nuove indicazioni, di cui spetterà a una circolare del Ministero della Salute definire le modalità. I “positivi”, a decorrere dal 1° aprile, dovranno restare nell’isolamento a casa disposto dalla ASL fino all’accertamento della guarigione. L’isolamento cessa dopo l”esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid, effettuato anche presso centri privati abilitati e con la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo. Sempre dal 1° aprile i contatti stretti di positivi sono tenuti all’auto sorveglianza e cioè all’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino a dieci giorni dopo la data dell’ultimo contatto stretto. Inoltre, devono effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi. Se ancora sintomatici, devono effettuare il tampone al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Le regole valgono sia per VAX, che per no VAX.

10) ASSUNZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute potrà assumere, dal 1°ottobre 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 4 dirigenti di seconda fascia, 6 dirigenti sanitari e un contingente di personale non dirigenziale con professionalità anche tecnica ancora da definire. La misura è presa in vista del termine del commissario straordinario per l’emergenza Covid. Per reclutare il contingente di personale saranno indetti concorsi pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, con le modalità semplificate previste dalla legge.

L’obiettivo è “rafforzare l’efficienza operativa delle proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, assicurando approvvigionamenti di farmaci e vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi, nell’immediato, alla attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini”.

11) ACCORDI MINISTERI DIFESA-SALUTE SULLA LOGISTICA

Il Ministero della Salute e il Ministero della Difesa potranno stipulare accordi di collaborazione “per disciplinare gli aspetti logistici necessari a fronteggiare gli eventi pandemici secondo principi di efficienza e rapidità di risposta“. La misura è presa in vista del termine del commissario straordinario per l’emergenza Covid.

12) RESTA LA BANCA DATI ISS

L’Istituto Superiore di Sanità continuerà a gestire, anche dopo il termine dello stato di emergenza epidemiologica il prossimo 31 marzo, la piattaforma di dati alimentata dalle Regioni sui casi Covid. Inoltre, dovranno continuare ad essere inviati dal ministero della Salute all’Iss i dati individuali relativi ai soggetti cui sono somministrate dosi di vaccino anti Sars-CoV-2. E ancora, resterà in vigore anche il sistema “Tessera sanitaria di trasmissione dati”, circa il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l’indicazione degli esiti, positivi o negativi.

13) MISURE PER IL COMPLETAMENTO CAMPAGNA VACCINI

Arriva, al Ministero della Difesa, l’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. L’ordinamento è definito dal capo di stato maggiore della Difesa. Il direttore dell’Unità sarà nominato con Decreto del Presidente del Consiglio di ministri su proposta del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro della Salute. L’Unità sarà soppressa dal 1° gennaio 2023. Da questa data sarà poi il Ministero della Salute a subentrare nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Unità per l’emergenza.

14) CAPIENZA STADI

Il Decreto stabilisce anche nuove capienze per gli impianti sportivi che ritornano, dal 1° aprile 2022 in poi, al 100% sia all’aperto che al chiuso.

IL TESTO IN PDF DEL DECRETO RIAPERTURE 2022

Vi mettiamo a disposizione il testo integrale del Decreto Riaperture 2022 (Pdf 200 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo che entra in vigore il 25 marzo 2022.






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Ban a Kaspersky, la circolare di ACN indicherà alle Pa software “sicuri”

 

Sarà l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ad “indicare le categorie di prodotti e servizi tra quelle volte ad assicurare le funzioni di sicurezza” richieste per le PA.
 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge ‘Ucraina’ con cui il Governo, di fatto, impone nelle Pubbliche amministrazioni il divieto di usare l’antivirus Kaspersky e tutti gli altri software di aziende legate alla Federazione Russa. C’è da dire che l’esecutivo motiva il ban, non per il rischio di veicolazione di malware o captatori informatici attraverso hardware e software realizzati da società russe, ma in modo meno allarmistico: come se le aziende russe di IT dovessero chiudere il rubinetto a causa del conflitto in corso. Ecco la motivazione contenuta del decreto-legge:

Per “prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti, in conseguenza della  crisi  in  Ucraina”,  allora “le medesime   amministrazioni   procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso”.

La circolare dell’Agenzia cyber indicherà alle Pa hardware e software “sicuri”

Ora, che il decreto-legge è in vigore, tutte le Pubbliche amministrazioni, centrali e locali, come fanno a scegliere la valida e sicura alternativa a Kaspersky? Ricordiamo che sono 2.297 gli acquirenti pubblici italiani del software sviluppato dalla società, con headquarter a Mosca, fondata e guidata dal russo Eugene Kaspersky.

Sarà l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con una circolare ad indicare alle Pa hardware e software “sicuri”. 

Nel dettaglio, il decreto-legge prevede:

“Le categorie di prodotti e servizi sono indicate con circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza  nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza: 

  • sicurezza dei dispositivi (endpoint security),  
  • ivi compresi applicativi  antivirus,  antimalware  ed  «endpoint   detection   and response» (EDR); 
  • «web application firewall» (WAF)”.

Comuni: Privacy di rigore per delibere e determine

 


Costa caro al comune pubblicare provvedimenti integrali come delibere e determine piene di informazioni personali non occultate. La trasparenza non può infatti diventare un modo per liberalizzare in maniera indiscriminata la diffusione dei dati personali. Lo ha chiarito il garante per la protezione dei dati personali con ordinanza ingiunzione 45 del 10/2/22. Un cittadino ha proposto reclamo all’autorità dopo aver appreso che sull’albo pretorio di un comune erano stati diffusi tutti i dettagli delle sue denunce e querele per giustificare la revoca dell’assunzione in servizio di un altro soggetto. Il garante ha quindi avviato un’istruttoria che si è conclusa con l’applicazione di una misura punitiva a carico del comune che in qualità di titolare del trattamento ha violato la normativa in materia di protezione dati personali. Per fornire un’adeguata motivazione ad un provvedimento amministrativo è corretto illustrare dettagliatamente tutti gli accadimenti. Ma prima di pubblicare all’albo pretorio questi atti occorre una minimizzazione finalizzata al rispetto dei principi previsti dal regolamento europeo.


Ruolo, Compiti e Responsabilità del Preposto

 


La Legge 215/21 integra gli articoli 18 e 19 del D.lgs. 81-08 specificando le funzioni del Preposto: una figura che ora assume un ruolo centrale, assieme al Datore di lavoro e al Dirigente.

Innanzitutto si stabilisce che Datore di lavoro e Dirigente debbano obbligatoriamente individuare il Preposto (o i Preposti) per l’esecuzione delle attività di vigilanza, definite nell’art. 19 del D.lgs. 81-08. In secondo luogo, viene affidato ai Contratti collettivi di lavoro la possibilità di definire la misura del compenso che spetta al Preposto per le attività affidategli. E’ inoltre previsto che quest’ultimo non debba subire alcun pregiudizio nello svolgimento dei propri compiti (art. 18, D.lgs. 81-08).

Infine, per quanto riguarda la cantieristica, lo svolgimento di attività in appalto o subappalto prevede che Datori di lavoro, appaltatori e subappaltatori, indichino al Datore di lavoro committente le figure che svolgono la funzione di Preposto.

In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, la Legge 215/21 prevede l’arresto dai due ai quattro mesi o il pagamento di un’ammenda da 1.500 a 6.000€.

D’altro canto al Preposto è affidato il compito di:

  • Sovrintendere e vigilare i lavoratori nell’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Sovrintendere e vigilare i lavoratori sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale, messi a loro disposizione.
  • Intervenire per modificare comportamenti errati dei lavoratori, rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti di protezione collettiva e individuale messi a disposizione, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
  • Interrompere le attività dei lavoratori che reiterino dei comportamenti errati, nonostante le debite correzioni, e informare i diretti superiori.

Anche in questo caso la Legge 215/21 prevede la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 €, per i preposti che non adempiono ai propri doveri.


Formazione ed addestramento dei lavoratori

 


La Legge 215/21  ha modificato i commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81-08, e prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni riveda gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, e li unisca in un unico Accordo. Questo per consentire:

  • L’individuazione dei contenuti minimi, della durata e delle modalità di formazione obbligatoria del Datore di lavoro.
  • La definizione delle modalità di verifica finale dell’apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti ai corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda il Datore di Lavoro, quest’ultimo dovrà effettuare obbligatoriamente uno specifico corso di formazione e aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito nell’Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Per ciò che concerne, invece, le modalità di “addestramento” , dovranno svolgersi mediante una prova pratica sul corretto utilizzo di macchine, attrezzature, impianti, dispositivi e sostanze, ed una esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza. Il tutto dovrà essere riportato in un apposito registro, cartaceo o informatizzato, recante gli interventi di addestramento svolti.

Un focus particolare è stato riservato alla formazione del Preposto, che dovrà essere svolta esclusivamente in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale. In ogni caso dovranno essere previsti aggiornamenti nella formazione, se si manifestassero nei luoghi di lavoro evoluzioni dei rischi già esistenti o l’insorgenza di nuovi.

Eventuali violazioni prevedono l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.



Google Analytcs e la privacy

A causa della sua ubiquità Google Analytics solleva alcuni problemi di privacy. 

Ogni volta che qualcuno visita un sito web che utilizza Google Analytics, Google tiene traccia di quella visita tramite l'indirizzo IP degli utenti al fine di determinare la posizione geografica approssimativa dell'utenteLo strumento è utilizzato per osservare vari tipi di statistiche come la durata della sessione, la provenienza della visita, il numero di pagine visitate, le pagine più viste, la posizione geografica ecc. 

Google Analytics viene implementato aggiungendo quello che viene definito "page tag". Si tratta del codice di tracciamento di Google (GATC, Google Analytics Tracking Code) ed è un frammento di codice JavaScript che l'utente aggiunge in tutte le pagine del proprio dominio web. Questo codice, che dialoga direttamente con il server di Google, consente di raccogliere i dati di navigazione degli utenti, che poi vengono elaborati, sviluppati e mostrati all'interno della piattaforma.

Per soddisfare i requisiti legali, Google Analytics può rendere anonimo l'indirizzo IP. Google ha anche rilasciato un plug-in del browser che disattiva i dati sulla visita di una pagina inviati a Google Poiché questo plug-in è prodotto e distribuito da Google stesso, ha incontrato molte discussioni e critiche. 

Nonostante le misure attuate da Google, molte autorità per la protezione dei dati (tra cui, prima tra tutte, il Garante austriaco) stanno intimando agli operatori web di interrompere l’utilizzo dei servizi di Google Analytics sui propri siti web.

L’esito dell’analisi giuridica svolta dall’autorità competente in caso di accertamenti dipende molto dai fatti specifici del caso concreto e dalle effettive configurazioni di Google che utilizza il titolare del trattamento. 

I punti essenziali da verificare ⤵️:

1️⃣ Verificare che il contratto sia stipulato con Google Ireland Limited e non con Google LLC.

2️⃣ Richiedere il consenso prima che Google Analytics venga attivato durante le visite al sito.

3️⃣ Utilizzare la funzione di #anonimizzazione dell’indirizzo IP.

4️⃣ Assicurarsi che l’opzione “Condivisione dati” sia disattivata.

5️⃣ Assicurarsi che l’opzione Google Signals non sia attivata.

6️⃣ Impostare un periodo di conservazione più breve possibile.

7️⃣ Assicurarsi che gli User ID non consentano l’identificazione dell’utente.


In attesa di un indirizzo univoco tra le autorità europee, ecco un interessante schema per i titolari di siti Web affinché questi adottino ogni misura possibile per ridurre al minimo i rischi di un utilizzo dei servizi Google non conforme.







Sanzionata l’Accademia di Belle Arti di Roma per aver designato un RPD in posizione di conflitto di interessi, in violazione dell’art. 38, par. 6, del Regolamento

 


… si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Accademia, per aver diffuso dati personali relativi al reclamante in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento, nonché dell’art. 2-ter del Codice, nonché per aver designato un RPD in posizione di conflitto di interessi, in violazione dell’art. 38, par. 6, del Regolamento.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice.

Leggi il provvedimento integrale:

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https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9718134


                                            www.studiolobrutto.eu

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