09_04

Videocamere: no al controllo dei lavoratori

Il principio vale anche per aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente
Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente. L'uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, richiamati anche dal Codice della privacy.
Il principio è stato ribadito dal Garante al termine di un'operazione di controllo sull'utilizzo di apparati di videosorveglianza da parte di una cooperativa. L'Autorità ha disposto
il blocco del trattamento effettuato mediante alcune videocamere poste in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, come quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale.
A tale proposito, il Garante ha ricordato quanto a suo tempo stabilito dalla Cassazione, la quale aveva confermato che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa "non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".

09_03

Testo Unico sulla Sicurezza: approvate le proroghe

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2009 S.O. n.28 sono pubblicati la legge n.14 di conversione nonchè il testo coordinato del Decreto legge 207/2008 il cosiddetto decreto "milleproroghe". L'art. 32 proroga al 16-05-2009 i seguenti adempimenti:
1. Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i "rischi stress lavoro correlati" (art. 28 comma 1);
2. Data Certa del DVR (art. 28 comma 2);
3. Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art 18 comma 1 lettera r);
4. Divieto di visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a).
Inoltre stabilisce che:
- all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».- all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2».

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09_01

Pubblicata la nuova norma ISO 9001:2008

La nuova norma non contiene nuovi requisiti rispetto al medesimo standard edizione 2000. Essa, basandosi sui ritorni dati dal mercato (es.: Organizzazioni certificate, ecc.) e su otto anni di applicazione, fornisce una serie di chiarimenti mediante l'introduzione di note esplicative che potrebbero comunque comportare la revisione del Manuale Qualità. Tali note esplicative dovrebbero offrire alle Aziende l'opportunità di:

* ribadire e garantire la conformità legislativa del prodotto (o del servizio) all'interno del sistema di gestione qualità;
* rivalutare la metodologia di gestione dei processi affidati a Fornitori e di cui si mantiene la responsabilità davanti al mercato;
* ricomprendere tutte le risorse umane in forza e che sono parte integrante del sistema di gestione qualità;
* focalizzare gli aspetti di garanzia sul prodotto (o del servizio) all'interno del sistema di gestione qualità;
* facilitare l'interazione con altri sistemi di gestione (es.: ambientale) o con altri schemi di certificazione (es.: Catena della Custodia);
* consolidare la propria posizione commerciale nel mercato in cui operano.
In data 26-11-2008 è stata ritirata la norma UNI EN ISO 9001:2000 ed è stata pubblicata contestualmente dall'UNI la norma UNI EN ISO 9001:2008 in versione bilingue italiano-inglese. Come pubblicato nel sito di SINCERT
, specifichiamo di seguito l'implicazione per le nuove aziende e per le aziende già certificate:
Le certificazioni di conformità alla ISO 9001:2008 (e alle equivalenti norme nazionali) potranno essere rilasciate solo dopo la pubblicazione della ISO 9001:2008 (quindi già dal periodo attuale) e dopo la verifica di sorveglianza (di routine) o di ricertificazione a fronte della ISO 9001:2008.
Dopo un anno dalla pubblicazione della ISO 9001:2008, tutte le nuove certificazioni e ricertificazioni rilasciate dagli organismi accreditati dovranno essere conformi alla ISO 9001:2008.
Due anni dopo la pubblicazione della ISO 9001:2008, cesserà la validità delle certificazioni rilasciate secondo la ISO 9001:2000.

Decreto milleproroghe: rinvio parziale Testo Unico sicurezza sul lavro

Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il d.l. 30 dicembre 2008, n, 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”. Nel d.l. in argomento sono contenute, tra l’altro le disposizioni relative alle modifiche, già preannunciate, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con un parziale dietrofront sulle proroghe in tema di sicurezza sul lavoro rispetto a quanto scaturito dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 in cui era stato approvato il d.l. Si tratta, quindi, di un rinvio mirato delle misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto l’1 gennaio 2009 è entrato l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi aziendali in base all’articolo 28 del nuovo Testo unico mentre i datori di lavoro avranno tempo sino alla data del 16 maggio 2009:
* per valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
* per assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.

Con l’articolo 32 del d.l. in argomento slittano al 19 maggio 2009:
* l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 81/2008);
* il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008).

Ad ogni buon conto il testo dell’articolo 32 del decreto Milleproroghe in argomento è il seguente:

“Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.”

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Privacy, una stretta sulle sanzioni

Pugno duro contro gli illeciti amministrativi contro la privacy. Il Decreto n°207/08 (milleproroghe pubblicato nella G.U. n°304 del 31.12.08), dopo le recenti semplificazioni su DPS e misure di sicurezza, mostra una altra faccia della medaglia e innalza genericamente il livello sanzionatorio per omessa informativa ed omessa collaborazione con il Garante. Viene anche introdottauna sanzione amministrativa (fino a 120 mila euro) per l'ipotesi di violazione delle misure minime di sicurezza e trattamento illecito dei dati. Viene però data la possibilità di diminuire le sanzioni fino a due quinti nei casi lievi. Il Garante avrà dunque più possibilità di adeguare la sanzione al caso concreto, ma in un quadro complessivo sanzionatorio rimasto a livelli abbastanza elevati.

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Prorogati alcuni adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro

E’ stata approvata la proroga di alcuni termini in scadenza previsti dal D. Lgs. n. 81 del 2008 ed in particolare al 30 giugno 2009 quella relativa agli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi. Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 18 dicembre 2008, ha approvato un Decreto Mille proroghe che reca, tra le altre cose, anche la proroga dei termini legislativi in scadenza.
Tale decreto ha spostato alcuni termini previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, a suo tempo in parte già rinviati con la legge n.129/2008, art. 4, commi 2 e 2 bis e cioè al 16 maggio 2009 gli adempimenti relativi alla comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno, al divieto delle visite preassuntive, all’invio del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) per i contratti di appalto stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31.12.2008, nonché al 30 giugno 2009 gli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi.
Riguardo al rinvio del termine per la valutazione dei rischi, si evidenzia che il nuovo differimento riguarda esclusivamente le novità contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e non anche la valutazione dei rischi come regolata dall'art.4 del D. Lgs. n. 626/1994, disciplina che rimane transitoriamente in vigore.
L’art 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 disponeva che: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data". Con il nuovo Testo unico quindi, viene introdotto un documento importante ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, che risulta essere strettamente complementare ai contratti d’appalto e pertanto molto vicino al D. Lgs. n.163/06.
Anche nelle pubbliche amministrazioni vige l’obbligo di redigere il DUVRI da parte del datore di lavoro, che nello specifico valuterà i rischi derivanti da possibili interferenze delle lavorazioni date in appalto e lo svolgimento dell’attività lavorativa dell’ente stesso.

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Certificazione della produzione del calcestruzzo

Le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno introdotto importanti novità per il settore del calcestruzzo preconfezionato, fra le quali va sicuramente annoverato anche l’ambito della certificazione del Sistema di Controllo del Processo produttivo cosiddetto FPC – Factory Production Control.
Le Norme introducono infatti l’obbligo per tutti gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato di dotarsi di adeguate procedure di controllo del processo produttivo.
Tale controllo deve essere certificato da un ente terzo indipendente e in possesso di determinate caratteristiche stabilite dal provvedimento e garantite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici mediante un’autorizzazione rilasciata a seguito di un decreto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La certificazione FPC dovrà essere posseduta da ciascun impianto di produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato. In base al parere formale fornito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 10 marzo 2006, per calcestruzzo prodotto con processo industrializzato “si intende quello prodotto mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia in cantiere che in uno stabilimento esterno al cantiere stesso”.
Rientrano in questa casistica:
• calcestruzzo prodotto in impianti fissi
• calcestruzzo prodotto nell’ambito di impianti e stabilimenti industrializzati di prefabbricazione (fissi)
• calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati istallati nei cantieri (temporanei).
Non deve invece essere assoggettato a controllo del processo di produzione in fabbrica da parte di organismi terzi indipendenti il calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato, ovvero quello prodotto direttamente in cantiere, in genere in quantità limitate, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati. Tale tipologia di calcestruzzo deve essere prodotta sotto la diretta vigilanza del direttore dei lavori il quale deve accertare la qualificazione iniziale delle miscele o meglio la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato.
Un elemento fondamentale da tenere presente è che la certificazione FPC non va assolutamente confusa con la certificazione ISO 9001, la quale è volontaria e può essere adottata dalle imprese per applicare all’intera azienda un Sistema di Gestione per la Qualità.
L’attività di certificazione del Sistema di Controllo del Processo in stabilimento di preconfezionamento si configura piuttosto come analoga a quella prevista proprio nel d.p.r. 246/93 riguardo l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione ai fini della marcatura CE (dir. 89/106/CE).
PER INFORMAZIONI SULLA NOSTRA ATTIVITA' CONSULENZIALE RELATIVA AL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DEL CALCESTRUZZO POTETE CONTATTARCI ALLO 0934542970 E-MAIL: info@studiolobrutto.eu

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L'INAIL: l'autocerticazione della sicurezza deve essere spedita alle direzioni provinciali del lavoro

All'atto della richiesta del DURC all'INAIL le imprese non sono più tenute a presentare autocertificazione circa l'inesistenza di violazioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Tale autocertificazione la dovranno inviare alle competenti direzioni provinciali del lavoro. Lo precisa la stessa INAIL nella nota n°6898/08, anticipando le istruzioni in merito del Ministero del Lavoro in arrivo con una circolare di prossima emanazione. Il mancato rispetto della sicurezza costituisce causa ostativa al rilascio del DURC per un tempo predeterminato che va dai 3 mesi ai 24 mesi. L'efficacia sospensiva si consuma automaticamente allo spirare del termine prefissato, poichè il regolamento non richiede la rimozione dell'infrazione che ha dato luogo allo stop al rilascio del DURC. Il vincolo opera unicamente nei confronti dei datori di lavoro e con esclusivo riferimento al DURC richiesto per benefici.

No a mail e fax indesiderati

Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio il consenso. Prosegue l'azione del Garante contro lo spamming. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati. In tutti i casi il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all'uso dei dati. Dagli accertamenti è risultato, infatti, che le società ricavavano le informazioni personali da elenchi telefonici "categorici" (come le Pagine Gialle) e da registri pubblici, anche tramite Internet, e inviavano sistematicamente lo spam. Le società non richiedevano il consenso prima dell'invio dei messaggi promozionali. Alcune di queste fornivano l'informativa con la richiesta di consenso insieme alla pubblicità, contestualmente all'invio del primo fax o e-mail che aveva già un contenuto di carattere commerciale. L'Autorità ha ribadito, invece, che quando si usano sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è comunque necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici.

Nelle linee guida dell'ISPESL, aggiornate al Testo Unico, le indicazioni per le imprese

Valutazione dei rischi sempre preventiva all'avvio dell'attività lavorativa. In caso di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazioni dei luoghi di lavoro l'operazione di valutazione dei rischi deve precedere il via libera alla produzione e avvenire anche già nella fase di progettazione del luogo di lavoro o degli impianti al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi. Le linee guida rilasciate dall'ISPESL riguardano i rischi derivanti dagli agenti fisici, le cui norme regolamentarie sono contenute nel Titolo III del T. U. sulla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, non prescindono dai principi generali della valutazione dei rischi, operazione, ricorda l'ISPESL, che interessa tutte le aziende. Il documento che riporta la valutazione dei rischi va inteso come un unico e complessivo atto di ricognizione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

📢 POST IN EVIDENZA

Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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