10_07

La marcatura CE dei prodotti da costruzione

Con l’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le Costruzioni, dal 30 giugno 2009, tutti i materiali utilizzati nelle costruzioni devono presentare per legge o la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o il Marchio CE. La marcatura CE dei materiali da costruzione è divenuta realtà solo negli ultimi anni. Data la complessità della materia, infatti, il quadro normativo di riferimento ha impiegato diversi anni per svilupparsi. Il primo passo di questo sviluppo legislativo è stata la Direttiva 89/106/CEE, regolata a livello nazionale dal D.P.R. n°246/93. Di fatto, la marcatura CE dei materiali ha come obiettivo quello di dimostrare che il prodotto sia conforme a dei requisiti minimi stabiliti dalla legge ed è obbligatoria non solo per chi esporta il proprio prodotto nei Paesi della Comunità Europea, ma anche per chi lo commercializza solo all'interno della propria Nazione e coinvolge tutti coloro che partecipano al ciclo costruttivo del bene edilizio.
Nella direttiva si prevede che i prodotti da costruzione abbiano caratteristiche tali da garantire che l'opera, o parte di essa, risponda ai seguenti requisiti essenziali:
ce 2 Resistenza meccanica e stabilità;
ce 2 Sicurezza in caso di incendio, igiene, salute ed ambiente;
ce 2 Sicurezza nell'impiego;
ce 2 Protezione contro il rumore;
ce 2 Risparmio energetico e ritenzione del calore.
L'ultimo sviluppo normativo, il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 2004, stabilisce l'obbligatorietà della marcatura per i materiali da costruzione che sono indicati negli allegati al decreto. Il marchio CE ha, in estrema sintesi, la funzione di garantire il consumatore, cioè l'acquirente, che i prodotti da costruzione marcati soddisfino i requisiti essenziali in tema di sicurezza ed abbiano superato le prove previste dalle specifiche tecniche. Il marchio CE, quindi, prova l'abilitazione, ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione, del produttore ad immettere prodotti sul mercato corrispondenti alla normativa e non va quindi confuso con un Sistema Gestione Qualità né con un marchio di origine.
Inoltre, le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno introdotto novità per il settore del calcestruzzo preconfezionato, fra le quali va sicuramente annoverato l’ambito della certificazione del Sistema di Controllo del Processo produttivo cosiddetto FPC – Factory Production Control. 
Le Norme introducono infatti l’obbligo per tutti gli impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato di dotarsi di adeguate procedure di controllo del processo produttivo.
A tal proposito, il prof. Riccardo Lo Brutto, general manager dello Studio Lo Brutto, può vantare il merito di essere stato il primo consulente ad avere seguito e fatto ottenere, in Sicilia, la marcatura CE ad una azienda di produzione di travetti tralicciati in calcestruzzo della provincia di Palermo. Tale risultato è stato possibile grazie al lavoro dello staff tecnico dello Studio Lo Brutto, affiancato egregiamente dalla collaborazione esterna dell’ing. Vincenzo Marino di Catania, l’emissione della relativa certificazione è stata curata dall’ente SGS s.p.a.  Già da anni lo Studio Lo Brutto si occupa di certificazioni di qualità ed è andato via via specializzandosi nell’ambito del calcestruzzo e dei suoi derivati prefabbricati e degli aggregati ed inerti, creando un servizio consulenziale ad hoc con l’obiettivo di risolvere alla propria clientela tutte le problematiche e difficoltà connesse all’ottenimento delle varie certificazioni e marcature.

10_06

Lo stress da lavoro: modifiche alla finanziaria

Nella nuova finanziaria, all'art.8 comma 12, era previsto che le disposizioni contenute negli articoli 29 e 29 del decreto legislativo 81/08, relative al rischio da stress lavoro-correlato, non si sarebbero applicate al pubblico impiego. Il nuovo testo corretto, sempre all'art.8 comma 12, recita: " Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 in materia di rischio stress lavoro-correlato, é differito al 31/12/2010".


10_04

Social network: attenzione agli effetti collaterali

Facebook & Co.

Come tutelare la propria privacy ai tempi di Facebook, MySpace & Co.? Come difendere la propria reputazione, l'ambiente di lavoro, gli amici, la famiglia, da spiacevoli inconvenienti che potrebbero essere causati da un utilizzo incauto o improprio degli strumenti offerti dalle reti sociali?
Sono queste alcune delle domande a cui risponde la guida messa a punto dal Garante per la privacy "Social Network: Attenzione agli effetti collaterali". Non un manuale esaustivo, ma un agile vademecum sia per persone alle prime armi, sia per utenti più esperti, pensato per aiutare chi intende entrare in un social network o chi ne fa già parte a usare in modo consapevole uno strumento così nuovo.

La guida del Garante privacy
La guida è organizzata in quattro capitoli pensati in forma modulare, così da offrire a tutti i lettori elementi di riflessioni e consigli, adatti alla propria formazione e ai differenti interessi.
1. Avviso ai naviganti
Spunti di riflessione sul funzionamento dei social network e su alcuni dei principali rischi che si possono incontrare nell'uso dei social network.
2. Ti sei mai chiesto?
La semplice check list che ogni utente dovrebbe controllare prima di pubblicare su Internet i propri dati personali, le informazioni sulla propria vita e o su quella delle persone a lui vicine.
Per facilitare la lettura, le domande sono raggruppate in cinque sezioni, in base al tipo di lettori cui ci si rivolge: ragazzi, genitori, persone in cerca di lavoro, "esperti" e professionisti. In realtà, anche gli utenti esperti possono trovare domande interessanti nella sezione dedicata ai ragazzi, e viceversa.
3. Consigli per un uso consapevole dei social network
Il "decalogo" stilato dal Garante, con consigli utili per tenere sotto controllo i pericoli che si possono incontrare nell'uso dei social network.
4. Il gergo della rete
La spiegazione, rigorosamente non tecnica, dei termini informatici o delle espressioni gergali che si incontrano con maggiore frequenza nelle "reti sociali".


10_02

Gruppo choc su Facebook: Garante Pivacy, anche quella foto lede la dignità della persona

si riporta la nota del Garante del 22.02.2010

L'Autorità Garante per la privacy prende atto che il gruppo choc su Facebook contro i bambini down è stato doverosamente e tempestivamente oscurato.
Nello spazio utilizzato dal gruppo appariva anche la foto di un neonato con una scritta ingiuriosa sulla fronte. L'immagine è stata ripresa da alcune testate, seppur in un contesto di generale riprovazione di quanto accaduto, senza l'adozione di accorgimenti che la rendessero anonima.
A tale riguardo, l'Autorità invita i mezzi di informazione che intendano documentare questo grave episodio - agenzie di stampa, giornali, quotidiani on line, Tg - ma anche gruppi attivi su Internet, a non rendere in alcun modo riconoscibile il bambino oggetto dello sfregio, avendo l'accortezza di oscurarne o pixelarne adeguatamente il volto.
La foto, al di là della concreta possibilità di consentire l'identificazione del neonato, è in sé lesiva della dignità della persona.
Il Garante ha deciso, altresì, di inviare ai direttori di tutte le testate giornalistiche, sia dei quotidiani che delle tv, una lettera per richiamare al più scrupoloso rispetto dei principi sanciti dal Codice deontologico dei giornalisti e dalla Carta di Treviso, in particolare quando si tratta di dare notizie riguardanti minori e persone affette da problemi di salute.

Vittime di violenza sessuale: stretta privacy

Non si possono pubblicare dettagli che possano rendere indentificabili le vittime di violenza sessuale. Tanto più quando si tratta di minori.
E' il richiamo del Garante privacy ai media a seguito della pubblicazione di notizie di agenzie che, nel riferire di un caso di violenza sessuale subita in famiglia da una minore, hanno pubblicato dati identificativi del padre, del fratello e di un vicino di casa arrestati per aver commesso il fatto. Il Garante ricorda che, anche quando questi dettagli fossero stati forniti da fonti ufficiali, i mezzi di informazione sono tenuti a non diffondere elementi che, anche indirettamente, portino all'individuazione di vittime di violenza sessuale. La pubblicazione di tali elementi contrasta con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti e risulta ancora più grave se si tiene conto che la vittima è una persona minore.


09_11

Lavoratori e web: monitorare i siti è una illecita verifica a distanza!

Il controllo sistematico e continuo dei siti internet visitati dai lavoratori è un illecito controllo a distanza. Viola la privacy e contrasta con lo statuto dei lavoratori. Questo il principio formulato dal Garante della Privacy, accogliendo un reclamo di un lavoratore, dipendente di una società che ha monitorato per nove mesi la navigazione on-line dei suoi dipendenti attraverso un software in grado di memorizzare la pagine web, il tempo di navigazione ed il numero di connessioni. Il provvedimento ripropone la questione dei limiti dei controlli sui lavoratori. In materia il Garante ha elaborato linee guida che il datore di lavoro deve applicare:
  1. elaborare un regolamento aziendale dettagliando quando e come si può usare internet e la posta elettronica;
  2. installare misure tecniche per impedire gli accessi non autorizzati;
  3. dare informativa al lavoratore sulle modalità di utilizzo del computer, della posta elettronica e sulle modalità di controllo;
  4. siglare un accordo sindacale per l'uso di software, necessari per esigenze produttive e/o di sicurezza, che configurano un controllo a distanza;
  5. in mancanza di accordo sindacale ottenere l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro.

Nessuna sanzione per la mancata verifica degli impianti di messa a terra perché il DPR 547/55 è stato abrogato

Assunta dalla corte di cassazione una altalenante posizione in merito alla sanzione da applicare in caso di mancata verifica degli impianti di messa a terra prevista dal DPR 547/1955. Assolto un datore di lavoro perchè il DPR 547/1955 e’ stato abrogato.
Sull’applicabilità della sanzione nel caso in cui un datore di lavoro abbia omesso di sottoporre a verifica periodica l’impianto di messa a terra installato nella propria azienda, già prevista dall’art. 328 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547 e punibile con la penalità prevista dall’art. 389 dello stesso decreto presidenziale, si era già espressa la Corte di Cassazione in passato in alcune sentenze con le quali la stessa, pur prendendo atto che il citato articolo del decreto presidenziale n. 547/1955 era stato abrogato dal successivo D.P.R. 22/10/2001 n. 462, contenente il Regolamento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi, riconosceva, ai fini della punibilità del reato, la continuità normativa fra i due decreti presidenziali. Con questa sentenza, invece, la stessa Corte di Cassazione ha annullata la condanna emessa a carico di un datore di lavoro per la mancata verifica dell’impianto di messa a terra motivando la decisione con la osservazione che l’obbligo di cui alla condanna sottoposta all’esame era stato abrogato e che pertanto non costituiva più un reato.



09_08

Le istruzioni dell'INAIL per la comunicazione degli RLS

L'INAIL, con nota del 25 agosto, ha precisato i termini e le modalità delle comunicazioni dei nominativi degli RLS allo stesso istituto.
I datori di lavoro devono comunicare per via telematica all'INAIL, in caso di nuova designazione, i nominativi degli RLS; in fase di prima attuazione l'obbligo scatta per ciò che riguarda gli RLS già eletti o designati.
A differenza di quanto previsto precedentemente, la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina. In fase di prima applicazione del decreto n°106/09, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti già eletti.
Coloro che hanno già comunicato, ottemperando all'obbligo secondo le precedenti istruzioni, il nominativo dell'RLS, NON DEVONO EFFETTUARE ALCUNA COMUNICAZIONE, se non nel caso siano intervenute variazioni di nomine nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla del 25 agosto 2009.
Coloro che non hanno effettuato nessuna comunicazione devono inviare la segnalazione seguendo le istruzioni sul sito dell'INAIL (www.inail.it).
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato RLS differente da quello segnalato a suo tempo.
Sanzioni: in caso di omessa comunicazione all'INAIL il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Comunicazione dei nominativi degli RLS all'INAIL

A seguito della pubblicazione in Gazzetta del decreto correttivo al testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministero del lavoro ha fornito le prime indicazioni per gli adempimenti che riguardano la comunicazione dei nominativi degli RLS.
Per effettuare tale comunicazione è pertanto necessario attendere le istruzioni operative che l'INAIL fornirà con propria circolare.
Per quanto concerne le indicazioni procedurali in merito alla comunicazione dei nominativi degli RLST, esse verranno rese note dall'INAIL dopo che il Ministero, in attuazione del nuovo quadro normativo, formulerà le opportune disposizioni.

Testo Unico: le disposizioni correttive apportate dal d.lgs. n°106

Punti Patente
E' stato introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori particolarmente a rischio infortunistico, in modo che in questi settori possano operare solo aziende o lavoratori rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare in edilizia per mezzo della istituzione di una "patente", i cui punti serviranno a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, gli elementi di valutazione saranno l'effettuazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L'azzeramento dei punti determina l'impossibilità di operare nel settore.
Meno burocrazia per le PMI
Si tenta il superamento di un approccio formalistico e burocratico prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali. Ad esempio, il correttivo ribadisce l'assoluta ed inderogabile necessità per ogni impresa di valutare i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori, ma, nel contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque, le imprese, specie le PMI, pur essendo tenute ad elaborare il documento "senza sconti" quanto alla sua completezza ed alla puntualità del suo aggiornamento, possono evitare di munirsi di posta certificata perchè la data del documento potrà essere dimostrata con la firma sullo stesso da parte del datore di lavoro, rappresentante della sicurezza dei lavoratori, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
Non solo sanzioni
Si presta attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza. A talu scopi il correttivo potenzia il coordinamento territoriale tra i funzionari di viglianza delle ASL e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l'espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi:
Verifica medica idoneità
Possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tuterlarne ex ante la salute.
Sanzioni
Si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. Così la prescrizione obbligatoria che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con la sanzione pecuniaria amministrativa. Al contempo si riserva la sanzione penale ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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