11_06

UNI: le norme tecniche

Napo e la Sicurezza sul lavoro

Far partecipare i consumatori all'elaborazione delle norme

L’ISO, l’Organizzazione mondiale di normazione, ha recentemente pubblicato una nuova brochure che manifesta l’interesse di far partecipare i consumatori all’elaborazione delle norme e descrive le modalità per ottenere la loro partecipazione.
"Involving consumer. Why and how"  fornisce agli organismi nazionali di normazione e alle altre organizzazioni coinvolte nell’eleborazione di norme indicazioni pratiche per far partecipare i consumatori al processo normativo. La brochure determina perché e quando coinvolgere il consumatore, il valore aggiunto rappresentato dalla loro partecipazione ai lavori, come organizzare concretamente la loro partecipazione e cosa significa essere un rappresentante dei consumatori.
L’opuscolo fa inoltre il punto relativamente al comitato ISO che si occupa delle politiche dei consumatori (COPOLCO), sui finanziamenti e la formazione dei rappresentanti dei consumatori, sulle risorse e sui collegamenti utili per studi ulteriori. Ventiquattrocase studies illustrano come questi differenti aspetti sono stati affrontati, soprattutto in un contesto nazionale o regionale.
Ecco alcuni punti chiave:
  • Le norme sono più rilevanti per il mercato se tengono conto delle preoccupazioni dei consumatori, e se questi sono coinvolti nella loro elaborazione.
  • Le preferenze dei consumatori, le questioni sociali e gli accordi commerciali sono fattori che conducono a un allargamento dei programmi di normazione e fanno della partecipazione dei consumatori un criterio essenziale.
  • I consumatori possono influenzare positivamente il dialogo sulle norme.
  • I rappresentanti dei consumatori devono essere indipendenti da interessi commerciali e in grado di esprimere i punti di vista del consumatore e dell’utilizzatore finale. Dovrebbero anche essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite mediante l’esperienza normativa agli altri consumatori.
  • I consumatori non dispongono di risorse: hanno bisogno di risorse – finanziarie e di altro tipo – per partecipare all’elaborazione delle norme, soprattutto a livello internazionale.
  • I consumatori devono essere consapevoli dell’importanza delle norme e della partecipazione alla loro elaborazione; potebbero trarre vantaggio dalla conoscenza delle procedure di normazione e dalla effettiva partecipazione ai lavori.
Scarica la brochure:
pdf Involving consumers. Why and How. Practical guidance for standards development bodies
Fonte: UNI

 

Prodotti da costruzione: pubblicato in GU il nuovo Regolamento n°305


E’ stato pubblicato lo scorso mese di aprile sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento n. 305/2011 “che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.
La “storica” direttiva sui prodotti da costruzione mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi in questo delicato settore, attraverso la definizione di norme armonizzate. Un obbiettivo importante che ha costituito uno dei capisaldi dell’attuale sistema europeo.
Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l’efficacia dei provvedimenti in atto, si è ora giunti a sostituire la direttiva 89/106/CEE dopo anni di onorato servizio. Un’esigenza di chiarezza e razionalizzazione, dunque, che intende andare a beneficio di tutto un settore considerato strategico per l’UE: un settore che fornisce il maggior numero di posti di lavoro in Europa e contribuisce notevolmente agli investimenti lordi che animano l’economia del continente. L’articolo 1 del nuovo Regolamento n. 305/2011 fissa i termini generali del provvedimento, che consistono nel fissare le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione “stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
Il Capo VI del Regolamento tratta le “Procedure semplificate” per quanto concerne l’uso della documentazione tecnica appropriata e le attività delle microimprese. Tra le novità del nuovo Regolamento, l’introduzione di un nuovo requisito di base delle opere di costruzione (Allegato I), ovvero il numero sette “Uso sostenibile delle risorse naturali”, per il quale “le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile” e garantisca in particolare il riutilizzo e la riciclabilità dei materiali, la durabilità delle opere e l’uso di materie prime e secondarie “ecologicamente compatibili”. Questo requisito, prima non previsto, è una naturale conseguenza dell'evoluzione tecnologica del settore in un'ottica di sostenibilità.
L’articolo 66 tratta le disposizioni transitorie con le quali si specifica che “i prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi” al nuovo Regolamento. Sarà dunque da quella data che il Regolamento n. 305/2011 sarà pienamente operativo.
Considerata l’importanza dell’argomento e la rilevanza dell’attuale intervento legislativo, entro il 25 aprile 2016 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull'attuazione del Regolamento.
Il documento rappresenta, dal punto di vista legislativo, il quadro attualmente più avanzato sui temi e sulle problematiche dell’intero settore delle costruzioni. Un settore in cui le prescrizioni di legge e le norme tecniche formano da tempo un insieme collaudato e coerente.Trattandosi di un Regolamento, esso non ha bisogno di un recepimento formale da parte degli Stati membri, ma è entrato direttamente in vigore dopo venti giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 4 aprile.
fonte UNI

11_02

La privacy tra i banchi della scuola

Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?
A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.
La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni.
Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.
Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il "corretto trattamento dei dati personali". Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.
La guida del Garante privacy
Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante. Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.


Il Garante della Privacy ai media: no ai nomi dei violentatori se rendono identificabile la vittima

"Non si possono pubblicare dettagli che rendono identificabili le vittime di violenza sessuale. Tanto più quando si tratta di minori".
É il forte richiamo del Garante privacy ai media in seguito alla pubblicazione di notizie di agenzie che, nel riferire di un caso di violenza sessuale subita in famiglia da una minore, hanno pubblicato nome, cognome ed età del padre arrestato.
Il Garante ricorda che, anche quando questi dettagli fossero stati forniti da fonti ufficiali, i mezzi di informazione sono tenuti a non diffondere elementi che, anche indirettamente, portino all'individuazione di vittime di violenza sessuale.
La pubblicazione di tali dettagli contrasta con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti e risulta ancora più grave se si tiene conto che la vittima è una persona minore, alla quale la normativa italiana e le Convenzioni internazionali (Codice privacy, Codice penale, nuovo processo minorile, Carta di Treviso, Convenzione dei diritti del fanciullo) riconoscono una tutela rafforzata.


















Approvato dal Parlamento Europeo il Regolamento per i Prodotti da Costruzione

Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato lo scorso 18 gennaio il Regolamento che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei Prodotti da Costruzione all’interno dell’Unione Europea abrogando al contempo la CPD-Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE.
Il Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) sostituisce la CPD-Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CE e che governerà il mondo dell’edilizia per il prossimo futuro con una particolare attenzione, come obiettivo, alle piccole e alle microimprese, alla difesa della salute dei lavoratori e dei consumatori e dell’ambiente.
Ha applicazione immediata e non necessita di recepimento da parte degli Stati Membri a differenza delle Direttive che vanno accolte nell'ordinamento legislativo da apposite leggi.
Tuttavia buona parte delle norme che esso fissa saranno valide dal 1° luglio 2013.


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Valutazione sullo stress dal 1° gennaio 2011

L'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato diventa operativo. Dal 1° gennaio 2011 i datori pubblici e privati dovranno esaminare le fonti di rischio da stress e inserirle nel documento aziendale. La commissione consultiva permanente per la salute nei luoghi di lavoro, istituita presso il ministero del Welfare, ha approvato nella riunione del 17 novembre le linee guida che serviranno per gli adempimenti previsti dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del Testo Unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81/08). Il ministero del Lavoro ha informato con una lettera circolare i propri uffici.

Le indicazioni fornite dalla commissione concedono dunque più tempo alle imprese per adeguarsi. Tuttavia, i datori di lavoro dovranno "programmare" entro la fine dell'anno tutte le fasi della valutazione dei rischi da stress. Questo calendario, con le audizioni dei lavoratori da effettuarsi secondo la metodologia suggerita nelle linee guida (senza la presenza obbligatoria di uno psicologo), dovrà essere presentato a eventuali ispettori. Questi ultimi dovranno giudicare il rispetto dell'obbligo sulla base del programma stilato dai datori, per esempio in relazione al numero dei dipendenti. È chiaro che, in linea di massima, a un'azienda con cento lavoratori sarà dato più tempo che a una che ne impiega 20.



10_08

Prorogata la valutazione del rischio stress-correlato

E' in vigore dal 31 luglio 2010 la legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica».
In particolare:
Proroga per tutti della Valutazione Rischio Sress lavoro-correlato al 31 dicembre 2010.
Infatti l'art. 8 comma 12 dispone che: " Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato  il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al 31 dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi"
Altro punto importante per il settore della sicurezza riguarda il differimento di 12 mesi del termine di applicazione di cui all'art. 3, comma 2, primo periodo del D.lgs. 81/08 , che consiste nel differire al 15 maggio 2011 le disposizioni del D.lgs. 81/08 nei riguardi di Forze armate, Università, scuole etc...
Sostituzione della Dia (Dichiarazione di inizio attività) con la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività)(art. 19)
La nuova norma rende possibile l'inizio dei lavori nello stesso giorno della segnalazione all'amministrazione preposta, senza attendere i 30 giorni previsti dalla precedente disciplina, ferma restando la possibilità di effettuare verifiche in corso d'opera,

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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