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22_03
Ban a Kaspersky, la circolare di ACN indicherà alle Pa software “sicuri”

Sarà l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ad “indicare le categorie di prodotti e servizi tra quelle volte ad assicurare le funzioni di sicurezza” richieste per le PA.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge ‘Ucraina’ con cui il Governo, di fatto, impone nelle Pubbliche amministrazioni il divieto di usare l’antivirus Kaspersky e tutti gli altri software di aziende legate alla Federazione Russa. C’è da dire che l’esecutivo motiva il ban, non per il rischio di veicolazione di malware o captatori informatici attraverso hardware e software realizzati da società russe, ma in modo meno allarmistico: come se le aziende russe di IT dovessero chiudere il rubinetto a causa del conflitto in corso. Ecco la motivazione contenuta del decreto-legge:
Per “prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, derivanti dal rischio che le aziende produttrici di prodotti e servizi tecnologici di sicurezza informatica legate alla Federazione Russa non siano in grado di fornire servizi e aggiornamenti ai propri prodotti, in conseguenza della crisi in Ucraina”, allora “le medesime amministrazioni procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso”.
La circolare dell’Agenzia cyber indicherà alle Pa hardware e software “sicuri”
Ora, che il decreto-legge è in vigore, tutte le Pubbliche amministrazioni, centrali e locali, come fanno a scegliere la valida e sicura alternativa a Kaspersky? Ricordiamo che sono 2.297 gli acquirenti pubblici italiani del software sviluppato dalla società, con headquarter a Mosca, fondata e guidata dal russo Eugene Kaspersky.
Sarà l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con una circolare ad indicare alle Pa hardware e software “sicuri”.
Nel dettaglio, il decreto-legge prevede:
“Le categorie di prodotti e servizi sono indicate con circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, tra quelle volte ad assicurare le seguenti funzioni di sicurezza:
- sicurezza dei dispositivi (endpoint security),
- ivi compresi applicativi antivirus, antimalware ed «endpoint detection and response» (EDR);
- «web application firewall» (WAF)”.
Comuni: Privacy di rigore per delibere e determine
Costa caro al comune pubblicare provvedimenti integrali come delibere e determine piene di informazioni personali non occultate. La trasparenza non può infatti diventare un modo per liberalizzare in maniera indiscriminata la diffusione dei dati personali. Lo ha chiarito il garante per la protezione dei dati personali con ordinanza ingiunzione 45 del 10/2/22. Un cittadino ha proposto reclamo all’autorità dopo aver appreso che sull’albo pretorio di un comune erano stati diffusi tutti i dettagli delle sue denunce e querele per giustificare la revoca dell’assunzione in servizio di un altro soggetto. Il garante ha quindi avviato un’istruttoria che si è conclusa con l’applicazione di una misura punitiva a carico del comune che in qualità di titolare del trattamento ha violato la normativa in materia di protezione dati personali. Per fornire un’adeguata motivazione ad un provvedimento amministrativo è corretto illustrare dettagliatamente tutti gli accadimenti. Ma prima di pubblicare all’albo pretorio questi atti occorre una minimizzazione finalizzata al rispetto dei principi previsti dal regolamento europeo.
Ruolo, Compiti e Responsabilità del Preposto
La Legge 215/21 integra gli articoli 18 e 19 del D.lgs. 81-08 specificando le funzioni del Preposto: una figura che ora assume un ruolo centrale, assieme al Datore di lavoro e al Dirigente.
Innanzitutto si stabilisce che Datore di lavoro e Dirigente debbano obbligatoriamente individuare il Preposto (o i Preposti) per l’esecuzione delle attività di vigilanza, definite nell’art. 19 del D.lgs. 81-08. In secondo luogo, viene affidato ai Contratti collettivi di lavoro la possibilità di definire la misura del compenso che spetta al Preposto per le attività affidategli. E’ inoltre previsto che quest’ultimo non debba subire alcun pregiudizio nello svolgimento dei propri compiti (art. 18, D.lgs. 81-08).
Infine, per quanto riguarda la cantieristica, lo svolgimento di attività in appalto o subappalto prevede che Datori di lavoro, appaltatori e subappaltatori, indichino al Datore di lavoro committente le figure che svolgono la funzione di Preposto.
In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, la Legge 215/21 prevede l’arresto dai due ai quattro mesi o il pagamento di un’ammenda da 1.500 a 6.000€.
D’altro canto al Preposto è affidato il compito di:
- Sovrintendere e vigilare i lavoratori nell’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Sovrintendere e vigilare i lavoratori sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale, messi a loro disposizione.
- Intervenire per modificare comportamenti errati dei lavoratori, rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti di protezione collettiva e individuale messi a disposizione, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
- Interrompere le attività dei lavoratori che reiterino dei comportamenti errati, nonostante le debite correzioni, e informare i diretti superiori.
Anche in questo caso la Legge 215/21 prevede la pena dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 491,40 a 1.474,21 €, per i preposti che non adempiono ai propri doveri.
Formazione ed addestramento dei lavoratori
La Legge 215/21 ha modificato i commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81-08, e prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni riveda gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, e li unisca in un unico Accordo. Questo per consentire:
- L’individuazione dei contenuti minimi, della durata e delle modalità di formazione obbligatoria del Datore di lavoro.
- La definizione delle modalità di verifica finale dell’apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti ai corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda il Datore di Lavoro, quest’ultimo dovrà effettuare obbligatoriamente uno specifico corso di formazione e aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito nell’Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni.
Per ciò che concerne, invece, le modalità di “addestramento” , dovranno svolgersi mediante una prova pratica sul corretto utilizzo di macchine, attrezzature, impianti, dispositivi e sostanze, ed una esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza. Il tutto dovrà essere riportato in un apposito registro, cartaceo o informatizzato, recante gli interventi di addestramento svolti.
Un focus particolare è stato riservato alla formazione del Preposto, che dovrà essere svolta esclusivamente in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale. In ogni caso dovranno essere previsti aggiornamenti nella formazione, se si manifestassero nei luoghi di lavoro evoluzioni dei rischi già esistenti o l’insorgenza di nuovi.
Eventuali violazioni prevedono l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.
Google Analytcs e la privacy
A causa della sua ubiquità Google Analytics solleva alcuni problemi di privacy.
Ogni volta che qualcuno visita un sito web che utilizza Google Analytics, Google tiene traccia di quella visita tramite l'indirizzo IP degli utenti al fine di determinare la posizione geografica approssimativa dell'utente. Lo strumento è utilizzato per osservare vari tipi di statistiche come la durata della sessione, la provenienza della visita, il numero di pagine visitate, le pagine più viste, la posizione geografica ecc.
Google Analytics viene implementato aggiungendo quello che viene definito "page tag". Si tratta del codice di tracciamento di Google (GATC, Google Analytics Tracking Code) ed è un frammento di codice JavaScript che l'utente aggiunge in tutte le pagine del proprio dominio web. Questo codice, che dialoga direttamente con il server di Google, consente di raccogliere i dati di navigazione degli utenti, che poi vengono elaborati, sviluppati e mostrati all'interno della piattaforma.
Per soddisfare i requisiti legali, Google Analytics può rendere anonimo l'indirizzo IP. Google ha anche rilasciato un plug-in del browser che disattiva i dati sulla visita di una pagina inviati a Google Poiché questo plug-in è prodotto e distribuito da Google stesso, ha incontrato molte discussioni e critiche.
Nonostante le misure attuate da Google, molte autorità per la protezione dei dati (tra cui, prima tra tutte, il Garante austriaco) stanno intimando agli operatori web di interrompere l’utilizzo dei servizi di Google Analytics sui propri siti web.
L’esito dell’analisi giuridica svolta dall’autorità competente in caso di accertamenti dipende molto dai fatti specifici del caso concreto e dalle effettive configurazioni di Google che utilizza il titolare del trattamento.
I punti essenziali da verificare ⤵️:
1️⃣ Verificare che il contratto sia stipulato con Google Ireland Limited e non con Google LLC.
2️⃣ Richiedere il consenso prima che Google Analytics venga attivato durante le visite al sito.
3️⃣ Utilizzare la funzione di #anonimizzazione dell’indirizzo IP.
4️⃣ Assicurarsi che l’opzione “Condivisione dati” sia disattivata.
5️⃣ Assicurarsi che l’opzione Google Signals non sia attivata.
6️⃣ Impostare un periodo di conservazione più breve possibile.
7️⃣ Assicurarsi che gli User ID non consentano l’identificazione dell’utente.
In attesa di un indirizzo univoco tra le autorità europee, ecco un interessante schema per i titolari di siti Web affinché questi adottino ogni misura possibile per ridurre al minimo i rischi di un utilizzo dei servizi Google non conforme.
Sanzionata l’Accademia di Belle Arti di Roma per aver designato un RPD in posizione di conflitto di interessi, in violazione dell’art. 38, par. 6, del Regolamento
… si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Accademia, per aver diffuso dati personali relativi al reclamante in assenza di un’idonea base giuridica, in violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento, nonché dell’art. 2-ter del Codice, nonché per aver designato un RPD in posizione di conflitto di interessi, in violazione dell’art. 38, par. 6, del Regolamento.
La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice.
Leggi il provvedimento integrale:
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https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9718134
Ordinanza ingiunzione nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI - Ambito Territoriale Di Napoli
Sanzione di € 4.000 a carico dell'Ambito Territoriale di Napoli per pubblicazione illeggitima di dati.
Qui di seguito il provvedimento integrale:
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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Ministero dell’Istruzione, Ufficio... - Garante Privacy
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