Il controllo sistematico e continuo dei siti internet visitati dai lavoratori è un illecito controllo a distanza. Viola la privacy e contrasta con lo statuto dei lavoratori. Questo il principio formulato dal Garante della Privacy, accogliendo un reclamo di un lavoratore, dipendente di una società che ha monitorato per nove mesi la navigazione on-line dei suoi dipendenti attraverso un software in grado di memorizzare la pagine web, il tempo di navigazione ed il numero di connessioni. Il provvedimento ripropone la questione dei limiti dei controlli sui lavoratori. In materia il Garante ha elaborato linee guida che il datore di lavoro deve applicare:
- elaborare un regolamento aziendale dettagliando quando e come si può usare internet e la posta elettronica;
- installare misure tecniche per impedire gli accessi non autorizzati;
- dare informativa al lavoratore sulle modalità di utilizzo del computer, della posta elettronica e sulle modalità di controllo;
- siglare un accordo sindacale per l'uso di software, necessari per esigenze produttive e/o di sicurezza, che configurano un controllo a distanza;
- in mancanza di accordo sindacale ottenere l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro.