- elaborare un regolamento aziendale dettagliando quando e come si può usare internet e la posta elettronica;
- installare misure tecniche per impedire gli accessi non autorizzati;
- dare informativa al lavoratore sulle modalità di utilizzo del computer, della posta elettronica e sulle modalità di controllo;
- siglare un accordo sindacale per l'uso di software, necessari per esigenze produttive e/o di sicurezza, che configurano un controllo a distanza;
- in mancanza di accordo sindacale ottenere l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro.
09_11
Lavoratori e web: monitorare i siti è una illecita verifica a distanza!
Nessuna sanzione per la mancata verifica degli impianti di messa a terra perché il DPR 547/55 è stato abrogato
Sull’applicabilità della sanzione nel caso in cui un datore di lavoro abbia omesso di sottoporre a verifica periodica l’impianto di messa a terra installato nella propria azienda, già prevista dall’art. 328 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547 e punibile con la penalità prevista dall’art. 389 dello stesso decreto presidenziale, si era già espressa la Corte di Cassazione in passato in alcune sentenze con le quali la stessa, pur prendendo atto che il citato articolo del decreto presidenziale n. 547/1955 era stato abrogato dal successivo D.P.R. 22/10/2001 n. 462, contenente il Regolamento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi, riconosceva, ai fini della punibilità del reato, la continuità normativa fra i due decreti presidenziali. Con questa sentenza, invece, la stessa Corte di Cassazione ha annullata la condanna emessa a carico di un datore di lavoro per la mancata verifica dell’impianto di messa a terra motivando la decisione con la osservazione che l’obbligo di cui alla condanna sottoposta all’esame era stato abrogato e che pertanto non costituiva più un reato.
09_08
Le istruzioni dell'INAIL per la comunicazione degli RLS
Comunicazione dei nominativi degli RLS all'INAIL
Testo Unico: le disposizioni correttive apportate dal d.lgs. n°106
09_05
PROROGA IN EXTREMIS: SCIVOLA IL TERMINE DI COMUNICAZIONE DEL RLS E DEGLI INFORTUNI DI 1 GIORNO ALL'INAIL
09_04
Videocamere: no al controllo dei lavoratori
Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente. L'uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, richiamati anche dal Codice della privacy.
Il principio è stato ribadito dal Garante al termine di un'operazione di controllo sull'utilizzo di apparati di videosorveglianza da parte di una cooperativa. L'Autorità ha disposto il blocco del trattamento effettuato mediante alcune videocamere poste in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, come quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale.
A tale proposito, il Garante ha ricordato quanto a suo tempo stabilito dalla Cassazione, la quale aveva confermato che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa "non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".
09_03
Testo Unico sulla Sicurezza: approvate le proroghe
Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2009 S.O. n.28 sono pubblicati la legge n.14 di conversione nonchè il testo coordinato del Decreto legge 207/2008 il cosiddetto decreto "milleproroghe". L'art. 32 proroga al 16-05-2009 i seguenti adempimenti:
1. Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i "rischi stress lavoro correlati" (art. 28 comma 1);
2. Data Certa del DVR (art. 28 comma 2);
3. Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art 18 comma 1 lettera r);
4. Divieto di visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a).
Inoltre stabilisce che:
- all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».- all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2».
09_01
Pubblicata la nuova norma ISO 9001:2008
* ribadire e garantire la conformità legislativa del prodotto (o del servizio) all'interno del sistema di gestione qualità;
* rivalutare la metodologia di gestione dei processi affidati a Fornitori e di cui si mantiene la responsabilità davanti al mercato;
* ricomprendere tutte le risorse umane in forza e che sono parte integrante del sistema di gestione qualità;
* focalizzare gli aspetti di garanzia sul prodotto (o del servizio) all'interno del sistema di gestione qualità;
* facilitare l'interazione con altri sistemi di gestione (es.: ambientale) o con altri schemi di certificazione (es.: Catena della Custodia);
* consolidare la propria posizione commerciale nel mercato in cui operano.
In data 26-11-2008 è stata ritirata la norma UNI EN ISO 9001:2000 ed è stata pubblicata contestualmente dall'UNI la norma UNI EN ISO 9001:2008 in versione bilingue italiano-inglese. Come pubblicato nel sito di SINCERT, specifichiamo di seguito l'implicazione per le nuove aziende e per le aziende già certificate:
Le certificazioni di conformità alla ISO 9001:2008 (e alle equivalenti norme nazionali) potranno essere rilasciate solo dopo la pubblicazione della ISO 9001:2008 (quindi già dal periodo attuale) e dopo la verifica di sorveglianza (di routine) o di ricertificazione a fronte della ISO 9001:2008.
Dopo un anno dalla pubblicazione della ISO 9001:2008, tutte le nuove certificazioni e ricertificazioni rilasciate dagli organismi accreditati dovranno essere conformi alla ISO 9001:2008.
Due anni dopo la pubblicazione della ISO 9001:2008, cesserà la validità delle certificazioni rilasciate secondo la ISO 9001:2000.
Decreto milleproroghe: rinvio parziale Testo Unico sicurezza sul lavro
Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il d.l. 30 dicembre 2008, n, 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”. Nel d.l. in argomento sono contenute, tra l’altro le disposizioni relative alle modifiche, già preannunciate, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con un parziale dietrofront sulle proroghe in tema di sicurezza sul lavoro rispetto a quanto scaturito dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 in cui era stato approvato il d.l. Si tratta, quindi, di un rinvio mirato delle misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto l’1 gennaio 2009 è entrato l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi aziendali in base all’articolo 28 del nuovo Testo unico mentre i datori di lavoro avranno tempo sino alla data del 16 maggio 2009:
* per valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
* per assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.
Con l’articolo 32 del d.l. in argomento slittano al 19 maggio 2009:
* l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 81/2008);
* il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008).
Ad ogni buon conto il testo dell’articolo 32 del decreto Milleproroghe in argomento è il seguente:
“Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.”
Privacy, una stretta sulle sanzioni
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