09_11

Lavoratori e web: monitorare i siti è una illecita verifica a distanza!

Il controllo sistematico e continuo dei siti internet visitati dai lavoratori è un illecito controllo a distanza. Viola la privacy e contrasta con lo statuto dei lavoratori. Questo il principio formulato dal Garante della Privacy, accogliendo un reclamo di un lavoratore, dipendente di una società che ha monitorato per nove mesi la navigazione on-line dei suoi dipendenti attraverso un software in grado di memorizzare la pagine web, il tempo di navigazione ed il numero di connessioni. Il provvedimento ripropone la questione dei limiti dei controlli sui lavoratori. In materia il Garante ha elaborato linee guida che il datore di lavoro deve applicare:
  1. elaborare un regolamento aziendale dettagliando quando e come si può usare internet e la posta elettronica;
  2. installare misure tecniche per impedire gli accessi non autorizzati;
  3. dare informativa al lavoratore sulle modalità di utilizzo del computer, della posta elettronica e sulle modalità di controllo;
  4. siglare un accordo sindacale per l'uso di software, necessari per esigenze produttive e/o di sicurezza, che configurano un controllo a distanza;
  5. in mancanza di accordo sindacale ottenere l'autorizzazione della direzione provinciale del lavoro.

Nessuna sanzione per la mancata verifica degli impianti di messa a terra perché il DPR 547/55 è stato abrogato

Assunta dalla corte di cassazione una altalenante posizione in merito alla sanzione da applicare in caso di mancata verifica degli impianti di messa a terra prevista dal DPR 547/1955. Assolto un datore di lavoro perchè il DPR 547/1955 e’ stato abrogato.
Sull’applicabilità della sanzione nel caso in cui un datore di lavoro abbia omesso di sottoporre a verifica periodica l’impianto di messa a terra installato nella propria azienda, già prevista dall’art. 328 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547 e punibile con la penalità prevista dall’art. 389 dello stesso decreto presidenziale, si era già espressa la Corte di Cassazione in passato in alcune sentenze con le quali la stessa, pur prendendo atto che il citato articolo del decreto presidenziale n. 547/1955 era stato abrogato dal successivo D.P.R. 22/10/2001 n. 462, contenente il Regolamento per la denuncia di installazione dei dispositivi di protezione, contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi, riconosceva, ai fini della punibilità del reato, la continuità normativa fra i due decreti presidenziali. Con questa sentenza, invece, la stessa Corte di Cassazione ha annullata la condanna emessa a carico di un datore di lavoro per la mancata verifica dell’impianto di messa a terra motivando la decisione con la osservazione che l’obbligo di cui alla condanna sottoposta all’esame era stato abrogato e che pertanto non costituiva più un reato.



09_08

Le istruzioni dell'INAIL per la comunicazione degli RLS

L'INAIL, con nota del 25 agosto, ha precisato i termini e le modalità delle comunicazioni dei nominativi degli RLS allo stesso istituto.
I datori di lavoro devono comunicare per via telematica all'INAIL, in caso di nuova designazione, i nominativi degli RLS; in fase di prima attuazione l'obbligo scatta per ciò che riguarda gli RLS già eletti o designati.
A differenza di quanto previsto precedentemente, la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina. In fase di prima applicazione del decreto n°106/09, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti già eletti.
Coloro che hanno già comunicato, ottemperando all'obbligo secondo le precedenti istruzioni, il nominativo dell'RLS, NON DEVONO EFFETTUARE ALCUNA COMUNICAZIONE, se non nel caso siano intervenute variazioni di nomine nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla del 25 agosto 2009.
Coloro che non hanno effettuato nessuna comunicazione devono inviare la segnalazione seguendo le istruzioni sul sito dell'INAIL (www.inail.it).
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato RLS differente da quello segnalato a suo tempo.
Sanzioni: in caso di omessa comunicazione all'INAIL il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Comunicazione dei nominativi degli RLS all'INAIL

A seguito della pubblicazione in Gazzetta del decreto correttivo al testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministero del lavoro ha fornito le prime indicazioni per gli adempimenti che riguardano la comunicazione dei nominativi degli RLS.
Per effettuare tale comunicazione è pertanto necessario attendere le istruzioni operative che l'INAIL fornirà con propria circolare.
Per quanto concerne le indicazioni procedurali in merito alla comunicazione dei nominativi degli RLST, esse verranno rese note dall'INAIL dopo che il Ministero, in attuazione del nuovo quadro normativo, formulerà le opportune disposizioni.

Testo Unico: le disposizioni correttive apportate dal d.lgs. n°106

Punti Patente
E' stato introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori particolarmente a rischio infortunistico, in modo che in questi settori possano operare solo aziende o lavoratori rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare in edilizia per mezzo della istituzione di una "patente", i cui punti serviranno a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, gli elementi di valutazione saranno l'effettuazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L'azzeramento dei punti determina l'impossibilità di operare nel settore.
Meno burocrazia per le PMI
Si tenta il superamento di un approccio formalistico e burocratico prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali. Ad esempio, il correttivo ribadisce l'assoluta ed inderogabile necessità per ogni impresa di valutare i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori, ma, nel contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque, le imprese, specie le PMI, pur essendo tenute ad elaborare il documento "senza sconti" quanto alla sua completezza ed alla puntualità del suo aggiornamento, possono evitare di munirsi di posta certificata perchè la data del documento potrà essere dimostrata con la firma sullo stesso da parte del datore di lavoro, rappresentante della sicurezza dei lavoratori, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
Non solo sanzioni
Si presta attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza. A talu scopi il correttivo potenzia il coordinamento territoriale tra i funzionari di viglianza delle ASL e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l'espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi:
Verifica medica idoneità
Possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tuterlarne ex ante la salute.
Sanzioni
Si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. Così la prescrizione obbligatoria che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con la sanzione pecuniaria amministrativa. Al contempo si riserva la sanzione penale ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali.

09_05

PROROGA IN EXTREMIS: SCIVOLA IL TERMINE DI COMUNICAZIONE DEL RLS E DEGLI INFORTUNI DI 1 GIORNO ALL'INAIL

Il Ministero del Lavoro con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.
Slitta al 16 agosto, quindi, l'obbligo di comunicazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questa ulteriore proroga è stata comunicata oggi dall'INAIL, ed è stata voluta da diversi ordini professionali che hanno segnalato le difficoltà operative e tecniche dell'invio. La fonte è il sito internet dell'INAIL.
Il Ministero del Lavoro ha sospeso, inoltre, l'obbligo di comunicare all'INAIL gli infortuni di 1 giorno, oltre a quello in cui è avvenuto lo stesso infortunio. Il nuovo termine viene così differito al 16 agosto 2009. L'obbligo, secondo il Ministero, è subordinato all'istituzione ed alla messa in esercizio del SINP (sistema informativo integrato) previsto dal d.lgs. n°81/08 ed oggi non ancora esistente.

09_04

Videocamere: no al controllo dei lavoratori

Il principio vale anche per aree dove i dipendenti possono trovarsi saltuariamente
Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori, anche in aree e locali dove si trovino saltuariamente. L'uso delle telecamere sui luoghi di lavoro deve rispettare in maniera rigorosa gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori, richiamati anche dal Codice della privacy.
Il principio è stato ribadito dal Garante al termine di un'operazione di controllo sull'utilizzo di apparati di videosorveglianza da parte di una cooperativa. L'Autorità ha disposto
il blocco del trattamento effettuato mediante alcune videocamere poste in aree suscettibili di transito da parte dei lavoratori, come quelle di carico e scarico delle merci, i box informazioni e la zona circostante. Il sistema di videosorveglianza può, infatti, configurarsi come forma di controllo a distanza dell'attività lavorativa anche nel caso in cui i luoghi di lavoro siano frequentati anche solo temporaneamente dal personale.
A tale proposito, il Garante ha ricordato quanto a suo tempo stabilito dalla Cassazione, la quale aveva confermato che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa "non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".

09_03

Testo Unico sulla Sicurezza: approvate le proroghe

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2009 S.O. n.28 sono pubblicati la legge n.14 di conversione nonchè il testo coordinato del Decreto legge 207/2008 il cosiddetto decreto "milleproroghe". L'art. 32 proroga al 16-05-2009 i seguenti adempimenti:
1. Valutazione dei rischi (e relative sanzioni) solo per i "rischi stress lavoro correlati" (art. 28 comma 1);
2. Data Certa del DVR (art. 28 comma 2);
3. Invio all'INAIL e all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art 18 comma 1 lettera r);
4. Divieto di visite mediche "preassuntive" (art. 41, comma 3, lettera a).
Inoltre stabilisce che:
- all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».- all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2».

www.studiolobrutto.eu

09_01

Pubblicata la nuova norma ISO 9001:2008

La nuova norma non contiene nuovi requisiti rispetto al medesimo standard edizione 2000. Essa, basandosi sui ritorni dati dal mercato (es.: Organizzazioni certificate, ecc.) e su otto anni di applicazione, fornisce una serie di chiarimenti mediante l'introduzione di note esplicative che potrebbero comunque comportare la revisione del Manuale Qualità. Tali note esplicative dovrebbero offrire alle Aziende l'opportunità di:

* ribadire e garantire la conformità legislativa del prodotto (o del servizio) all'interno del sistema di gestione qualità;
* rivalutare la metodologia di gestione dei processi affidati a Fornitori e di cui si mantiene la responsabilità davanti al mercato;
* ricomprendere tutte le risorse umane in forza e che sono parte integrante del sistema di gestione qualità;
* focalizzare gli aspetti di garanzia sul prodotto (o del servizio) all'interno del sistema di gestione qualità;
* facilitare l'interazione con altri sistemi di gestione (es.: ambientale) o con altri schemi di certificazione (es.: Catena della Custodia);
* consolidare la propria posizione commerciale nel mercato in cui operano.
In data 26-11-2008 è stata ritirata la norma UNI EN ISO 9001:2000 ed è stata pubblicata contestualmente dall'UNI la norma UNI EN ISO 9001:2008 in versione bilingue italiano-inglese. Come pubblicato nel sito di SINCERT
, specifichiamo di seguito l'implicazione per le nuove aziende e per le aziende già certificate:
Le certificazioni di conformità alla ISO 9001:2008 (e alle equivalenti norme nazionali) potranno essere rilasciate solo dopo la pubblicazione della ISO 9001:2008 (quindi già dal periodo attuale) e dopo la verifica di sorveglianza (di routine) o di ricertificazione a fronte della ISO 9001:2008.
Dopo un anno dalla pubblicazione della ISO 9001:2008, tutte le nuove certificazioni e ricertificazioni rilasciate dagli organismi accreditati dovranno essere conformi alla ISO 9001:2008.
Due anni dopo la pubblicazione della ISO 9001:2008, cesserà la validità delle certificazioni rilasciate secondo la ISO 9001:2000.

Decreto milleproroghe: rinvio parziale Testo Unico sicurezza sul lavro

Sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il d.l. 30 dicembre 2008, n, 207 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”. Nel d.l. in argomento sono contenute, tra l’altro le disposizioni relative alle modifiche, già preannunciate, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con un parziale dietrofront sulle proroghe in tema di sicurezza sul lavoro rispetto a quanto scaturito dal Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008 in cui era stato approvato il d.l. Si tratta, quindi, di un rinvio mirato delle misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, pertanto l’1 gennaio 2009 è entrato l’obbligo di integrare il documento di valutazione dei rischi aziendali in base all’articolo 28 del nuovo Testo unico mentre i datori di lavoro avranno tempo sino alla data del 16 maggio 2009:
* per valutare lo stress lavoro-correlato di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
* per assicurare una data certa al documento di valutazione dei rischi.

Con l’articolo 32 del d.l. in argomento slittano al 19 maggio 2009:
* l’obbligo di comunicare all’INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno ed ai fini assicurativi quelli che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18, comma 1, lettera r) del d.lgs. n. 81/2008);
* il divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008).

Ad ogni buon conto il testo dell’articolo 32 del decreto Milleproroghe in argomento è il seguente:

“Art. 32 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 811. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.”

http://www.studiolobrutto.eu/

Privacy, una stretta sulle sanzioni

Pugno duro contro gli illeciti amministrativi contro la privacy. Il Decreto n°207/08 (milleproroghe pubblicato nella G.U. n°304 del 31.12.08), dopo le recenti semplificazioni su DPS e misure di sicurezza, mostra una altra faccia della medaglia e innalza genericamente il livello sanzionatorio per omessa informativa ed omessa collaborazione con il Garante. Viene anche introdottauna sanzione amministrativa (fino a 120 mila euro) per l'ipotesi di violazione delle misure minime di sicurezza e trattamento illecito dei dati. Viene però data la possibilità di diminuire le sanzioni fino a due quinti nei casi lievi. Il Garante avrà dunque più possibilità di adeguare la sanzione al caso concreto, ma in un quadro complessivo sanzionatorio rimasto a livelli abbastanza elevati.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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