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Formazione dipendenti sulla sicurezza sul lavoro

OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di adempiere all’obbligo di formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.

DESTINATARI
Lavoratori come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

PROGRAMMA

FORMAZIONE GENERALE (4 ore)
· Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
· Organizzazione della prevenzione aziendale;
· Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
· Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore)
· Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali;
· Macchine, attrezzature;
· Cadute dall'alto;
· Rischi da esplosione,
· Rischi chimici (nebbie - oli - fumi - vapori – polveri) e etichettatura;
· Rischi cancerogeni,
· Rischi biologici,
· Rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni);
· Microclima e illuminazione;
· Videoterminali;
· DPI Organizzazione del lavoro;
· Ambienti di lavoro;
· Stress lavoro-correlato;
· Movimentazione manuale carichi;
· Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
· Segnaletica;
· Emergenze;
· Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
· Procedure esodo e incendi;
· Procedure organizzative per il primo soccorso;
· Incidenti e infortuni mancati;
· Altri Rischi.

DOCENTI DEL CORSO
Il corso è tenuto da formatori con esperienza specifica che si occupano della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, della valutazione dei rischi e della formazione dei lavoratori.

La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare

Obbligo del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l'ultima parola spetta alle scuole.
Temi in classe
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.
Cellulari e tablet
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone  può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.
Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Retta e servizio mensa
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.
Inserimento professionale
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.
Questionari per attività di ricerca
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.
Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.
Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati  - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare  queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.

Rilevazione impronte digitali in un liceo di Roma. Il Garante apre un'istruttoria

Il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un'istruttoria a seguito di una segnalazione nella quale si lamenta che presso un liceo di Roma sarebbe stata effettuata una raccolta di dati biometrici di alcuni docenti finalizzata all'installazione di un sistema di rilevazione delle presenze del personale. Nella segnalazione si lamenta inoltre la presenza di telecamere di sorveglianza posizionate senza alcuna comunicazione al personale.
L'Autorità ha quindi chiesto al Dirigente dell'istituto scolastico di comunicare notizie utili alla valutazione del caso, al fine di verificare il rispetto delle procedure previste per legge riguardo all'installazione dei dispositivi biometrici e la liceità del trattamento dei dati dei dipendenti alla luce dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza.
Per quanto riguarda la rilevazione delle impronte digitali l'Autorità intende verificare, in particolare, se il trattamento dei dati biometrici sia stato effettivamente svolto, l'eventuale data di inizio e i soggetti nei confronti dei quali sarebbe stato effettuato, le caratteristiche tecniche e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione. Con riferimento invece al sistema di videosorveglianza l'Autorità vuole accertare il rispetto del provvedimento generale del 2010 e della normativa posta a tutela dei lavoratori.

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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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