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Decreto "milleproroghe": antincendio. Proroga per gli alberghi con più di 25 posti letto

Le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto avranno tempo fino al 31 dicembre 2012 per adeguarsi alla normativa antincendio: nello specifico, le strutture esistenti prima dell’entrata in vigore  del D.M. 9 aprile 1994  “che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Le strutture inadempienti che non abbiano presentano istanza, o che non risultino ammesse al piano straordinario di cui sopra saranno sanzionate come previsto dal D.P.R. 151/2011.
Saranno sanzionabili inoltre le strutture che allo scadere del termine del 31-12-2012 non abbiano completato l’adeguamento antincendi.

Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti

E' necessario chiedere il consenso al paziente prima di acquisire e utilizzare informazioni sulla sua salute? Da chi possono essere ritirate analisi e cartelle cliniche? Si possono installare telecamere in ospedali e luoghi di cura? Il datore di lavoro può divulgare informazioni sulla salute dei propri dipendenti? Nelle sale d'aspetto il paziente può essere chiamato per nome? Chi può consultare il fascicolo sanitario elettronico del paziente?
Sono tante le domande che vengono quotidianamente poste all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali da pazienti e personale sanitario. Alla tutela dei dati sulla salute il Codice della privacy attribuisce infatti particolare importanza stabilendo precise regole per il loro trattamento.
Il nuovo vademecum del Garante, intitolato "Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti", intende offrire indicazioni affinché alle persone che entrano in contatto con il personale medico e paramedico e con le strutture sanitarie, per ricevere cure o prestazioni mediche o per svolgere pratiche amministrative, vengano garantiti la più assoluta riservatezza e il rispetto della loro dignità.
L'intento dell'opuscolo è anche quello di agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti a chi accede a studi medici, ospedali, farmacie e a qualunque altro luogo di analisi o cura.
Scritto con un linguaggio semplice, il vademecum è suddiviso in sette brevi capitoli: "Il paziente informato", "Informazioni sulla salute", "In attesa", "Telecamere e internet", "La salute dei dipendenti", "Hiv", "Sanità elettronica". Al termine della guida è stato inserito anche un breve glossario che spiega i termini tecnici più utilizzati.


http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1812198




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Stop alle telecamere illecite nei luoghi di lavoro

Stop ai sistemi di videosorveglianza che controllano i lavoratori in assenza delle garanzie di legge. Il Garante privacy ha "spento" le telecamere ad una amministrazione pubblica, ad una società che opera nel settore dell'Ict, ad una casa di riposo e ad un centro di riabilitazione in convenzione con il servizio sanitario. Gli occhi elettronici erano stati installati in violazione dello Statuto dei lavoratori, che vieta il controllo a distanza dei dipendenti, e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Garante, intervenuto a seguito di alcune segnalazioni,  ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato e di conseguenza inutilizzabili le immagini riprese in violazione di legge.  Per quanto riguarda in particolare la casa di risposo, l'Autorità ha vietato definitivamente l'uso delle telecamere installate nell'area dove sono collocati i cartellini di presenza dei dipendenti e gli orologi marcatempo. Negli altri tre casi il divieto è scattato per l'uso delle telecamere collocate presso gli accessi ai luoghi di lavoro o in altre aree interne, in corrispondenza degli ascensori e dei corridoi, in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro). Nel motivare i divieti il Garante, ha ribadito che il controllo a distanza dell'attività lavorativa si configura anche nel caso in cui la sorveglianza non sia a carattere continuativo o le telecamere siano segnalate da cartelli: per essere in regola nell'installazione di telecamere occorre comunque e sempre rispettare le procedure stabilite dallo Statuto a tutela dei lavoratori.

L'Autorità ha prescritto, infine, alla casa di riposo di designare incaricati del trattamento i dipendenti autorizzati a visionare le immagini riprese dagli impianti e di integrare gli avvisi che segnalano la presenza delle telecamere con tutte le informazioni previste dalla normativa, rendendoli visibili anche di notte.


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Accordo Stato-Regioni sulla formazione Datori di lavoro/RSPP

Si è concluso il 23/12/2011 l’iter che ha portato alla pubblicazione l’accordo Stato Regioni per la formazione  dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008. Riportiamo una sintesi dei punti più salienti dell’accordo.

 FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO


CORSI
Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).



I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:


basso (durata minima di 16 ore);

medio (32 ore);

alto (48 ore).




REQUISITI DEI DOCENTI
Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.






ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA’


Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.


    FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI


La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza) Si veda  l'allegato 2.


Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:


4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore


4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore


4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

 


REQUISITI DEI DOCENTI


Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.


 


FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
  
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
La durata minima del modulo per dirigenti  è di 16 ore.



8. CREDITI FORMATIVI


Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione, e segnatamente:
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta


b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:
è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.




9. AGGIORNAMENTO


Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro




a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.


Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 24 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
b) Formazione dei dirigenti.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.


 

Il Protocollo GlobalGap

Il Protocollo GlobalGAP, voluto ormai da quasi un decennio da un lungimirante gruppo di operatori della Distribuzione Organizzata e rappresentanti di gruppi di produttori europei (Euro Retailer and Produce Working Group), è una risposta a carattere volontario che intende stabilire regole comuni applicabili da qualsiasi fornitore di ortofrutta della Moderna Distribuzione. GlobalGAP si è imposto quale elemento chiave di riferimento per l’applicazione delle Buone Pratiche Agricole (le Good Agriculture Practices, appunto) sul mercato globale, trasferendo e interpretando le richieste dei consumatori in requisiti per la produzione agricola.

I contenuti della norma

La norma risponde alle più comuni richieste dei mercati e dei consumatori, sempre più attenti ad aspetti specifici fino a qualche tempo fa non considerati. Gran parte dei requisiti del Protocollo sono, in Europa, già coperti da norme cogenti a volte poco conosciute dagli oepratori del settore. Gli elementi principali sviluppati da GlobalGAP sono riassumibili nelle seguenti tematiche:
  • Salute, sicurezza e welfare dei lavoratori;
  • Tutela e conservazione dell’ambiente;
  • Gestione dei rifiuti e residui aziendali e loro riutilizzo;
  • Tracciabilità;
  • Gestione consapevole degli OGM e del materiale di propagazione;
  • Gestione del suolo e della fertilizzazione;
  • Gestione delle risorse idriche e irrigazione;
  • Difesa integrata delle colture e corretto utilizzo dei fitofarmaci;
  • Gestione della raccolta e manipolazione dei prodotti in condizioni controllate di igiene e qualità.
La norma è suddivisa, per il settore ortofrutta fresca, in tre sezioni principali:
  • AF - All Farm, che comprende i requisiti applicabili a tutte le tipologie aziendali;
  • CB - Crop Base, per le aziende di produzione vegetale;
  • FV – Fruit and Vegetable, comprendente i requisiti specifici per l’ortofrutta.
Il numero totale di punti di controllo è di 236 e ad una parte di questi è stato attribuito un diverso peso ed importanza rispetto alla precedente revisione (ricordiamo che i requisiti sono distinti in Maggiori, Minori e Raccomandazioni).
Nel Protocollo è del tutto evidente un approccio deciso verso l’applicazione del metodo della produzione integrata, andando oltre il concetto di Buone Pratiche Agricole. L’attenzione è, infatti, rivolta alla conoscenza specifica delle tecniche di difesa adottate, ai metodi preventivi, alle attività di monitoraggio in campo ed alle modalità di intervento (“…favorendo il ricorso, per quanto possibile, a metodi non chimici”).
Gli operatori italiani vivono tutti i giorni le mutevoli richieste dei principali mercati di riferimento che pretendono in maniera sempre più stringente un elevato livello di garanzie sia dal punto di vista della sicurezza alimentare che, più in generale, della qualità dei prodotti. Garanzie che, non prescindendo dalle norme obbligatorie in materia (su tracciabilità, residui di fitofarmaci, autocontrollo igienico, imballaggi,sicurezza dei lavoratori, ecc.), a volte impongono ulteriori limiti agli operatori agricoli.
Tutto questo provoca, di fatto, una selezione degli operatori, sia a livello produttivo che distributivo, con progressiva emarginazione e scomparsa delle aziende non in grado di rispondere in maniera adeguata a queste richieste. D'altra parte, però, ciò rappresenta un’opportunità importante per tutte quelle aziende che hanno imboccato decisamente la strada della qualità, essendo capaci di gestire le differenti richieste dei mercati.



La Marcatura CE obbligatoria dei prodotti in legno da costruzione

La situazione attuale in tema di certificazione dei prodotti in legno da costruzione verte su due tematiche differenti: le certificazioni obbligatorie in quanto previste dalla legge e le certificazioni volontarie.
Le certificazioni obbligatorie in Italia sono previste dalle NTC DM 14.01.2008 e per i diversi prodotti sono già obbligatorie dal 01.07.2009.
Per il legno massiccio la norma di riferimento è la EN 14081-1: nessuna trave in legno massiccio puo' essere portata in cantiere se non conforme a questa norma, cogenza dal 1 Gennaio 2012.
Per il legno lamellare è necessario che i prodotti siano realizzati nelle aziende che hanno ricevuto la certificazione in conformità alla norma EN 14080, cogenza dal 1 Dicembre 2011.
Le aziende che acquistano le travi massicce o lamellari certificate ed effettuano delle lavorazioni nella propria fabbrica, centri di trasformazione, sono tenute a svolgere un corso di qualifica di direttore tecnico di produzione e richiedere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la qualifica del Centro di Trasformazione del legno ad uso strutturale.
La direzione dei lavori è tenuta e respingere i materiali che non sono conformi alle norme sopracitate.
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Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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