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L'INAIL: l'autocerticazione della sicurezza deve essere spedita alle direzioni provinciali del lavoro

All'atto della richiesta del DURC all'INAIL le imprese non sono più tenute a presentare autocertificazione circa l'inesistenza di violazioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Tale autocertificazione la dovranno inviare alle competenti direzioni provinciali del lavoro. Lo precisa la stessa INAIL nella nota n°6898/08, anticipando le istruzioni in merito del Ministero del Lavoro in arrivo con una circolare di prossima emanazione. Il mancato rispetto della sicurezza costituisce causa ostativa al rilascio del DURC per un tempo predeterminato che va dai 3 mesi ai 24 mesi. L'efficacia sospensiva si consuma automaticamente allo spirare del termine prefissato, poichè il regolamento non richiede la rimozione dell'infrazione che ha dato luogo allo stop al rilascio del DURC. Il vincolo opera unicamente nei confronti dei datori di lavoro e con esclusivo riferimento al DURC richiesto per benefici.

No a mail e fax indesiderati

Anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle, quando si usano sistemi automatizzati è obbligatorio il consenso. Prosegue l'azione del Garante contro lo spamming. L'Autorità ha vietato l'ulteriore trattamento illecito dei dati personali a cinque società che inviavano pubblicità tramite fax e posta elettronica senza il preventivo consenso degli interessati. In tutti i casi il Garante è intervenuto a seguito delle segnalazioni da parte di alcuni utenti che continuavano a ricevere e-mail e fax indesiderati nonostante non avessero mai manifestato alcun consenso all'uso dei dati. Dagli accertamenti è risultato, infatti, che le società ricavavano le informazioni personali da elenchi telefonici "categorici" (come le Pagine Gialle) e da registri pubblici, anche tramite Internet, e inviavano sistematicamente lo spam. Le società non richiedevano il consenso prima dell'invio dei messaggi promozionali. Alcune di queste fornivano l'informativa con la richiesta di consenso insieme alla pubblicità, contestualmente all'invio del primo fax o e-mail che aveva già un contenuto di carattere commerciale. L'Autorità ha ribadito, invece, che quando si usano sistemi automatizzati per inviare messaggi promozionali a scopo di marketing è comunque necessario acquisire prima il consenso del destinatario, anche quando i dati siano reperiti dagli elenchi categorici o dagli albi pubblici.

Nelle linee guida dell'ISPESL, aggiornate al Testo Unico, le indicazioni per le imprese

Valutazione dei rischi sempre preventiva all'avvio dell'attività lavorativa. In caso di nuovi insediamenti produttivi o di ristrutturazioni dei luoghi di lavoro l'operazione di valutazione dei rischi deve precedere il via libera alla produzione e avvenire anche già nella fase di progettazione del luogo di lavoro o degli impianti al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi. Le linee guida rilasciate dall'ISPESL riguardano i rischi derivanti dagli agenti fisici, le cui norme regolamentarie sono contenute nel Titolo III del T. U. sulla sicurezza sul lavoro. Tuttavia, non prescindono dai principi generali della valutazione dei rischi, operazione, ricorda l'ISPESL, che interessa tutte le aziende. Il documento che riporta la valutazione dei rischi va inteso come un unico e complessivo atto di ricognizione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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