Ci sarà più tempo per valutare i rischi aziendali. L'obbligo per le imprese, imposto dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di identificare i pericoli derivanti dal tipo di attività è in scadenza il 29 luglio. Ma slitterà al 1° gennaio 2009 (in linea con il rinvio già disposto della comunicazione all'Inail degli infortuni di un giorno). La proroga è stata inserita, un po' inattesa, nel disegno di legge di conversione del Dl 97/08. Nel prosieguo dell'iter a Palazzo Madama (l'Aula esaminerà l'articolato dall'8 luglio) non dovrebbero esserci ripensamenti. Il Dl 97/08 dovrà essere poi trasformato in legge con il via libera della Camera entro il 2 agosto. Il congelamento delle norme sulla valutazione dei rischi, del resto, risponde a un preciso intento dell'Esecutivo. Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, non ha mai fatto mistero di non condividere l'impianto del decreto legislativo 81/08 (in molte parti già entrato in vigore il 15 maggio 2008) e di volerlo sottoporre a una verifica generale. Per Sacconi va superata la spaccatura che si è verificata durante la precedente legislatura tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati nella predisposizione delle nuove regole a tutela della salute dei lavoratori. E una pausa di riflessione può rivelarsi utile per tutti. Il dicastero del Welfare si proporrà come un interlocutore "terzo" tra le parti sociali che sono state esortate a esprimere avvisi comuni sugli aspetti più controversi del Testo unico. Ad esempio, in materia di organismi bilaterali e di rappresentanza dei lavoratori all'interno delle realtà produttive. Contemporaneamente, però, Sacconi ha dato mandato agli uffici tecnici del ministero di potenziare alcune misure delineate nel D.lgs. n° 81 e di accelerarne l'attuazione: a partire dalla formazione e dalla vigilanza. Si stanno già tenendo da qualche settimana incontri con le parti sociali, le Regioni, le Asl e gli altri soggetti interessati per dare vita a piani straordinari di controlli nei cantieri e nelle fabbriche e ad iniziative di prevenzione e formazione da avviare subito dopo l'estate. Infine, potrebbero essere apportate modifiche all'attuale quadro delle regole sulla valutazione dei rischi e all'apparato sanzionatorio per riequilibrare quello che Sacconi ha più volte definito come un testo troppo sbilanciato sugli elementi repressivi.
08_06
Stress da lavoro con regole UE
Recepite le norme europee sullo stress da lavoro. Imprese e sindacati infatti hanno sottoscritto un accordo interconfederale di recepimento delle direttive CE. Un passo avanti, quindi, verso la nuova valutazione dei rischi. L'accordo europero appena recepito è richiamato espressamente dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza che lo ascrive tra le norme da seguire per la valutazione di tutti i rischi aziendali. Quest'ultima, pertanto, deve prendere in considerazione i casi di stress riconducibili al lavoro. Questo stress, in base alle disposizioni UE, è un problema dei datori di lavoro e dei lavoratori che, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, tipo di contratto o di rapporto di lavoro. Al fine dell'individuazione dei problemi di stress l'accordo fornisce alcuni indicatori non esaustivi: alto assenteismo, elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali, lamentele frequenti da parte dei lavoratori. Una volta indetificato il problema spetta al datore di lavoro individuare le misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.
D.Lgs. sulle proroghe: 2 rinvii in materia di sicurezza sul lavoro
Il decreto legge n°97/2008 ordina il rinvio all'1 gennaio 2009 delle disposizioni in tema di comunicazione da parte del datore di lavoro all'INAIL o all'IPSEMA, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, oltre a quello nel quale è avvenuto l'infortunio. Alla stessa data devono scattare anche le disposizioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e visite mediche: quest'ultime non potranno più essere effettuate in fase preassuntiva.
La sicurezza sul lavoro anche nel settore agricolo
Con l'entrata in vigore del Testo Unico, i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di una azienda agricola e/o forestale devono essere considerati a tutti gli effetti "luoghi di lavoro". Tale novità comporta per i datori di lavoro l'obbligo di adeguarli ai requisiti prescritti nell'Allegato IV del d.lgs. n°81/08. Per esempio, le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione e nemmeno con i dormitori e devono avere pavimenti impermeabili. Il datore di lavoro che disattende alle prescrizioni è punibile con l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino ad € 10.000,00. Tra l'altro, le imprese agricole dovranno dotarsi di adeguati mezzi di pronto soccorso (le aziende che occupano almento 5 lavoratori devono tenere il pacchetto di medicazione, quando il numero superi le 50 unità dovranno munirsi della cassetta di pronto soccorso, devono, altresì, tenere a disposizione dei lavoratori addetti al bestiame i mezzi di dinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive).
Iscriviti a:
Post (Atom)
📢 POST IN EVIDENZA
🎯 POST PIU' POPOLARE
-
Recepite le norme europee sullo stress da lavoro. Imprese e sindacati infatti hanno sottoscritto un accordo interconfederale di recepimento ...
-
A seguito della crescente digitalizzazione delle scuole e di numerose sentenze intervenute, il Garante per la tutela dei dati personali (...