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Slitta a gennaio 2009 la nuova valutazione dei rischi

Ci sarà più tempo per valutare i rischi aziendali. L'obbligo per le imprese, imposto dal Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di identificare i pericoli derivanti dal tipo di attività è in scadenza il 29 luglio. Ma slitterà al 1° gennaio 2009 (in linea con il rinvio già disposto della comunicazione all'Inail degli infortuni di un giorno). La proroga è stata inserita, un po' inattesa, nel disegno di legge di conversione del Dl 97/08. Nel prosieguo dell'iter a Palazzo Madama (l'Aula esaminerà l'articolato dall'8 luglio) non dovrebbero esserci ripensamenti. Il Dl 97/08 dovrà essere poi trasformato in legge con il via libera della Camera entro il 2 agosto. Il congelamento delle norme sulla valutazione dei rischi, del resto, risponde a un preciso intento dell'Esecutivo. Il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, non ha mai fatto mistero di non condividere l'impianto del decreto legislativo 81/08 (in molte parti già entrato in vigore il 15 maggio 2008) e di volerlo sottoporre a una verifica generale. Per Sacconi va superata la spaccatura che si è verificata durante la precedente legislatura tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati nella predisposizione delle nuove regole a tutela della salute dei lavoratori. E una pausa di riflessione può rivelarsi utile per tutti. Il dicastero del Welfare si proporrà come un interlocutore "terzo" tra le parti sociali che sono state esortate a esprimere avvisi comuni sugli aspetti più controversi del Testo unico. Ad esempio, in materia di organismi bilaterali e di rappresentanza dei lavoratori all'interno delle realtà produttive. Contemporaneamente, però, Sacconi ha dato mandato agli uffici tecnici del ministero di potenziare alcune misure delineate nel D.lgs. n° 81 e di accelerarne l'attuazione: a partire dalla formazione e dalla vigilanza. Si stanno già tenendo da qualche settimana incontri con le parti sociali, le Regioni, le Asl e gli altri soggetti interessati per dare vita a piani straordinari di controlli nei cantieri e nelle fabbriche e ad iniziative di prevenzione e formazione da avviare subito dopo l'estate. Infine, potrebbero essere apportate modifiche all'attuale quadro delle regole sulla valutazione dei rischi e all'apparato sanzionatorio per riequilibrare quello che Sacconi ha più volte definito come un testo troppo sbilanciato sugli elementi repressivi.

Stress da lavoro con regole UE

Recepite le norme europee sullo stress da lavoro. Imprese e sindacati infatti hanno sottoscritto un accordo interconfederale di recepimento delle direttive CE. Un passo avanti, quindi, verso la nuova valutazione dei rischi. L'accordo europero appena recepito è richiamato espressamente dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza che lo ascrive tra le norme da seguire per la valutazione di tutti i rischi aziendali. Quest'ultima, pertanto, deve prendere in considerazione i casi di stress riconducibili al lavoro. Questo stress, in base alle disposizioni UE, è un problema dei datori di lavoro e dei lavoratori che, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, tipo di contratto o di rapporto di lavoro. Al fine dell'individuazione dei problemi di stress l'accordo fornisce alcuni indicatori non esaustivi: alto assenteismo, elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali, lamentele frequenti da parte dei lavoratori. Una volta indetificato il problema spetta al datore di lavoro individuare le misure per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo.

D.Lgs. sulle proroghe: 2 rinvii in materia di sicurezza sul lavoro

Il decreto legge n°97/2008 ordina il rinvio all'1 gennaio 2009 delle disposizioni in tema di comunicazione da parte del datore di lavoro all'INAIL o all'IPSEMA, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, oltre a quello nel quale è avvenuto l'infortunio. Alla stessa data devono scattare anche le disposizioni previste in materia di sorveglianza sanitaria e visite mediche: quest'ultime non potranno più essere effettuate in fase preassuntiva.

La sicurezza sul lavoro anche nel settore agricolo

Con l'entrata in vigore del Testo Unico, i campi, i boschi e gli altri terreni facenti parte di una azienda agricola e/o forestale devono essere considerati a tutti gli effetti "luoghi di lavoro". Tale novità comporta per i datori di lavoro l'obbligo di adeguarli ai requisiti prescritti nell'Allegato IV del d.lgs. n°81/08. Per esempio, le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione e nemmeno con i dormitori e devono avere pavimenti impermeabili. Il datore di lavoro che disattende alle prescrizioni è punibile con l'arresto fino a 6 mesi o l'ammenda fino ad € 10.000,00. Tra l'altro, le imprese agricole dovranno dotarsi di adeguati mezzi di pronto soccorso (le aziende che occupano almento 5 lavoratori devono tenere il pacchetto di medicazione, quando il numero superi le 50 unità dovranno munirsi della cassetta di pronto soccorso, devono, altresì, tenere a disposizione dei lavoratori addetti al bestiame i mezzi di dinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive).

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