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Rinvio al 30 giugno 2013 del DVR semplificato in luogo dell'autocertificazione

Con l'approvazione del decreto stabilità viene prorogata la data ultima del 31.12.2012 contenuta nel d.lgs. n°81/08 per effettuare la valutazione dei rischi in luogo dell'autocertificazione.
Ecco il testo del decreto che dispone la proroga:
art.220: è fissato al 30.06.13 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tab. 1 allegata. 
La tabella 1 che elenca tutti i riferimenti legislativi interessati alla proroga riporta al punto 9 ... 31 dicembre 2012... art.29 c.5 del d.lgs. 9 aprile 2008 n°81... 
Dato che le procedure stardardizzate entreranno in vigore ben prima del 30 giugno si chiude la questione interpretativa sul vuoto normativo e sulle contraddizioni nelle differenti norme.

Microimprese: valutazione dei rischi semplificata

Via libera alla procedura standardizzata di valutazione rischi. In un percorso a quattro fasi, consente di identificare i rischi in azienda e di redigere il documento con relative misure di prevenzione. In vigore dal prossimo 1° gennaio, è la procedura obbligatoria per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori e facoltativa per quelle che ne hanno tra 11 e 50. Adottarla mette al riparo da obiezioni ispettive e, quindi, da sanzioni.
Se l'azienda ha già il documento di valutazione in base alle regole ordinarie, perché non si è avvalsa dell'autocertificazione (facoltà che scade il 31 dicembre), non è tenuta a rielaborare il documento in base alle nuove regole standardizzate. La procedura e il relativo decreto 30 novembre di approvazione sono disponibili sul sito web del ministero del lavoro. Ne dà notizia il comunicato dello stesso ministero pubblicato sulla G.U. n. 285/2012.
Una deroga per le microimprese. La procedura standardizzata realizza la deroga alle regole ordinarie di valutazione rischi prevista dal Tu (dlgs n. 81/2008) a favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. La procedura doveva essere definita dalla commissione consultiva permanente entro il 31 dicembre 2010. Ci sono state varie proroghe e l'ultima scade il 31 dicembre (dl n. 57/2012), con cui i datori di lavoro sono stati autorizzati ad «autocertificare» la valutazione rischi. Il comunicato appena apparso in G.U., tra l'altro, spiega che l'entrata in vigore della procedura standard è fissata al 60° giorno dopo la pubblicazione «fermi restando i termini di cui al dl n. 57/2012»; cosa che, pertanto, impone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2013.
Valutazione in quattro fasi. La procedura standardizzata segue passo per passo l'azienda nella valutazione rischi. Un'operazione facilitata, peraltro, dalla previsione di un modello specifico, per cui è sufficiente compilarlo in ogni parte per arrivare a conclusione della valutazione. Il primo passo riguarda le informazioni aziendali. Si tratta, infatti, di indicare i dati aziendali, di disegnare il sistema di prevenzione e protezione (con nominativi dei vari rappresentati), di descrivere lavorazioni aziendali e mansioni. Il secondo passo è quello dell'individuazione dei pericoli presenti in azienda. Il passo successivo è la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati, nonché dell'identificazione delle misure attuate. L'ultimo passo è la definizione di un eventuale programma di miglioramento, cioè di quelle misure ritenute opportune per elevare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Ombrello per le sanzioni. L'utilizzo della procedura standardizzata pone i datori di lavoro al riparo da eventuali contestazioni di non conformità dell'operazione rispetto alle prescrizioni del Tu sicurezza e, dunque, da eventuali sanzioni. La precisazione è stata formulata dal ministero del lavoro nell'interpello n. 7/2012, in cui, inoltre, ha spiegato pure che l'utilizzo della procedura standard non è obbligatorio e che, qualora un'azienda con meno di 10 lavoratori abbia già un proprio documento di valutazione rischi, tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo la procedura standardizzata.

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