09_08

Le istruzioni dell'INAIL per la comunicazione degli RLS

L'INAIL, con nota del 25 agosto, ha precisato i termini e le modalità delle comunicazioni dei nominativi degli RLS allo stesso istituto.
I datori di lavoro devono comunicare per via telematica all'INAIL, in caso di nuova designazione, i nominativi degli RLS; in fase di prima attuazione l'obbligo scatta per ciò che riguarda gli RLS già eletti o designati.
A differenza di quanto previsto precedentemente, la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina. In fase di prima applicazione del decreto n°106/09, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti già eletti.
Coloro che hanno già comunicato, ottemperando all'obbligo secondo le precedenti istruzioni, il nominativo dell'RLS, NON DEVONO EFFETTUARE ALCUNA COMUNICAZIONE, se non nel caso siano intervenute variazioni di nomine nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla del 25 agosto 2009.
Coloro che non hanno effettuato nessuna comunicazione devono inviare la segnalazione seguendo le istruzioni sul sito dell'INAIL (www.inail.it).
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato RLS differente da quello segnalato a suo tempo.
Sanzioni: in caso di omessa comunicazione all'INAIL il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

Comunicazione dei nominativi degli RLS all'INAIL

A seguito della pubblicazione in Gazzetta del decreto correttivo al testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministero del lavoro ha fornito le prime indicazioni per gli adempimenti che riguardano la comunicazione dei nominativi degli RLS.
Per effettuare tale comunicazione è pertanto necessario attendere le istruzioni operative che l'INAIL fornirà con propria circolare.
Per quanto concerne le indicazioni procedurali in merito alla comunicazione dei nominativi degli RLST, esse verranno rese note dall'INAIL dopo che il Ministero, in attuazione del nuovo quadro normativo, formulerà le opportune disposizioni.

Testo Unico: le disposizioni correttive apportate dal d.lgs. n°106

Punti Patente
E' stato introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori particolarmente a rischio infortunistico, in modo che in questi settori possano operare solo aziende o lavoratori rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare in edilizia per mezzo della istituzione di una "patente", i cui punti serviranno a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, gli elementi di valutazione saranno l'effettuazione delle attività di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L'azzeramento dei punti determina l'impossibilità di operare nel settore.
Meno burocrazia per le PMI
Si tenta il superamento di un approccio formalistico e burocratico prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali. Ad esempio, il correttivo ribadisce l'assoluta ed inderogabile necessità per ogni impresa di valutare i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori, ma, nel contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque, le imprese, specie le PMI, pur essendo tenute ad elaborare il documento "senza sconti" quanto alla sua completezza ed alla puntualità del suo aggiornamento, possono evitare di munirsi di posta certificata perchè la data del documento potrà essere dimostrata con la firma sullo stesso da parte del datore di lavoro, rappresentante della sicurezza dei lavoratori, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
Non solo sanzioni
Si presta attenzione alla prevenzione che è fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza. A talu scopi il correttivo potenzia il coordinamento territoriale tra i funzionari di viglianza delle ASL e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l'espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi:
Verifica medica idoneità
Possibilità che il medico competente verifichi l'idoneità del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tuterlarne ex ante la salute.
Sanzioni
Si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. Così la prescrizione obbligatoria che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con la sanzione pecuniaria amministrativa. Al contempo si riserva la sanzione penale ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali.

📢 POST IN EVIDENZA

Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

🎯 POST PIU' POPOLARE