Si è concluso il
23/12/2011
l’iter che ha portato alla pubblicazione l’accordo Stato Regioni
per la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori
così come previsto dal D.Lgs 81/2008. Riportiamo una sintesi dei
punti più salienti dell’accordo.
FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO
CORSI
Per quanto riguarda la formazione dei datori
di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la
nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del
Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di
aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in
base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato
in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).
I corsi sono articolati in tre differenti
livelli di rischio:
basso (durata minima di 16 ore);
medio (32 ore);
alto (48 ore).
REQUISITI DEI DOCENTI
Devono possedere una
esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o
professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI
NUOVA ATTIVITA’
Al fine di consentire la piena ed effettiva
attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in
coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi
di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in
caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende
svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente
accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio
della propria attività.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
La
formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti:
formazione generale (con programmi e durata comuni per i
diversi settori di attività) e formazione specifica, in
relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione
del settore ATECO di appartenenza) Si veda l'allegato 2.
Durata
minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in
base alla classificazione dei settori di rischio:
4 ore
di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio basso:
TOTALE 8 ore
4 ore
di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio medio:
TOTALE 12 ore
4 ore
di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio alto:
TOTALE 16 ore
REQUISITI DEI DOCENTI
Devono possedere una
esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o
professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL
PREPOSTO
La
formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2,
comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere
quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti
e deve essere integrata da una formazione particolare, in
relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8
ore.
6.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La
formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2,
comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a
quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008
e in relazione agli
obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente
quella prevista per i lavoratori.
La durata minima del modulo per dirigenti è di
16 ore.
8.
CREDITI FORMATIVI
Il
modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai
punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito
formativo permanente.
Con
riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si
riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a.
Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova
utilizzazione in caso di somministrazione, e segnatamente:
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di
lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore
produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente,
costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione
Generale, che la Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di
lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore
produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine
o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla
Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo
settore deve essere ripetuta
b.
Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove
attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati
pericolosi:
è
riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza
della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti
Formazione Specifica e Addestramento.
La
formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce
credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia
determinata una modifica del suo rapporto di preposizione
nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il
datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione
pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio
documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione
che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In
ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione
specifica hanno validità fintanto che non intervengono
cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37
del D.Lgs. n. 81/2008.
La formazione specifica per i dirigenti
costituisce credito formativo permanente.
9.
AGGIORNAMENTO
Per i
lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata
minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra
individuati.
Con
riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo
37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento
quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al
comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un
aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro
a)
Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel
rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e,
fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non
sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto
4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro
possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione
del presente accordo, una formazione nel rispetto delle
previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti
di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità
di svolgimento.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i
quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla
data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere
ottemperato entro 24 mesi.
In
ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al
punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12
mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
b)
Formazione dei dirigenti.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui
al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione
di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto,
alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione
con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata
dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP
previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006,
pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.