22_10
La procedura di gestione di una istanza di accesso civico generalizzato
22_09
Pa: attenzione a quando si pubblicano dati on line
Quando pubblicano atti e documenti on line, le Pubbliche amministrazioni devono porre la massima attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Lo ha ribadito il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10 mila euro a un Comune.
L’Autorità è intervenuta su richiesta di un reclamante che lamentava la diffusione di dati personali contenuti all’interno di un curriculum vitae pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva cessato l’attività lavorativa. Con il reclamo l’interessato aveva anche fatto presente la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.
Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il curriculum era rimasto disponibile online oltre l’arco temporale previsto dalla disciplina di settore e che la circostanza aveva comportato la diffusione dei dati in assenza di base giuridica. Il Comune non aveva neanche operato un’attenta selezione dei dati in esso contenuti (indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali).
Quanto alla tesi difensiva avanzata dal Comune, secondo la quale la pubblicazione del curriculum del reclamante sarebbe dipesa dalla condotta negligente del fornitore cui era stata affidata all’epoca la gestione della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito, il Garante ha ricordato che spetta al titolare del trattamento, quindi nel caso in esame al Comune, impartire adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati a chi li tratta per suo conto. Indicazioni che l’Ente aveva mancato di dare alla società affidataria del servizio informatico.
La diffusione dei dati personali del reclamante era pertanto avvenuta in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati”. Tra le altre violazioni riscontrate dall’Autorità, anche la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato.
Nel determinare l’ammontare della sanzione il Garante privacy ha tenuto favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali e ha coinvolto un solo interessato. Il titolare ha inoltre fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui in futuro provvederà a pubblicare atti e documenti contenenti dati personali sul proprio sito web istituzionale.
22_08
22_06
Google: Garante privacy stop all’uso degli Analytics. Dati trasferiti negli Usa senza adeguate garanzie.
Lo ha affermato il Garante per la privacy a conclusione di una complessa istruttoria avviata sulla base di una serie di reclami e in coordinamento con altre autorità privacy europee. Dall'indagine del Garante è emerso che i gestori dei siti web che utilizzano GA raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti. Tra i molteplici dati raccolti, indirizzo IP del dispositivo dell’utente e informazioni relative al browser, al sistema operativo, alla risoluzione dello schermo, alla lingua selezionata, nonché data e ora della visita al sito web. Tali informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti. Nel dichiarare l’illiceità del trattamento è stato ribadito che l’indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso.
All’esito di tali accertamenti il Garante ha adottato il primo di una serie di provvedimenti con cui ha ammonito Caffeina Media S.r.l. che gestisce un sito web, ingiungendo alla stessa di conformarsi al Regolamento europeo entro novanta giorni. Il tempo indicato è stato ritenuto congruo per consentire al gestore di adottare misure adeguate per il trasferimento, pena la sospensione dei flussi di dati effettuati, per il tramite di GA, verso gli Stati Uniti.
Il Garante ha evidenziato, in particolare, la possibilità, per le Autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, rilevando al riguardo che, alla luce delle indicazioni fornite dall’EDPB (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti.
Con l’occasione l’Autorità richiama all’attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l’illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso GA, anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti che stanno pervenendo all’Ufficio. E invita tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali.
Allo scadere del termine di 90 giorni assegnato alla società destinataria del provvedimento, il Garante procederà, anche sulla base di specifiche attività ispettive, a verificare la conformità al Regolamento Ue dei trasferimenti di dati effettuati dai titolari.
22_05
Google Analytics si può usare?
Google Analytics è uno strumento gratuito che consente di analizzare le prestazioni di un sito web. Lo strumento mette a disposizione due tipologie di cookie per fare questa analisi:
L'autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana, relativamente alla presenza di Cookie Analitici ha affermato nelle "LINEE GUIDA COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO": "Affinché i cookie analytics siano equiparati ai tecnici è, in altri termini, indispensabile precludere la possibilità che si pervenga, mediante il loro utilizzo, alla diretta individuazione dell’interessato (cd. single out), il che equivale impedire l’impiego di cookie analytics che, per le loro caratteristiche, possano risultare identificatori diretti ed univoci."
Monitor PA
Nei giorni scorsi, una associazione chiamata Monitor PA ha inviato a circa 8.000 tra enti, pubblica amministrazione, società in house una lettera di diffida a continuare ad utilizzare Google Analytics, avvisandole che in caso contrario sarebbero state denunciate all'Autorità Garante della Protezione dei dati e al Difensore Civico Digitale.
Perché non si può utilizzare G.A.?
Come tutti sappiamo GA appartiene ad una società americana (Google LLC), che ha creato per l'Europa, una sede centrale in Irlanda.
Ricordo, inoltre, che nel 2020 la corte di Giustizia Europea ha abolito il Privacy Shield, e da allora siamo ancora in attesa di un nuovo accordo per il trasferimento dei dati personali negli USA.
Sulla base di questi due fatti, l'associazione NOYB ha fatto delle segnalazioni alle diverse Autorità di Protezione dei Dati contro Google LLC denunciando la non conformità al GDPR dello strumento Google Analytics.
A Dicembre 2021 e a Febbraio 2022 la DPA austriaca e quella francese hanno dichiarato illegale l'uso di Google Analytics.
Inoltre, la DPA austriaca (DSB) ha ora emesso una seconda decisione: ha dichiarato l'uso dell'anonimizzazione dell'IP di Google una misura di protezione inutile per i trasferimenti di dati tra l'UE e gli Stati Uniti.
Il DSB ha inoltre respinto la nozione di un "approccio basato sul rischio" che era stato sostenuto da Google.
Garante Privacy italiano
In Italia il Garante Privacy non si è ancora mai pronunciato contro questo strumento, ma è ovvio che se Google non modificherà qualcosa, rischia di diventare illegale in tutta Europa.
22_04
Il Garante della Privacy blocca la diffusione della chat tra studente e preside del liceo di Roma
Il Garante interviene nel caso della presunta relazione tra la dirigente scolastica e uno studente maggiorenne. Disposto il blocco d'urgenza per il quotidiano "la Repubblica"
Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, in via d'urgenza, "il blocco provvisorio di ogni ulteriore diffusione, anche on line, dei contenuti dei messaggi acquisiti e presentati, come loro trascrizione, in alcuni articoli pubblicati oggi da 'la Repubblica', riguardanti la relazione intima che sarebbe intercorsa tra la dirigente di un liceo romano ed uno studente dello stesso istituto". Lo comunica lo stesso Garante in una nota.
Il Garante è intervenuto in maniera netta sul caso del liceo romano, sottolineando che "gli stralci dei messaggi riportano dettagli relativi ai rapporti personali, anche attinenti alla sfera sessuale, tra la preside (identificata con il nome e cognome e con alcune sue fotografie) e lo studente del liceo, maggiorenne, di cui viene pubblicato il (presunto) nome, indugiando sulle frasi che si sono scambiati e sulle circostanze dei loro incontri, che nulla aggiungono alla necessità di fare chiarezza sulla vicenda".
Così "il Garante, nel richiamare il Codice privacy, il quale prevede che in caso di diffusione o di comunicazione di dati personali per finalità giornalistiche devono essere sempre rispettati i limiti del diritto di cronaca - rappresentati dalla tutela della dignità, della riservatezza, dell'identità personale e della protezione dei dati personali e, in particolare, il limite dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, ha ritenuto di conseguenza necessario disporre il 'blocco' provvisorio del trattamento nei confronti di Gedi, Gruppo Editoriale SPA, riservandosi ogni altra decisione a conclusione dell'istruttoria avviata sul caso".
Inoltre, "l'Autorità sta valutando la diffusione della chat e dei dati personali anche su altre testate".
22_03
Guerra e volti dei bambini: monito del Garante a media e social I minori rischiano una esposizione mediatica senza fine
“Basta con i volti disperati dei bambini in televisione, sui giornali e sui social network. Evitiamo di portare, almeno i più piccoli, in guerra una seconda volta, nella dimensione digitale”. E’ il monito che il Garante per la protezione dei dati personali rivolge ai media, alle grandi piattaforme di condivisione di contenuti e a ciascun utente dei social network.
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L’immagine del bambino, come qualsiasi dato personale che lo riguardi – ricorda l’Autorità - in realtà, dovrebbe entrare nel sistema mediatico solo quando ciò sia indispensabile o, ancora meglio, solo quando la sua pubblicazione sia nell’interesse del bambino.
Perché, altrimenti, quelle fotografie e quei dati, nella dimensione digitale, perseguiteranno quei bambini per sempre, e, magari, in molti casi li esporranno a conseguenze discriminatorie di carattere sociale, culturale, religioso o politico di ogni genere, conseguenze, forse, oggi, in molti casi persino imprevedibili. E, certamente, quelle immagini finiranno in pasto ad algoritmi di ogni genere per le ragioni più diverse.
Il Garante richiama quindi tutti i mezzi di comunicazione di massa, pur nell’indispensabile lavoro di testimonianza dei tragici effetti della guerra, ad una maggior tutela dei minori.
Corsi di formazione PES - PAV - PEI
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Scuola: tutte le novità per Green pass, vaccino, mascherine, quarantena, gite
Vengono introdotte nuove regole e scadenze da aprile e fino al termine dell’anno scolastico.
In questo articolo vi spieghiamo, in modo chiaro e dettagliato, quali sono le novità e da quando saranno valide.
DECRETO RIAPERTURE, SCUOLA: LE NOVITÀ
Il Decreto Riaperture 2022 prevede per le scuole delle novità sull’uso del Green Pass e nella gestione dei casi di positività. Inoltre, la norma stabilisce una “road map” verso il graduale ritorno alla normalità anche tra i banchi di scuola, con il tanto atteso “addio alla DAD”. Vediamo per punti, quali sono le novità del Decreto Riaperture 2022 per il mondo della scuola.
1) SUPER GREEN PASS OBBLIGATORIO FINO AL 30 APRILE
In primo luogo, il Decreto prevede, fino al 30 aprile 2022, l’obbligo Super Green Pass (ottenibile con vaccinazione anti Covid, guarigione o test negativo) per accedere ai locali delle scuole e delle università. L’obbligo riguarda:
- tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione;
- il personale delle scuole non paritarie;
- personale universitario.
2) OBBLIGO MASCHERINE
A scuola vi sarà ancora l’obbligo della mascherina chirurgica fino a fine anno scolastico e la raccomandazione della distanza interpersonale. Alle scuole materne, i dispositivi di protezione dovranno essere indossati solo dai docenti.
3) ADDIO ALLA DAD
Dal 1° aprile resteranno a casa soltanto gli studenti positivi al Covid. Stop quindi alla DAD preventiva per i “contatti stretti”. Si esce così da un complesso sistema differenziato che finora funzionava sulla base delle fasce d’età e dall’avvenuta vaccinazione o meno degli studenti.
4) GESTIONE CASI POTIVI E QUARANTENE
Oltre alla novità per la scuola su Green Pass e DAD, il test prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività da Covid. Nello specifico, per:
- scuole dell’infanzia e servizi educativi per l’infanzia: in presenza di almeno 4 casi tra gli alunni nella stessa sezione o gruppo classe, le attività proseguono in presenza. Vale il regime di auto sorveglianza. Docenti, educatori e bambini che abbiano superato i 6 anni utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione;
- scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno 4casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza. Vale il regime di auto sorveglianza. Per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione;
- isolamento: gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata. La richiesta accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
5) OBBLIGO VACCINALE FINO AL 15 GIUGNO
Un’altra novità per la scuola riguarda la scadenza dell’obbligo vaccini. L’obbligo di avvenuta vaccinazione è prorogato fino al 15 giugno 2022 per:
- tutto il personale della scuola;
- l’intero personale delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- tutto il personale degli istituti tecnici superiori.
6) TORNANO LE GITE SCOLASTICHE DAL 1° APRILE
Dal 1° aprile 2022 tornano ad esserci le gite scolastiche. Dunque, vi sarà “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”. Una bella novità per il mondo della scuola, nonché un grande passo in avanti, molto atteso dagli studenti, provati anche psicologicamente dalle restrizioni da Covid.
7) PROROGA SMART WORKING LAVORATORI FRAGILI
Anche per i lavoratori fragili del mondo della scuola, cambia nuovamente la “scadenza” della modalità di fruizione dello smart working. Infatti, viene prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili del mondo della scuola come modalità ordinaria, fino al 30 giugno 2022.
8) PIÙ FONDI PER DPI E SANIFICAZIONE A SCUOLA
Il Decreto Riaperture 2022 ha anche previsto un incremento di 70,5 milioni per il “Fondo per l’emergenza epidemiologica”, le cui risorse verranno ripartite tra le scuole per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti.
IL TESTO DEL DECRETO RIAPERTURE 2022 IN PDF
Per maggiori dettagli vi mettiamo a disposizione il testo integrale del Decreto Riaperture 2022 (Pdf 200 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo. Il provvedimento entra in vigore il 25 marzo 2022.
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