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Le istruzioni dell'INAIL per la comunicazione degli RLS

L'INAIL, con nota del 25 agosto, ha precisato i termini e le modalità delle comunicazioni dei nominativi degli RLS allo stesso istituto.
I datori di lavoro devono comunicare per via telematica all'INAIL, in caso di nuova designazione, i nominativi degli RLS; in fase di prima attuazione l'obbligo scatta per ciò che riguarda gli RLS già eletti o designati.
A differenza di quanto previsto precedentemente, la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina. In fase di prima applicazione del decreto n°106/09, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti già eletti.
Coloro che hanno già comunicato, ottemperando all'obbligo secondo le precedenti istruzioni, il nominativo dell'RLS, NON DEVONO EFFETTUARE ALCUNA COMUNICAZIONE, se non nel caso siano intervenute variazioni di nomine nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla del 25 agosto 2009.
Coloro che non hanno effettuato nessuna comunicazione devono inviare la segnalazione seguendo le istruzioni sul sito dell'INAIL (www.inail.it).
Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato RLS differente da quello segnalato a suo tempo.
Sanzioni: in caso di omessa comunicazione all'INAIL il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

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