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E' entrato in vigore il Testo Unico sulla Sicurezza

Dal 15 maggio è in vigore il decreto legislativo 81/08, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Ma con tre deroghe: il termine per l'aggiornamento della valutazione dei rischi, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i campi elettromagnetici e quella delle norme riguardanti le radiazioni ottiche, ad esempio i raggi laser. Le norme sui campi elettromagnetici (titolo VIII capo IV) entreranno in vigore il 30 aprile 2012. La nuova data deriva dalla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea» L114 del 26 aprile 2008 della direttiva 2008/46/CE, che ha modificato l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2004/40/CE, articolo citato al comma 3 dell'articolo 306 del decreto 81/08. Lo stesso articolo 306 prevede l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti le radiazioni ottiche il 26 aprile 2010. Le due proroghe non significano però che non si debba effettuare la valutazione dei rischi sull'esposizione dei lavoratori a questi agenti fisici fino alle nuove date, ma solamente che i valori limite fissati per legge entreranno in vigore a quelle date. Infatti è sempre un obbligo del datore effettuare una valutazione di tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere esposto durante la propria attività. Si consiglia, pertanto, di non tener conto di queste proroghe, in quanto un ispettore potrebbe considerare incompleto un documento di valutazione dei rischi nel quale questi, se esistenti, non siano stati considerati e quindi valutati. La vera proroga riguarda il documento sulla valutazione dei rischi. L'articolo 306 concede 90 giorni di tempo dalla pubblicazione per applicare le nuove disposizioni. Il nuovo documento deve, quindi, essere predisposto entro il 29 luglio 2008. È evidente che se il documento in possesso del datore di lavoro contiene già tutti gli elementi previsti dalla nuova legislazione, cioè se la valutazione è stata effettuata correttamente tenendo conto di tutti i rischi e di tutte le situazioni lavorative presenti nell'azienda, il datore non deve fare assolutamente nulla. Per esempio, se la valutazione del rischio di movimentazione manuale dei carichi è già stata effettuata separatamente per i lavoratori di sesso diverso, questa già rispetta i disposti di legge e non richiede, per questo rischio, nessun aggiornamento. Dovranno invece preoccuparsi quei datori che, nonostante il decreto legislativo 626/94 in vigore da molti anni, non hanno mai fatto la valutazione dei rischi, in quanto la nuova legge prevede in questo caso la chiusura dell'attività. Le altre disposizioni del Testo unico entrano in vigore il 15 maggio. Alcune tuttavia sono di difficile applicazione immediata, come la comunicazione a Inail o Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dall'attività di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. È evidente che se questa segnalazione deve essere effettuata a fini statistici, occorre che sia redatta su moduli predisposti per una successiva elaborazione elettronica. Questi modelli non esistono, ma il non aver comunicato l'infortunio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro. Si consiglia pertanto di utilizzare, fino a quando non saranno disposti appositi moduli, quelli predisposti per la denuncia di infortuni superiori a tre giorni. Altro problema difficile da risolvere entro domani è l'obbligo di registrazione dell'informazione, della formazione e dell'addestramento fornito ai singoli lavoratori sul «libretto formativo del cittadino», come imposto dall'articolo 37. Questo libretto viene rilasciato dalle Regioni, per cui è impensabile che possa essere distribuito a tutti entro domani. Si consiglia, quindi, di indicare su un registro interno appositamente predisposto tutte le informazioni, le formazioni e gli addestramenti erogati ai dipendenti (dirigenti, preposti e lavoratori) dal 15 maggio in avanti.

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