All'atto della richiesta del DURC all'INAIL le imprese non sono più tenute a presentare autocertificazione circa l'inesistenza di violazioni alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Tale autocertificazione la dovranno inviare alle competenti direzioni provinciali del lavoro. Lo precisa la stessa INAIL nella nota n°6898/08, anticipando le istruzioni in merito del Ministero del Lavoro in arrivo con una circolare di prossima emanazione. Il mancato rispetto della sicurezza costituisce causa ostativa al rilascio del DURC per un tempo predeterminato che va dai 3 mesi ai 24 mesi. L'efficacia sospensiva si consuma automaticamente allo spirare del termine prefissato, poichè il regolamento non richiede la rimozione dell'infrazione che ha dato luogo allo stop al rilascio del DURC. Il vincolo opera unicamente nei confronti dei datori di lavoro e con esclusivo riferimento al DURC richiesto per benefici.
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