Il fatto, l’iter giudiziario e il ricorso
in Cassazione
Le decisioni
della Corte di Cassazione.
Il ricorso è
stato ritenuto fondato dalla Corte di
Cassazione che non ha condiviso le decisioni assunte dalla Corte di Appello
la quale aveva ritenuto sufficiente che il coordinatore, perché fosse esonerato
dalle sue responsabilità, avesse più volte chiesto all’impresa ed al
committente di sospendere i lavori e di chiudere il cantiere. “Nel caso in cui il coordinatore per la
sicurezza”, ha quindi sostenuto la Corte suprema, “constati l'obiettiva necessità di sospendere i lavori e ciò non
ottenga, per esonerarsi da responsabilità non ha strada diversa da quella di
dimettersi dall'incarico, il cui mantenimento risulterebbe del tutto
incompatibile con una situazione fattuale, a lui ben presente, che ponga a
rischio l'incolumità dei lavoratori addetti al cantiere”.
A definitivo rafforzamento del
convincimento di non colpevolezza del coordinatore i Giudici della Corte
territoriale avevano messo in evidenza che lo stesso, in fase d'appello, aveva
esibita documentazione attestante la custodia esclusiva del cantiere da parte
dell’impresa che si era impegnata altresì a non proseguire i lavori fino a
quando non avesse esibito tutta la documentazione necessaria ad attestare la messa
in sicurezza del cantiere medesimo per cui avevano ritenuto verosimile che i
lavori fossero proseguiti all'insaputa del coordinatore per la
sicurezza. Se l’appaltatore si era affermato custode esclusivo
del cantiere obbligandosi a mantenerne sospesa ogni attività almeno in attesa
della piena messa in sicurezza dello stesso, ha quindi sostenuto la Sez.
IV, restavano da chiarire le ragioni per
le quali il rappresentante legale dell'impresa committente doveva essere
considerato colpevole di essere venuto meno ai propri doveri di garante a
differenza del coordinatore per la sicurezza, chiarimenti che secondo la Sez.
IV la Corte territoriale non aveva comunque fornito nell’esprimere le
motivazioni nella propria sentenza.
Alla luce di quanto sopra detto
quindi nonché a causa della carenza motivazionale che aveva reso palesemente
illogica e contraddittoria l'affermazione di colpevolezza espressa nei
confronti del committente, la Corte di Cassazione ha pertanto annullata la
sentenza impugnata emanata dalla Corte di Appello disponendo il rinvio degli atti alla stessa per una nuova
valutazione sul punto.