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Formazione del lavoratore straniero non adeguata

La 4° Sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto responsabile un datore di lavoro per aver impartito ad un lavoratore straniero una formazione inadeguata (due incontri di quindici minuti).
L’art. 36 del TU 81/08 – Informazione ai lavoratori (sui rischi specifici e generali e sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate in azienda, sulle procedure di pronto soccorso ed emergenza, nominativi degli RSS, RLS, MC, incaricati della sicurezza), al punto 4, dispone che “il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo”.
 
La Cassazione, nella sentenza n°40605 dell'1 ottobre 2013, ha considerato che “due soli incontri di quindici minuti ciascuno sono insufficienti tenuto conto altresì degli argomenti trattati …. e ha rilevato, inoltre, che sarebbe stato onere del datore di lavoro di “accertare se le procedure scritte consegnate ai lavoratori fossero state comprese e recepite dagli stessi e in particolare da quelli stranieri”.
L’accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana attraverso semplici test è quindi indispensabile momento preliminare ed integrativo della formazione del lavoratore straniero. 
Va ricordato infine che lo stesso Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prevede che nei confronti dei lavoratori stranieri siano tenuti corsi di formazione “che dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore”.

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