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Accordo Stato-Regioni sulla formazione Datori di lavoro/RSPP

Si è concluso il 23/12/2011 l’iter che ha portato alla pubblicazione l’accordo Stato Regioni per la formazione  dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori così come previsto dal D.Lgs 81/2008. Riportiamo una sintesi dei punti più salienti dell’accordo.

 FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO


CORSI
Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).



I corsi sono articolati in tre differenti livelli di rischio:


basso (durata minima di 16 ore);

medio (32 ore);

alto (48 ore).




REQUISITI DEI DOCENTI
Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.






ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA’


Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.


    FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI


La formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti: formazione generale (con programmi e durata comuni per i diversi settori di attività) e formazione specifica, in relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione del settore ATECO di appartenenza) Si veda  l'allegato 2.


Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di rischio:


4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore


4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore


4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore

 


REQUISITI DEI DOCENTI


Devono possedere una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.


 


FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
  
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
La durata minima del modulo per dirigenti  è di 16 ore.



8. CREDITI FORMATIVI


Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione, e segnatamente:
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta


b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:
è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti Formazione Specifica e Addestramento.
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.




9. AGGIORNAMENTO


Per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro




a) Formazione dei lavoratori e dei preposti.


Nel rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e, fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 24 mesi.
In ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
b) Formazione dei dirigenti.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.


 

Il Protocollo GlobalGap

Il Protocollo GlobalGAP, voluto ormai da quasi un decennio da un lungimirante gruppo di operatori della Distribuzione Organizzata e rappresentanti di gruppi di produttori europei (Euro Retailer and Produce Working Group), è una risposta a carattere volontario che intende stabilire regole comuni applicabili da qualsiasi fornitore di ortofrutta della Moderna Distribuzione. GlobalGAP si è imposto quale elemento chiave di riferimento per l’applicazione delle Buone Pratiche Agricole (le Good Agriculture Practices, appunto) sul mercato globale, trasferendo e interpretando le richieste dei consumatori in requisiti per la produzione agricola.

I contenuti della norma

La norma risponde alle più comuni richieste dei mercati e dei consumatori, sempre più attenti ad aspetti specifici fino a qualche tempo fa non considerati. Gran parte dei requisiti del Protocollo sono, in Europa, già coperti da norme cogenti a volte poco conosciute dagli oepratori del settore. Gli elementi principali sviluppati da GlobalGAP sono riassumibili nelle seguenti tematiche:
  • Salute, sicurezza e welfare dei lavoratori;
  • Tutela e conservazione dell’ambiente;
  • Gestione dei rifiuti e residui aziendali e loro riutilizzo;
  • Tracciabilità;
  • Gestione consapevole degli OGM e del materiale di propagazione;
  • Gestione del suolo e della fertilizzazione;
  • Gestione delle risorse idriche e irrigazione;
  • Difesa integrata delle colture e corretto utilizzo dei fitofarmaci;
  • Gestione della raccolta e manipolazione dei prodotti in condizioni controllate di igiene e qualità.
La norma è suddivisa, per il settore ortofrutta fresca, in tre sezioni principali:
  • AF - All Farm, che comprende i requisiti applicabili a tutte le tipologie aziendali;
  • CB - Crop Base, per le aziende di produzione vegetale;
  • FV – Fruit and Vegetable, comprendente i requisiti specifici per l’ortofrutta.
Il numero totale di punti di controllo è di 236 e ad una parte di questi è stato attribuito un diverso peso ed importanza rispetto alla precedente revisione (ricordiamo che i requisiti sono distinti in Maggiori, Minori e Raccomandazioni).
Nel Protocollo è del tutto evidente un approccio deciso verso l’applicazione del metodo della produzione integrata, andando oltre il concetto di Buone Pratiche Agricole. L’attenzione è, infatti, rivolta alla conoscenza specifica delle tecniche di difesa adottate, ai metodi preventivi, alle attività di monitoraggio in campo ed alle modalità di intervento (“…favorendo il ricorso, per quanto possibile, a metodi non chimici”).
Gli operatori italiani vivono tutti i giorni le mutevoli richieste dei principali mercati di riferimento che pretendono in maniera sempre più stringente un elevato livello di garanzie sia dal punto di vista della sicurezza alimentare che, più in generale, della qualità dei prodotti. Garanzie che, non prescindendo dalle norme obbligatorie in materia (su tracciabilità, residui di fitofarmaci, autocontrollo igienico, imballaggi,sicurezza dei lavoratori, ecc.), a volte impongono ulteriori limiti agli operatori agricoli.
Tutto questo provoca, di fatto, una selezione degli operatori, sia a livello produttivo che distributivo, con progressiva emarginazione e scomparsa delle aziende non in grado di rispondere in maniera adeguata a queste richieste. D'altra parte, però, ciò rappresenta un’opportunità importante per tutte quelle aziende che hanno imboccato decisamente la strada della qualità, essendo capaci di gestire le differenti richieste dei mercati.



La Marcatura CE obbligatoria dei prodotti in legno da costruzione

La situazione attuale in tema di certificazione dei prodotti in legno da costruzione verte su due tematiche differenti: le certificazioni obbligatorie in quanto previste dalla legge e le certificazioni volontarie.
Le certificazioni obbligatorie in Italia sono previste dalle NTC DM 14.01.2008 e per i diversi prodotti sono già obbligatorie dal 01.07.2009.
Per il legno massiccio la norma di riferimento è la EN 14081-1: nessuna trave in legno massiccio puo' essere portata in cantiere se non conforme a questa norma, cogenza dal 1 Gennaio 2012.
Per il legno lamellare è necessario che i prodotti siano realizzati nelle aziende che hanno ricevuto la certificazione in conformità alla norma EN 14080, cogenza dal 1 Dicembre 2011.
Le aziende che acquistano le travi massicce o lamellari certificate ed effettuano delle lavorazioni nella propria fabbrica, centri di trasformazione, sono tenute a svolgere un corso di qualifica di direttore tecnico di produzione e richiedere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la qualifica del Centro di Trasformazione del legno ad uso strutturale.
La direzione dei lavori è tenuta e respingere i materiali che non sono conformi alle norme sopracitate.
www.studiolobrutto.eu

11_06

UNI: le norme tecniche

Napo e la Sicurezza sul lavoro

Far partecipare i consumatori all'elaborazione delle norme

L’ISO, l’Organizzazione mondiale di normazione, ha recentemente pubblicato una nuova brochure che manifesta l’interesse di far partecipare i consumatori all’elaborazione delle norme e descrive le modalità per ottenere la loro partecipazione.
"Involving consumer. Why and how"  fornisce agli organismi nazionali di normazione e alle altre organizzazioni coinvolte nell’eleborazione di norme indicazioni pratiche per far partecipare i consumatori al processo normativo. La brochure determina perché e quando coinvolgere il consumatore, il valore aggiunto rappresentato dalla loro partecipazione ai lavori, come organizzare concretamente la loro partecipazione e cosa significa essere un rappresentante dei consumatori.
L’opuscolo fa inoltre il punto relativamente al comitato ISO che si occupa delle politiche dei consumatori (COPOLCO), sui finanziamenti e la formazione dei rappresentanti dei consumatori, sulle risorse e sui collegamenti utili per studi ulteriori. Ventiquattrocase studies illustrano come questi differenti aspetti sono stati affrontati, soprattutto in un contesto nazionale o regionale.
Ecco alcuni punti chiave:
  • Le norme sono più rilevanti per il mercato se tengono conto delle preoccupazioni dei consumatori, e se questi sono coinvolti nella loro elaborazione.
  • Le preferenze dei consumatori, le questioni sociali e gli accordi commerciali sono fattori che conducono a un allargamento dei programmi di normazione e fanno della partecipazione dei consumatori un criterio essenziale.
  • I consumatori possono influenzare positivamente il dialogo sulle norme.
  • I rappresentanti dei consumatori devono essere indipendenti da interessi commerciali e in grado di esprimere i punti di vista del consumatore e dell’utilizzatore finale. Dovrebbero anche essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite mediante l’esperienza normativa agli altri consumatori.
  • I consumatori non dispongono di risorse: hanno bisogno di risorse – finanziarie e di altro tipo – per partecipare all’elaborazione delle norme, soprattutto a livello internazionale.
  • I consumatori devono essere consapevoli dell’importanza delle norme e della partecipazione alla loro elaborazione; potebbero trarre vantaggio dalla conoscenza delle procedure di normazione e dalla effettiva partecipazione ai lavori.
Scarica la brochure:
pdf Involving consumers. Why and How. Practical guidance for standards development bodies
Fonte: UNI

 

Prodotti da costruzione: pubblicato in GU il nuovo Regolamento n°305


E’ stato pubblicato lo scorso mese di aprile sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento n. 305/2011 “che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE”.
La “storica” direttiva sui prodotti da costruzione mirava ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi in questo delicato settore, attraverso la definizione di norme armonizzate. Un obbiettivo importante che ha costituito uno dei capisaldi dell’attuale sistema europeo.
Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l’efficacia dei provvedimenti in atto, si è ora giunti a sostituire la direttiva 89/106/CEE dopo anni di onorato servizio. Un’esigenza di chiarezza e razionalizzazione, dunque, che intende andare a beneficio di tutto un settore considerato strategico per l’UE: un settore che fornisce il maggior numero di posti di lavoro in Europa e contribuisce notevolmente agli investimenti lordi che animano l’economia del continente. L’articolo 1 del nuovo Regolamento n. 305/2011 fissa i termini generali del provvedimento, che consistono nel fissare le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione “stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
Il Capo VI del Regolamento tratta le “Procedure semplificate” per quanto concerne l’uso della documentazione tecnica appropriata e le attività delle microimprese. Tra le novità del nuovo Regolamento, l’introduzione di un nuovo requisito di base delle opere di costruzione (Allegato I), ovvero il numero sette “Uso sostenibile delle risorse naturali”, per il quale “le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile” e garantisca in particolare il riutilizzo e la riciclabilità dei materiali, la durabilità delle opere e l’uso di materie prime e secondarie “ecologicamente compatibili”. Questo requisito, prima non previsto, è una naturale conseguenza dell'evoluzione tecnologica del settore in un'ottica di sostenibilità.
L’articolo 66 tratta le disposizioni transitorie con le quali si specifica che “i prodotti da costruzione immessi sul mercato ai sensi della direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013 sono ritenuti conformi” al nuovo Regolamento. Sarà dunque da quella data che il Regolamento n. 305/2011 sarà pienamente operativo.
Considerata l’importanza dell’argomento e la rilevanza dell’attuale intervento legislativo, entro il 25 aprile 2016 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull'attuazione del Regolamento.
Il documento rappresenta, dal punto di vista legislativo, il quadro attualmente più avanzato sui temi e sulle problematiche dell’intero settore delle costruzioni. Un settore in cui le prescrizioni di legge e le norme tecniche formano da tempo un insieme collaudato e coerente.Trattandosi di un Regolamento, esso non ha bisogno di un recepimento formale da parte degli Stati membri, ma è entrato direttamente in vigore dopo venti giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta lo scorso 4 aprile.
fonte UNI

11_02

La privacy tra i banchi della scuola

Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere?
A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola. Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy.
La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni.
Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco.
Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il "corretto trattamento dei dati personali". Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza.
La guida del Garante privacy
Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante. Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento.


Il Garante della Privacy ai media: no ai nomi dei violentatori se rendono identificabile la vittima

"Non si possono pubblicare dettagli che rendono identificabili le vittime di violenza sessuale. Tanto più quando si tratta di minori".
É il forte richiamo del Garante privacy ai media in seguito alla pubblicazione di notizie di agenzie che, nel riferire di un caso di violenza sessuale subita in famiglia da una minore, hanno pubblicato nome, cognome ed età del padre arrestato.
Il Garante ricorda che, anche quando questi dettagli fossero stati forniti da fonti ufficiali, i mezzi di informazione sono tenuti a non diffondere elementi che, anche indirettamente, portino all'individuazione di vittime di violenza sessuale.
La pubblicazione di tali dettagli contrasta con i principi fissati dal Codice deontologico dei giornalisti e risulta ancora più grave se si tiene conto che la vittima è una persona minore, alla quale la normativa italiana e le Convenzioni internazionali (Codice privacy, Codice penale, nuovo processo minorile, Carta di Treviso, Convenzione dei diritti del fanciullo) riconoscono una tutela rafforzata.



📢 POST IN EVIDENZA

Da Italia Oggi del 6.10.23: Educazione civica in sicurezza

 

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