OBIETTIVI
Il corso si pone l’obiettivo di adempiere all’obbligo di formazione dei lavoratori, ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011.
DESTINATARI
Lavoratori come definiti dall’art. 2 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
PROGRAMMA
FORMAZIONE GENERALE (4 ore)
· Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
· Organizzazione della prevenzione aziendale;
· Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
· Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore)
· Rischi infortuni, meccanici generali, elettrici generali;
· Macchine, attrezzature;
· Cadute dall'alto;
· Rischi da esplosione,
· Rischi chimici (nebbie - oli - fumi - vapori – polveri) e etichettatura;
· Rischi cancerogeni,
· Rischi biologici,
· Rischi fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni);
· Microclima e illuminazione;
· Videoterminali;
· DPI Organizzazione del lavoro;
· Ambienti di lavoro;
· Stress lavoro-correlato;
· Movimentazione manuale carichi;
· Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto);
· Segnaletica;
· Emergenze;
· Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
· Procedure esodo e incendi;
· Procedure organizzative per il primo soccorso;
· Incidenti e infortuni mancati;
· Altri Rischi.
DOCENTI DEL CORSO
Il corso è tenuto da formatori con esperienza specifica che si occupano della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, della valutazione dei rischi e della formazione dei lavoratori.
12_11
La privacy a scuola. Dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare
Obbligo
del consenso per video e foto sui social network. Scrutini e voti
pubblici. Sì alle foto di recite e gite scolastiche. No alla
pubblicazione on line dei nomi e cognomi degli studenti non in regola
coi pagamenti della retta. Su cellulari e tablet in classe l'ultima
parola spetta alle scuole.
Temi in classe
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.
Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l'equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.
Cellulari e tablet
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
L'uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Stesse
cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di
registrazione e non soltanto per fini didattici o per consultare in
classe libri elettronici e testi on line.
Recite e gite scolastiche
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
Retta e servizio mensa
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
É illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome degli studenti i cui genitori sono in ritardo nel pagamento della retta o del servizio mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi messi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti amministrativi da parte delle persone interessate.
Telecamere
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.
Si possono in generale installare telecamere all'interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore.
Inserimento professionale
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.
Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi.
Questionari per attività di ricerca
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.
L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.
Iscrizione e registri on line, pagella elettronica
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero dell'istruzione riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei registri on line e alla consultazione della pagella via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati.
Voti, scrutini, esami di Stato
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.
I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione. E' necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istituto eviti di fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle "prove differenziate" sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.
Trattamento dei dati personali
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.
Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati - come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute - anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero dell'istruzione. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.
Rilevazione impronte digitali in un liceo di Roma. Il Garante apre un'istruttoria
Il
Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un'istruttoria a
seguito di una segnalazione nella quale si lamenta che presso un liceo
di Roma sarebbe stata effettuata una raccolta di dati biometrici di
alcuni docenti finalizzata all'installazione di un sistema di
rilevazione delle presenze del personale. Nella segnalazione si lamenta
inoltre la presenza di telecamere di sorveglianza posizionate senza
alcuna comunicazione al personale.
L'Autorità ha
quindi chiesto al Dirigente dell'istituto scolastico di comunicare
notizie utili alla valutazione del caso, al fine di verificare il
rispetto delle procedure previste per legge riguardo all'installazione
dei dispositivi biometrici e la liceità del trattamento dei dati dei
dipendenti alla luce dei principi di necessità, proporzionalità e
pertinenza.
Per
quanto riguarda la rilevazione delle impronte digitali l'Autorità
intende verificare, in particolare, se il trattamento dei dati
biometrici sia stato effettivamente svolto, l'eventuale data di inizio e
i soggetti nei confronti dei quali sarebbe stato effettuato, le
caratteristiche tecniche e le ragioni che ne hanno determinato
l'adozione. Con riferimento invece al sistema di videosorveglianza
l'Autorità vuole accertare il rispetto del provvedimento generale del
2010 e della normativa posta a tutela dei lavoratori.
12_01
Decreto "milleproroghe": antincendio. Proroga per gli alberghi con più di 25 posti letto
Le strutture turistico-alberghiere con più di 25 posti letto avranno tempo fino al 31 dicembre 2012 per adeguarsi alla normativa antincendio: nello
specifico, le strutture esistenti prima dell’entrata in vigore del
D.M. 9 aprile 1994 “che non abbiano completato l’adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano
straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con
decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Le
strutture inadempienti che non abbiano presentano istanza, o che non
risultino ammesse al piano straordinario di cui sopra saranno sanzionate
come previsto dal D.P.R. 151/2011.
Saranno
sanzionabili inoltre le strutture che allo scadere del termine del
31-12-2012 non abbiano completato l’adeguamento antincendi.
Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti
E' necessario chiedere il consenso al paziente prima di acquisire e utilizzare informazioni sulla sua salute? Da chi possono essere ritirate analisi e cartelle cliniche? Si possono installare telecamere in ospedali e luoghi di cura? Il datore di lavoro può divulgare informazioni sulla salute dei propri dipendenti? Nelle sale d'aspetto il paziente può essere chiamato per nome? Chi può consultare il fascicolo sanitario elettronico del paziente?
Sono tante le domande che vengono quotidianamente poste all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali da pazienti e personale sanitario. Alla tutela dei dati sulla salute il Codice della privacy attribuisce infatti particolare importanza stabilendo precise regole per il loro trattamento.
Il nuovo vademecum del Garante, intitolato "Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti", intende offrire indicazioni affinché alle persone che entrano in contatto con il personale medico e paramedico e con le strutture sanitarie, per ricevere cure o prestazioni mediche o per svolgere pratiche amministrative, vengano garantiti la più assoluta riservatezza e il rispetto della loro dignità.
L'intento dell'opuscolo è anche quello di agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti a chi accede a studi medici, ospedali, farmacie e a qualunque altro luogo di analisi o cura.
Scritto con un linguaggio semplice, il vademecum è suddiviso in sette brevi capitoli: "Il paziente informato", "Informazioni sulla salute", "In attesa", "Telecamere e internet", "La salute dei dipendenti", "Hiv", "Sanità elettronica". Al termine della guida è stato inserito anche un breve glossario che spiega i termini tecnici più utilizzati.
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1812198
www.studiolobrutto.eu
Sono tante le domande che vengono quotidianamente poste all'attenzione del Garante per la protezione dei dati personali da pazienti e personale sanitario. Alla tutela dei dati sulla salute il Codice della privacy attribuisce infatti particolare importanza stabilendo precise regole per il loro trattamento.
Il nuovo vademecum del Garante, intitolato "Dalla parte del paziente. Privacy: le domande più frequenti", intende offrire indicazioni affinché alle persone che entrano in contatto con il personale medico e paramedico e con le strutture sanitarie, per ricevere cure o prestazioni mediche o per svolgere pratiche amministrative, vengano garantiti la più assoluta riservatezza e il rispetto della loro dignità.
L'intento dell'opuscolo è anche quello di agevolare le attività degli operatori del settore e di contribuire a migliorare la qualità dei servizi offerti a chi accede a studi medici, ospedali, farmacie e a qualunque altro luogo di analisi o cura.
Scritto con un linguaggio semplice, il vademecum è suddiviso in sette brevi capitoli: "Il paziente informato", "Informazioni sulla salute", "In attesa", "Telecamere e internet", "La salute dei dipendenti", "Hiv", "Sanità elettronica". Al termine della guida è stato inserito anche un breve glossario che spiega i termini tecnici più utilizzati.
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=1812198
www.studiolobrutto.eu
Stop alle telecamere illecite nei luoghi di lavoro
Stop ai sistemi di videosorveglianza che controllano i lavoratori in assenza delle garanzie di legge. Il Garante privacy ha "spento" le telecamere ad una amministrazione pubblica, ad una società che opera nel settore dell'Ict, ad una casa di riposo e ad un centro di riabilitazione in convenzione con il servizio sanitario. Gli occhi elettronici erano stati installati in violazione dello Statuto dei lavoratori, che vieta il controllo a distanza dei dipendenti, e della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Garante, intervenuto a seguito di alcune segnalazioni, ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato e di conseguenza inutilizzabili le immagini riprese in violazione di legge. Per quanto riguarda in particolare la casa di risposo, l'Autorità ha vietato definitivamente l'uso delle telecamere installate nell'area dove sono collocati i cartellini di presenza dei dipendenti e gli orologi marcatempo. Negli altri tre casi il divieto è scattato per l'uso delle telecamere collocate presso gli accessi ai luoghi di lavoro o in altre aree interne, in corrispondenza degli ascensori e dei corridoi, in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o autorizzazione della Direzione provinciale del Lavoro). Nel motivare i divieti il Garante, ha ribadito che il controllo a distanza dell'attività lavorativa si configura anche nel caso in cui la sorveglianza non sia a carattere continuativo o le telecamere siano segnalate da cartelli: per essere in regola nell'installazione di telecamere occorre comunque e sempre rispettare le procedure stabilite dallo Statuto a tutela dei lavoratori.
L'Autorità ha prescritto, infine, alla casa di riposo di designare incaricati del trattamento i dipendenti autorizzati a visionare le immagini riprese dagli impianti e di integrare gli avvisi che segnalano la presenza delle telecamere con tutte le informazioni previste dalla normativa, rendendoli visibili anche di notte.
www.studiolobrutto.eu
L'Autorità ha prescritto, infine, alla casa di riposo di designare incaricati del trattamento i dipendenti autorizzati a visionare le immagini riprese dagli impianti e di integrare gli avvisi che segnalano la presenza delle telecamere con tutte le informazioni previste dalla normativa, rendendoli visibili anche di notte.
www.studiolobrutto.eu
Accordo Stato-Regioni sulla formazione Datori di lavoro/RSPP
Si è concluso il
23/12/2011
l’iter che ha portato alla pubblicazione l’accordo Stato Regioni
per la formazione dei RSPP (Datori di Lavoro) e dei Lavoratori
così come previsto dal D.Lgs 81/2008. Riportiamo una sintesi dei
punti più salienti dell’accordo.
FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO
CORSI
Per quanto riguarda la formazione dei datori
di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), la
nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del
Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997, introducendo obblighi di
aggiornamento (art.7) quinquennali (di 6, 10 e 14 ore in
base a tre livelli di rischio: basso, medio, e alto individuato
in funzione del Settore Ateco di appartenenza dell’azienda).
I corsi sono articolati in tre differenti
livelli di rischio:
basso (durata minima di 16 ore);
medio (32 ore);
alto (48 ore).
REQUISITI DEI DOCENTI
Devono possedere una
esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o
professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI
NUOVA ATTIVITA’
Al fine di consentire la piena ed effettiva
attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in
coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi
di cui all’articolo 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in
caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende
svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti propri
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente
accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio
della propria attività.
FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
La
formazione dei lavoratori, si articola in due momenti distinti:
formazione generale (con programmi e durata comuni per i
diversi settori di attività) e formazione specifica, in
relazione al rischio effettivo in azienda. (rilevato in funzione
del settore ATECO di appartenenza) Si veda l'allegato 2.
Durata
minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in
base alla classificazione dei settori di rischio:
4 ore
di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio basso:
TOTALE 8 ore
4 ore
di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio medio:
TOTALE 12 ore
4 ore
di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio alto:
TOTALE 16 ore
REQUISITI DEI DOCENTI
Devono possedere una
esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o
professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro.
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL
PREPOSTO
La
formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2,
comma 1, lettera de), del D.Lgs. n. 81/2008, deve comprendere
quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti
e deve essere integrata da una formazione particolare, in
relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8
ore.
6.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La
formazione dei dirigenti, così come definiti dall’articolo 2,
comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/2008, in riferimento a
quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/2008
e in relazione agli
obblighi previsti all’articolo 18 sostituisce integralmente
quella prevista per i lavoratori.
La durata minima del modulo per dirigenti è di
16 ore.
8.
CREDITI FORMATIVI
Il
modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai
punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito
formativo permanente.
Con
riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 37, comma 4, si
riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a.
Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova
utilizzazione in caso di somministrazione, e segnatamente:
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di
lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore
produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente,
costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione
Generale, che la Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di
lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore
produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine
o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla
Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo
settore deve essere ripetuta
b.
Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove
attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati
pericolosi:
è
riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza
della Formazione Generale, mentre devono essere ripetuti
Formazione Specifica e Addestramento.
La
formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce
credito formativo permanente salvo nei casi in cui si sia
determinata una modifica del suo rapporto di preposizione
nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il
datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione
pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio
documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione
che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In
ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione
specifica hanno validità fintanto che non intervengono
cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell’articolo 37
del D.Lgs. n. 81/2008.
La formazione specifica per i dirigenti
costituisce credito formativo permanente.
9.
AGGIORNAMENTO
Per i
lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata
minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra
individuati.
Con
riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo
37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un aggiornamento
quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al
comma 7 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, si prevede un
aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro
a)
Formazione dei lavoratori e dei preposti.
Nel
rispetto di quanto previsto al punto 8 del presente accordo e,
fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non
sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto
4 i lavoratori ed i preposti per i quali i datori di lavoro
possano documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione
del presente accordo, una formazione nel rispetto delle
previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti
di lavoro sia per quanto riguarda durata, contenuti e modalità
di svolgimento.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i
quali la formazione sia stata erogata da più di 5 anni dalla
data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere
ottemperato entro 24 mesi.
In
ogni caso la formazione particolare ed aggiuntiva di cui al
punto 5 dovrà concludersi entro e non oltre il termine di 12
mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
b)
Formazione dei dirigenti.
Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui
al punto 9, non sono tenuti a frequentare il corso di formazione
di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver svolto,
alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione
con contenuti conformi all’art. 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata
dopo il 14 agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP
previsto nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006,
pubblicato su GU n. 37 del 14 febbraio 2006.
Il Protocollo GlobalGap
Il Protocollo GlobalGAP, voluto ormai da quasi un decennio da un lungimirante gruppo di operatori della Distribuzione Organizzata e rappresentanti di gruppi di produttori europei (Euro Retailer and Produce Working Group), è una risposta a carattere volontario che intende stabilire regole comuni applicabili da qualsiasi fornitore di ortofrutta della Moderna Distribuzione. GlobalGAP si è imposto quale elemento chiave di riferimento per l’applicazione delle Buone Pratiche Agricole (le Good Agriculture Practices, appunto) sul mercato globale, trasferendo e interpretando le richieste dei consumatori in requisiti per la produzione agricola.
I contenuti della norma
La norma risponde alle più comuni richieste dei mercati e dei consumatori, sempre più attenti ad aspetti specifici fino a qualche tempo fa non considerati. Gran parte dei requisiti del Protocollo sono, in Europa, già coperti da norme cogenti a volte poco conosciute dagli oepratori del settore. Gli elementi principali sviluppati da GlobalGAP sono riassumibili nelle seguenti tematiche:- Salute, sicurezza e welfare dei lavoratori;
- Tutela e conservazione dell’ambiente;
- Gestione dei rifiuti e residui aziendali e loro riutilizzo;
- Tracciabilità;
- Gestione consapevole degli OGM e del materiale di propagazione;
- Gestione del suolo e della fertilizzazione;
- Gestione delle risorse idriche e irrigazione;
- Difesa integrata delle colture e corretto utilizzo dei fitofarmaci;
- Gestione della raccolta e manipolazione dei prodotti in condizioni controllate di igiene e qualità.
- AF - All Farm, che comprende i requisiti applicabili a tutte le tipologie aziendali;
- CB - Crop Base, per le aziende di produzione vegetale;
- FV – Fruit and Vegetable, comprendente i requisiti specifici per l’ortofrutta.
Nel Protocollo è del tutto evidente un approccio deciso verso l’applicazione del metodo della produzione integrata, andando oltre il concetto di Buone Pratiche Agricole. L’attenzione è, infatti, rivolta alla conoscenza specifica delle tecniche di difesa adottate, ai metodi preventivi, alle attività di monitoraggio in campo ed alle modalità di intervento (“…favorendo il ricorso, per quanto possibile, a metodi non chimici”).
Gli operatori italiani vivono tutti i giorni le mutevoli richieste dei principali mercati di riferimento che pretendono in maniera sempre più stringente un elevato livello di garanzie sia dal punto di vista della sicurezza alimentare che, più in generale, della qualità dei prodotti. Garanzie che, non prescindendo dalle norme obbligatorie in materia (su tracciabilità, residui di fitofarmaci, autocontrollo igienico, imballaggi,sicurezza dei lavoratori, ecc.), a volte impongono ulteriori limiti agli operatori agricoli.
Tutto questo provoca, di fatto, una selezione degli operatori, sia a livello produttivo che distributivo, con progressiva emarginazione e scomparsa delle aziende non in grado di rispondere in maniera adeguata a queste richieste. D'altra parte, però, ciò rappresenta un’opportunità importante per tutte quelle aziende che hanno imboccato decisamente la strada della qualità, essendo capaci di gestire le differenti richieste dei mercati.
La Marcatura CE obbligatoria dei prodotti in legno da costruzione
La situazione attuale in tema di certificazione dei prodotti in legno da costruzione verte su due tematiche differenti: le certificazioni obbligatorie in quanto previste dalla legge e le certificazioni volontarie.
Le certificazioni obbligatorie in Italia sono previste dalle NTC DM 14.01.2008 e per i diversi prodotti sono già obbligatorie dal 01.07.2009.
Per il legno massiccio la norma di riferimento è la EN 14081-1: nessuna trave in legno massiccio puo' essere portata in cantiere se non conforme a questa norma, cogenza dal 1 Gennaio 2012.
Per il legno lamellare è necessario che i prodotti siano realizzati nelle aziende che hanno ricevuto la certificazione in conformità alla norma EN 14080, cogenza dal 1 Dicembre 2011.
Le aziende che acquistano le travi massicce o lamellari certificate ed effettuano delle lavorazioni nella propria fabbrica, centri di trasformazione, sono tenute a svolgere un corso di qualifica di direttore tecnico di produzione e richiedere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici la qualifica del Centro di Trasformazione del legno ad uso strutturale.
La direzione dei lavori è tenuta e respingere i materiali che non sono conformi alle norme sopracitate.
La direzione dei lavori è tenuta e respingere i materiali che non sono conformi alle norme sopracitate.
www.studiolobrutto.eu
Iscriviti a:
Post (Atom)
📢 POST IN EVIDENZA
🎯 POST PIU' POPOLARE
-
A seguito della crescente digitalizzazione delle scuole e di numerose sentenze intervenute, il Garante per la tutela dei dati personali (...
-
Per gli asintomatici e per chi non presenta sintomi da almeno 2 giorni il periodo di isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test...