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Coordinatore della progettazione: quando è richiesto

Coordinatore della progettazione
Rispondendo ad un quesito presentato dall’Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, l’Ance ha chiarito che la designazione del coordinatore per la progettazione (obbligatoria quando nel cantiere sono presenti più imprese esecutrici anche non contemporaneamente) non è necessaria quando l’opera non necessita di permesso di costruire e l’importo dei lavori è inferiore a 100 mila euro. In questi casi, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

Quando, invece, i lavori sono soggetti al permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l’entità dell’opera. Il coordinatore per l’esecuzione deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione.

DUVRI e altri documenti da fornire al committente
Per la valutazione dell’idoneità tecnico professionale è sufficiente che l’impresa o il lavoratore autonomo presenti al committente il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l’autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000.

L’Ance ha spiegato che il committente non può chiedere una copia del DUVRI, ma solo i documenti e le informazioni necessarie per la sua elaborazione. Il DUVRI, infatti, deve essere allegato al contratto d’opera o di appalto e questo onere ricade sul committente.

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