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La documentazione che il committente può chiedere all’appaltatore

Una richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente ha formato oggetto di un interpello da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
In particolare si voleva sapere se, a norma dell’art. 26 del TU 81/08, l’impresa sia tenuta a consegnare:
  • la copia del modello Lav;
  • il consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;
  • la copia del Duvri della ditta appaltatrice;
  • la dichiarazione che i dipendenti dell’impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;
  • l’autocertificazione di idoneità tecnico professionale.
La risposta della Commissione interpelli.
Per il rispetto degli adempimenti previsti dal c. 1 dell’art. 26*, sono sufficienti:
  1. l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  2. l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
E il Duvri? Il committente non lo può richiedere alla ditta appaltatrice, “dal momento che la redazione del documento è un obbligo – nei casi previsti – del committente”. Questi può, però, chiedere i documenti e le informazioni necessarie all’elaborazione del Duvri**.
* Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture deve verificare (con le modalità previste dall’art. 6, c. 8, lett. g) ma, al momento, non ancora individuate), “… l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici (o dei lavoratori autonomi) in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”.
** Se non ricorrono le condizioni per l’elaborazione del Duvri, si deve fare riferimento a quanto contenuto nel c. 2 dell’art. 26 (“…i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”).
 

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