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La valutazione dei rischi a favore dei volontari

Sugli obblighi dell’applicazione del TU 81/08 e in particolare della redazione della valutazione dei rischi a favore dei volontari, si è espressa il 13 marzo la Commissione interpelli del Ministero del Lavoro.
Si è trattato di indicare quali sono le disposizioni del TU alle quali devono sottostare le associazioni senza personale dipendente ma che, per raggiungere le proprie finalità, si avvalgono dell’aiuto di unità operative volontarie che non ne chiedono alcun compenso.
La Commissione ritiene che, in generale per le associazioni di volontariato il regime applicabile sia quello previsto per i lavoratori autonomi*, per i quali l’art. 3, c.11 del TU 81/08 dispone l’applicazione dell’art. 21.
La Commissione ha richiamato l’art. 2, c. 1 lett. a) del TU, per il quale è “lavoratore” la “persona che, indipendentemente dalla topologie contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore dî lavoro pubblico o privato con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un ‘arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari“.
Per l’art. 3, c. 12-bis, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 21 si applicano “nei confronti: 
  • dei volontari di cui alla L. 266/1991;
  • dei volontari che effettuano servizio civile
  • dei soggetti che prestano la proprio attività… in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla L. 383/2000 e delle associazioni sportive dilettantistiche… non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti…. e alle associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro… e nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 67, c.1, lett. m), del Dpr 917/1986.
A favore di questi soggetti i datori di lavoro sono tenuti a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività. Inoltre, devono adottare le “misure utili ad eliminare e/o a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione”. 
Così chiude la Commissione: “restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell’impianto o dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità… di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di riferimento dell’associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità”.

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