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Formazione ed addestramento dei lavoratori

 


La Legge 215/21  ha modificato i commi 2 e 7 dell’art. 37 del D.Lgs. 81-08, e prevede che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni riveda gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, e li unisca in un unico Accordo. Questo per consentire:

  • L’individuazione dei contenuti minimi, della durata e delle modalità di formazione obbligatoria del Datore di lavoro.
  • La definizione delle modalità di verifica finale dell’apprendimento, obbligatoria per tutti i partecipanti ai corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto riguarda il Datore di Lavoro, quest’ultimo dovrà effettuare obbligatoriamente uno specifico corso di formazione e aggiornamento periodico, secondo quanto stabilito nell’Accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Per ciò che concerne, invece, le modalità di “addestramento” , dovranno svolgersi mediante una prova pratica sul corretto utilizzo di macchine, attrezzature, impianti, dispositivi e sostanze, ed una esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza. Il tutto dovrà essere riportato in un apposito registro, cartaceo o informatizzato, recante gli interventi di addestramento svolti.

Un focus particolare è stato riservato alla formazione del Preposto, che dovrà essere svolta esclusivamente in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale. In ogni caso dovranno essere previsti aggiornamenti nella formazione, se si manifestassero nei luoghi di lavoro evoluzioni dei rischi già esistenti o l’insorgenza di nuovi.

Eventuali violazioni prevedono l’applicazione della pena alternativa dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 €.



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