L'art.7, comma 3, del d.lgs. n°626/94, modificato dalla legge n°123/07, ha introdotto l'obbligo di redigere un documento, da allegare ai contratti di appalto in cui siano descritti i rischi specifici derivanti da eventuali interferenze tra le attività del committente e quelle dell'appaltatore, ovvero delle eventuali interferenze dovute alla compresenza dei lavoratori di più imprese sul luogo di esecuzione delle opere. Sebbene da un'intepretazione letterale della norma sembrerebbe trattarsi di un obbligo solo per il committente, un'interpretazione logico-sistematica conduce prudenzialmente a concludere che destinatari sono tutte le parti: committente, appaltatore, sub-appaltatore e prestatore d'opera. Il documento non è sostitutivo bensì integrativo del documento di valutazione dei rischi che sia il datore di lavoro committente sia i singoli appaltatori erano già tenuti ad elaborare. La violazione del nuovo obbligo è sanzionata con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 516,00 a € 2.582,00.
📢 POST IN EVIDENZA
🎯 POST PIU' POPOLARE
-
Il Garante privacy ha dato il via libera alle modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle pubbliche amministrazioni, proposte...
-
Lo sapevi che secondo la nuova norma CEI 11-27 nessuno può intraprendere una qualsiasi attività lavorativa con pericoli elettrici in assenza...