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SPECIALE: Il nuovo T.U. sulla sicurezza sul lavoro

Gli infortuni sul lavoro: che cosa cambia
Struttura e punti criti del provvedimento
I destinatari: il decreto si applica a tutte le aziende private, al settore pubblico e a tutte le attivitàa rischio. Riguarda sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, ma anche i collaboratori a progetto e chi ha un contratto di co.co.co. la cui prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Le regole valgono anche per le prestazioni occasionali.
Come è composto: il Testo unico è formato da 303 articoli. E' diviso in 13 titoli (più 52 allegati per le regole tecniche): disposizioni generali, luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro, misure per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale dei carichi, agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive, disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale, abrogazione delle leggi precedenti.
La valutazione dei rischi: La valutazione dei rischi diventa di assoluta centralità per garantire l'effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro. Il datore dovrà considerare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di sesso, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Gli esiti di questa valutazione dovranno confluire in un documento di valutazione dei rischi, nel quale dovranno essere inserite le eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.
Sanzioni ed attenuanti: Vengono specificate in modo più dettagliato le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza, graduata in base al settore e ai tipi di rischio. Previsto l'arresto da 4 a 8 mesi (o l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro) per il datore che, ad esempio, non effettua la valutazione dei rischi. E' previsto il solo arresto da 6 a 18 mesi se la violazione avviene nelle aziende che operano in settori pericolosi. In caso di contravvenzione punita con il solo arresto, l'imputato, se adempie tardivamente agli obblighi, può sostituire la pena con una somma tra gli 8.000 e i 24.000 euro.
Formazione e prevenzione: Ai lavoratori deve essere data un'adeguata informazione su rischi per la salute, sicurezza nel posto di lavoro, procedure di primo soccorso, regole antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro. Il datore deve comunicare ai dipendenti il nome del RSPP e degli addetti al SPP, e assicurare che ricevano un'adeguata formazione per prevenire i rischi legati alle proprie mansioni.
Rappresentante dei lavoratori: Oltre al RLS, si istituisce la figura del rappresentante dei lavoratori a livello territoriale (Rist): serve a controllare l'applicazione delle misure di sicurezza nelle piccole aziende che non hanno l'Rls. Le aziende prive di Rls finanziano il Fondo a sostegno alla PMI istituito presso l'INAIL. Si introduce il rappresentante dei lavoratori di sito produttivo (RLSS).
Controlli e coordinamento: E' confermata la competenza delle Regioni che, tramite le Asl, vigilano sull'applicazione delle misure. Per l'edilizia continua a vigilare il Ministero del Lavoro. Coordina le attività di vigilanza un comitato istituito presso il Ministero della Salute. Rivisti e potenziati i comitati regionali. Con il "Patto per la salute" i controlli annuali passano dagli attuali 75.000 ai futuri 250.000.
Le prospettive: Fino all'approvazione definitiva del T.U. restano in vigore le vecchie regole del d.lgs. 626, modificate dalla L. 123/07. Il T.U. sarà trasmesso alle commissioni parlamentari che entro 40 giorni dovranno esprimere il parere di conformità sul testo. Le Regioni saranno chiamate ad esprimere il loro parere nella Conferenza Stato-Regioni. Tale parere dovrà arrivare prima di quello delle commissioni parlamentari. Se le commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-Regioni non danno i loro pareri entro 40 giorni, il Governo potrebbe approvare in via definitiva lo schema di decreto legislativo. Se non si riesce ad approvare definitivamente il T.U. resteranno in vigore le norme attuali e verrà meno la possibilità di dare seguito alla delega contenuta nell'art.1 della L. 123/07. Nella nuova legislatura il Governo dovrà ottenere un nuovo mandato dal Parlamento per rimettere mano alla normativa. Se invece il decreto è approvato le sue disposizioni diventano efficaci dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo Governo avrà dodici mesi di tempo per varare decreti correttivi od integrativi della nuova disciplina.

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